In quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge, ma non privo di collegamento con il destinatario, la notifica dell’atto d’appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte dichiarata nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata, deve essere considerata non inesistente, ma affetta da nullità.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13503, depositata il 13 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Foggia accoglieva la domanda di un uomo alla restituzione di una somma concessa a titolo di mutuo. La Corte d’appello di Bari dichiarava nulla l’impugnazione della convenuta, avendo rilevato che l’atto d’appello era stato notificato presso lo studio del procuratore costituito per il giudizio di primo grado, anziché presso la residenza dell’attore, dichiarata dallo stesso procuratore nella richiesta di notifica della sentenza impugnata. La mancata costituzione dell’appellato escludeva la sanatoria della nullità, per cui, scaduto il termine per l’impugnazione, i giudici dichiaravano il passaggio in giudicato della prima sentenza. La convenuta ricorreva in Cassazione, sostenendo che, nel caso in cui la notificazione della sentenza sia richiesta dal procuratore, che abbia indicato la residenza della parte, l’appellante può notificare l’atto d’appello o al procuratore o alla parte personalmente. In più, la notifica eseguita presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte, non può ritenersi effettuata in un luogo e presso una persona non aventi alcun collegamento con il destinatario, perciò essa non è affetta da inesistenza, ma da mera irregolarità o da nullità sanabile ex tunc, in caso di mancata costituzione del destinatario, mediante la rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c Gerarchia dei criteri. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava che l’articolo 330, comma 1, c.p.c. prevede, nell’individuazione del luogo per la notifica dell’impugnazione, un criterio esclusivo, disponendo che, qualora la parte abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nell’atto di notificazione della sentenza, l’impugnazione va notificata presso tale sede. Gli altri luoghi, indicati nella seconda parte della norma, non hanno carattere alternativo, bensì sussidiario, per cui trovano applicazione solo nel caso in cui sia mancata la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nell’atto di notificazione della sentenza, oppure nell’ipotesi in cui la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio siano invalide. Perciò, correttamente i giudici d’appello avevano escluso la validità della notifica dell’atto eseguita presso il procuratore costituito per l’appellato nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza dichiarata dall’appellato. C’è comunque un collegamento. Tuttavia, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge, ma non privo di collegamento con il destinatario, la notifica dell’atto d’appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte dichiarata nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata, deve essere considerata non inesistente, ma affetta da nullità. Nullità sanabile. Di conseguenza, è sanabile per effetto della costituzione del destinatario o della rinnovazione della notifica, che il giudice d’appello deve disporre ai sensi dell’articolo 291 c.p.c Nel caso di specie, poiché l’appellato non si era costituito, per cui i giudici d’appello avrebbero dovuto provvedere alla sanatoria del vizio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 gennaio – 13 giugno 2014, numero 13503 Presidente Salvago - Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - C.M. convenne dinanzi alla Pretura di San Giovanni Rotondo M.L. , in qualità di erede di Ca.Ma. , chiedendone la condanna alla restituzione della somma di Lire 36.406.900, da lui concessa in mutuo al de cujus. 1.1. - A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, la causa fu trasmessa al Tribunale di Foggia, che con sentenza del 7 maggio 2002 accolse la domanda. 2. - L'impugnazione proposta dalla M. è stata dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza del 19 dicembre 2005. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'atto di appello era stato notificato presso lo studio del procuratore costituito per il giudizio di primo grado, anziché presso la residenza dell'attore, dichiarata dal medesimo procuratore nella richiesta di notifica della sentenza impugnata ritenuto che la mancata costituzione dell'appellato escludesse la sanatoria della nullità, ha dato atto dell'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 3. - Avverso la predetta sentenza la M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il C. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articolo 170 e 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo che qualora, come nella specie, la notificazione della sentenza sia richiesta dal procuratore, il quale abbia indicato la residenza della parte, l'appellante ha la facoltà di notificare l'atto di appello alternativamente al procuratore, secondo la regola generale dettata dall'articolo 170 cit., ovvero alla parte personalmente. In ogni caso, l'esecuzione della notifica presso il procuratore non comporta la violazione di norme imperative, traducendosi, in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, nella mera irregolarità della notifica. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione degli articolo 157, 160, 291, 327, 330 e 350 cod. proc. civ., affermando che la notifica eseguita presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte, non può ritenersi effettuata in un luogo e presso una persona non aventi alcun collegamento con il destinatario essa, pertanto, non è affetta da inesistenza, ma da mera irregolarità o da nullità, sanabile ex tunc, in caso di mancata costituzione del destinatario, mediante la rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 291 cit 3. - Il ricorso è fondato. Nell'individuare il luogo in cui dev'essere effettuata la notifica dell'impugnazione, l'articolo 330, primo comma, cod. proc. civ. prevede infatti, nella prima parte, un criterio esclusivo, disponendo che, qualora la parte abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, l'impugnazione dev'essere notificata nel luogo indicato rispetto al predetto criterio, quelli previsti dalla seconda parte della norma in esame non hanno carattere alternativo, ma sussidiario, trovando applicazione, per espressa disposizione di legge, soltanto nel caso in cui sia mancata la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza cfr. Cass., Sez. lav., 29 gennaio 1993, numero 1114 1 marzo 1986, numero 1315 Cass., Sez. I, 2 luglio 1988, numero 4412 , oppure nel caso in cui la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio siano invalide cfr. Cass., Sez. Ili, 20 luglio 1991, numero 8100 Cass., Sez. II, 27 agosto 1990, numero 8845 . Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la validità della notifica dell'atto di appello eseguita presso il procuratore costituito per l'appellato nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza dichiarata dall'appellato nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che nella specie la notificazione non abbia avuto luogo a richiesta della parte ma del suo procuratore la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio valgono infatti ad identificare non soltanto il luogo in cui l'atto dev'essere consegnato, ma anche la persona alla quale dev'essere effettuata la consegna, che nel primo caso è la stessa parte e nel secondo è il domiciliatario, individuato come unico tramite attraverso il quale deve realizzarsi la conoscenza dell'atto cfr. Cass., Sez. II, 26 maggio 1994, numero 5156 pertanto, la consegna in un luogo diverso non si risolve in una mera irregolarità della notifica, ma, traducendosi nell'inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale dev'essere consegnata la copia dell'atto, costituisce causa d'invalidità, ai sensi dell'ari 160 cod. proc. civ., a meno che la notifica non sia effettuata a mani proprie della parte o del domiciliatario. In quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge, ma non privo di collegamento con il destinatario, la notifica dell'atto di appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte dichiarata nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata, deve può peraltro ritenersi non già inesistente, ma affetta da nullità, ed è quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario o della rinnovazione della notifica, che il giudice d'appello è tenuto a disporre ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ. cfr. Cass., Sez. III, 2 aprile 2009, numero 8010 Cass., Sez. lav., 29 gennaio 1993, numero 1114, cit. Cass., Sez. I, 2 luglio 1988, numero 4412, cit. , non ostandovi la circostanza che medio tempore sia scaduto il termine per l'impugnazione, in quanto, operando con efficacia retroattiva, la sanatoria esclude il passaggio in giudicato della sentenza impugnata cfr. Cass., Sez. V, 27 settembre 2011, numero 19702 14 maggio 2004, numero 9242 . 4. - Nella specie, non essendosi costituito l'appellato, il mancato esercizio del potere-dovere di procedere alla sanatoria del predetto vizio comporta dunque, in applicazione del predetto principio, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.