In tema di contratto di fornitura con garanzia a prima richiesta e quindi di contratto autonomo di garanzia, sussiste la giurisdizione interna sulla relativa controversia tra soggetti residenti in differenti Stati europei.
E’ così, illegittima la sentenza con cui, accertato l’inadempimento da parte del contraente debitore ed individuata la legge applicabile al rapporto contrattuale ed il luogo dell’adempimento, venga rigettata la richiesta di escussione della garanzia, emessa da una Banca austriaca, per errata declaratoria di insussistenza di giurisdizione italiana. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 13900, depositata il 3 giugno 2013. Il caso. Una S.p.A. italiana, quale acquirente, commissionava, a mezzo contratto, ad altra società di Malta, in qualità di venditore, la fornitura di circa duemila tonnellate di prodotti siderurgici, versando un sostanzioso acconto ed ottenendo la relativa garanzia a prima vista da parte di una banca austriaca, poi richiesta, in quanto il venditore non consegnava la merce, ma invano. Dopo l’introduzione del primo grado, la medesima banca apriva una sede secondaria in Italia. In primo grado, con conferma in appello, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione italiana. Il giudizio di legittimità e di merito i rapporti tra giudicanti ed atti processuali . La Cassazione, a sezioni unite, è anche giudice del fatto può, quindi, interpretare tutti gli atti processuali e valutare, direttamente ed in piena autonomia ed indipendenza, le risultanze istruttorie e, quindi, sia le deduzioni delle parti che le valutazioni del magistrato di merito Cass. n. 8095/2007 , potendo correggere gli errori dell’ iter argomentativo del magistrato e colmarne anche le lacune Cass. n. 638/2002, n. 24009/2007 e n. 15661/2006 . La liquidazione delle spese processuali, anche in termini di compensazione, spetta, invece, al giudice di merito la Cassazione può, infatti, giudicare soltanto sulle violazioni delle tariffe, da indicare, senza necessità di ulteriori indagini Cass. n. 14542/2011 . I fattori della giurisdizione la domanda ed il foro. In primis , va detto che i fatti e le norme sopravvenute nel corso del processo rilevano come determinanti la giurisdizione. All’uopo è, però, da precisare che l’apertura, da parte di un ente straniero, di una sede secondaria in Italia non rileva in tal senso in quanto la garanzia emessa anteriormente non può rientrare nell’attività della sede secondaria, non sussistendo infatti un concreto legame tra oggetto della controversia e sede secondaria. Ciò che rileva, invece, è, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, la prospettazione della domanda, purchè non artificiosamente finalizzata a sottrarre la giurisdizione naturale precostituita per legge ex art. 25 Cost. Cass. n. 5765/2012, n. 7991/2009, n. 5965/2009, n. 5090/2008, n. 6217/2006 e n. 86/2000 . In caso di controversia avente ad oggetto obbligazioni contrattuali, il foro speciale del luogo, non applicabile per obblighi di non fare Corte Giust. CE C-256/00 , in cui cioè l’obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa la domanda dell’attore è stata o deve essere eseguita forum destinatae solutionis si applica, in alternativa al foro generale del domicilio del convenuto, anche se è controversa la questione inerente la stessa esistenza o efficacia del contratto Corte Giust. CE C-38/1981, Cass. n. 9965/2010 . Così, la persona domiciliata in uno Stato UE può essere convenuta in un altro Stato UE. Segnatamente, va preliminarmente individuata la legge applicabile all’obbligazione ed il luogo della relativa esecuzione Corte Giust. CE 6 ottobre 1976 . All’uopo, la legge applicabile è quella scelta o, in mancanza, quella dello Stato con cui il contratto presenta il collegamento più stretto e, cioè, in genere quella dello Stato in cui la parte obbligata ha, al momento della conclusione del negozio, la propria residenza abituale o, in caso di ente, la propria amministrazione centrale. Sotto il profilo sostanziale, però è da notare che il contratto autonomo di garanzia art. 1322, comma 2, c.c. ha la funzione di indennizzare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento del debitore principale e soddisfare, quindi, l’interesse economico compromesso Cass. n. 3947/2010 esso si distingue, per carenza di accessorietà, dalla fideiussione art. 1936 c.c. ed in quanto sul garante, su cui si trasferisce il rischio contrattuale economico del beneficiario derivante dalla mancata esecuzione della prestazione dipesa o meno da inadempimento colpevole, grava l’obbligazione principale, isolata dal vincolo principale, di pagare al beneficiario senza poter eccepire ipotesi di in validità e/o in efficacia del rapporto di base Cass. n. 19736/2011, n. 4661/2007, n. 7502/2004, n. 4637/2002 e n. 6757/2001 . Va adito il giudice individuato in virtù della legge del contratto e del luogo dell’adempimento. In ambito di obbligazioni tra soggetti appartenenti a diversi Stati europei, inerenti un contratto autonomo di garanzia e la relativa obbligazione indennitaria, il collegamento più stretto tra negozio e norma, onde determinare la legge applicabile, è quello dello Stato in cui ha sede non la società obbligata bensì la società beneficiaria ed il luogo dell’adempimento artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. è infatti il domicilio del creditore pertanto si configura, contrariamente a quanto sostenuto da App. Salerno n. 227/2012 e Trib. Salerno 26 giugno 2009, la giurisdizione italiana. Inoltre, essendo pacifica l’applicazione della normativa comunitaria art. 5 reg. CE n. 44/2001, artt. 3, 8 e 57 l. n. 218/1995, art. 5 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e l. n. 804/1971, art. 4 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e l. n. 975/1984 non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE. Ergo , la sentenza va cassata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 marzo - 3 giugno 2013, n. 13900 Presidente Preden Relatore Vivaldi Svolgimento del processo La spa Euroflex commissionò alla soc. North Oil Ltd di con contratto 569/02 SID - la fornitura di circa 2000 tonnellate di prodotti siderurgici e versò un acconto di Euro 371.200,00. A garanzia dell'eventuale restituzione dell'acconto da parte del venditore, l'acquirente ottenne una garanzia a prima richiesta prestata dalla Bank Austria Creditanstalt AG. Il venditore non consegnò la mercé ed Euroflex spa escusse la garanzia convenendo, davanti al tribunale di Salerno, la Banca austriaca che, costituitasi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il tribunale, con sentenza del 26.6.2009, declinò la giurisdizione. Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, investita degli appelli, principale da parte di Euroflex spa ed incidentale da parte di Bank Austria Creditanstalt AG, con sentenza del 27.2.2012, rigettò entrambe le impugnazioni. Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo Euroflex spa. Resiste con controricorso Unicredit Bank Austria AG Bank Austria Creditanstalt AG , che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno anche presentato memoria. Motivi della decisione Con unico, complesso motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione delle seguenti norme dell'articolo 5 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22.12.2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale degli artt. 3 e 8, nonché dell'art. 57, legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 21 giugno 1971 n. 804 dell'art. 4 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18 dicembre 1984, n. 975. In primo luogo deve disattendersi l'eccezione di parte resistente secondo la quale con il ricorso per cassazione l'attuale ricorrente avrebbe invocato nuovi titoli di giurisdizione pag. 22 controricorso , con il richiamo a norme che non avevano formato oggetto di esame nei precedenti gradi di giudizio. In realtà, non si tratta di nuove prospettazioni, ma di profili giuridici e normativi che involgono la questione di giurisdizione sottoposta alla Corte di legittimità, con riferimento ai medesimi fatti fin dall'inizio allegati al giudizio. D'altra parte, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto hanno il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza, sia dalle deduzioni delle parti, sia dalle valutazioni del giudice del merito v. ad es. S.U. ord. 2.4.2007 n. 8095 . Non solo, ma un tale potere consente alla Corte di legittimità di interpretare direttamente tutti gli atti del processo utili ad accertare la sussistenza del vizio denunciato, potendo, quindi, correggere gli errori contenuti nell'iter argomentativo svolto dal giudice di provenienza, eventualmente anche colmandone la lacune S.U.21.1.2002 n. 638 v. anche S.U. 20.11.2007 n. 24009 S.U. 11.7.2006 n. 15661 . Ne deriva, ulteriormente, che priva di fondamento è la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del Trattato CE, non essendo stato allegato alcun nuovo titolo di radicamento della giurisdizione, né prospettandosi alcun dubbio interpretativo in relazione all'applicazione della normativa comunitaria in oggetto. Ancora, non può convenirsi con la ricorrente in ordine alla prospettata, in questa sede, questione di giurisdizione sotto il profilo per il quale l'apertura, successiva all'introduzione del giudizio di primo grado, da parte di Bank Austria, di un sede secondaria in , rileverebbe, ai fini dell'affermazione della giurisdizione, non solo sulla base dell'art. 3, comma 1, L. n. 218 del 1995 - profilo questo la cui deduzione, con riferimento alla presenza in territorio italiano di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c., è stata ritenuta tardivamente proposta dal giudice di appello -, ma, soprattutto, ex art. 8 della medesima legge, in forza del quale la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo . Sotto questo profilo, infatti, assorbente è la circostanza in fatto che tale sede secondaria risulta aperta soltanto nel 2006, in epoca di gran lunga successiva alla proposizione del presente giudizio con la conseguenza che la garanzia bancaria di cui si discute, emessa da Bank Austria, non poteva in alcun modo rientrare nell'attività della indicata sede secondaria in Solo in presenza di un concreto legame fra oggetto della controversia e sede secondaria si sarebbe potuto - anche in via interpretativa delle norme di cui all'art. 5, comma 1 n. 5, reg. CE n. 44/2001 ed all'art. 4, comma 2, ultima parte della Convenzione di Roma del 19.6.1980 - discutere, sotto questo profilo, della giurisdizione del giudice italiano. Il ricorso è, invece, è fondato per le ragioni che seguono. Va, in primis, ribadito che la giurisdizione, nei confronti dello straniero, deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando tale principio soltanto nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge S.U. ord. 12.4.2012 n. 5765 S.U. ord. 2.4.2009 n. 7991 S.U. ord. 12.3.2009 n. 5965 S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090 S.U. 21.3.2006 n, 6217 S.U. 3.4.2000 n. 86 . Inoltre, ai fini dell'individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero, nelle controversie relative a rapporti obbligatori contrattuali, il foro speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall'art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 c.d. forum destinatae solutionis in via alternativa rispetto al foro generale del domicilio del convenuto, previsto dall'art. 2, è applicabile anche se il convenuto sollevi contestazioni in ordine alla stessa esistenza del contratto ovvero alla sua efficacia, poiché tale disposizione opera anche nel caso in cui sia controversa la pretesa azionata in giudizio cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 4 marzo 1982, in causa 38-1981 S.U. ord. 27.4.2010 n. 9965 . Deve, quindi, osservarsi che, essendo entrambe le parti soggetti appartenenti a Stati dell'Unione Europea, la questione della giurisdizione va risolta a norma del Regolamento Comunitario CE n. 44/2001. Il regolamento art. 2 prevede quale criterio di collegamento generale il luogo di domicilio della parte convenuta, se esso si trova in uno Stato membro. L'art. 5, poi, nel fissare delle competenze speciali, alternative al criterio generale di cui all'art. 2, statuisce che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro 1a in materia contrattuale davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Tali disposizioni, applicabili ai giudizi instaurati - come quello in esame il cui atto introduttivo è del 14.6.2002 - in epoca successiva al 1 marzo 2002 data di entrata in vigore del Regolamento , riproducono, con alcune modifiche, quelle contenute negli artt. 2 e 5 della Convenzione con riferimento alla competenza giurisdizionale ed all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale stipulata a Bruxelles il 27 settembre 1968, resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. 21.6.1971 n. 8049. La Convenzione di Bruxelles, peraltro, nell'individuazione del giudice avente giurisdizione nelle controversie in materia contrattuale, utilizza, ai fini della ricognizione del foro alternativo, un'espressione parzialmente diversa da quella usata nel Regolamento CE, prevedendo, senza ulteriori specificazioni, che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita . Tale luogo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e di questa stessa corte di legittimità, va individuato con riferimento all'obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa la domanda dell'attore ed al luogo di esecuzione della stessa, determinato in conformità della legge che disciplina il rapporto controverso secondo il diritto internazionale privato del giudice adito. Negli Stati che aderiscono all'Unione Europea ivi compresa l'Italia, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 57 , le norme di diritto internazionale privato da prendere in esame sono quelle della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1980 e resa esecutiva con L. 18 dicembre 1984, n. 975. L'art. 4 della Convenzione di Roma statuisce al par. 1 che nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto punto 1 , aggiungendo al comma 2, che salvo quanto previsto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale . Il par. 5 dello stesso articolo statuisce che la presunzione predetta viene meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Paese . Quindi, il giudice adito dovrà, sulla base del proprio diritto internazionale privato, individuare, anzitutto, la legge applicabile all'obbligazione dedotta in giudizio e, sulla base di essa, individuare quale sia il luogo di esecuzione dell'obbligazione Corte Giustizia, 6.10.1976, 12/76, Tessili . Soltanto nelle ipotesi di obbligo di non fare, previsto senza limitazione geografica, non è applicabile il foro alternativo di cui all'art, 5, punto 1, del reg. n. 44/2001 Corte giustizia 19.2.2002, C - 256/00, Besix . Ora, nella specie, è pacifico che ci si trovi di fronte ad un'obbligazione derivante da un contratto autonomo di garanzia. Il contratto autonomo di garanzia - come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione S.U. 18.2.2010 n. 3947 v. anche S.U. ord. 12.4.2012 n. 5765 - costituisce espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322, secondo comma, c.c. che si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione beneficiario della garanzia , il garante di solito una banca straniera , l'eventuale controgarante soggetto non necessario, che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera e il debitore della prestazione l'ordinante . Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e segg. c.c., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà. Il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante S.U. 18.2.2010 n. 3947 Cass. 29.9.2011 n. 19736 Cass. 28.2.2007 n. 4661 Cass. 2.4.2004 n. 7502 Cass. 2.4.2002 n. 4637 Cass. 17.5.2001 n. 6757 . Il garante, quindi, che viene a trovarsi in posizione perfettamente autonoma, indipendente dal rapporto di base, assume un obbligazione principale e non accessoria. Un tale distacco dal rapporto sottostante, può essere raggiunto mediante l'impiego di formule diverse, le quali, pur individuando una variegata tipologia di garanzie, sono, però, accomunate dall'esigenza di isolare l'obbligazione di garanzia dal vincolo principale. Il contratto autonomo di garanzia Garantievertrag , in particolare, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. La causa concreta del contratto è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa o meno da inadempimento colpevole. In sostanza, il rischio del beneficiario è coperto dal trasferimento dello stesso sul garante. La prestazione dovuta dal garante è, quindi, qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale consiste, infatti, non nell'assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma, soltanto la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento così S.U. 18.2.2010 n. 3947 . E l'oggetto della garanzia è il rischio contrattuale da preservare, ovvero l'interesse economico sotteso all'obbligazione principale. La funzione che ricopre il contratto autonomo di garanzia è, in definitiva, quella di indennizzare il creditore insoddisfatto. La prestazione del garante ha, quindi, una funzione riparatoria del pregiudizio subito dal creditore a causa dell'inadempimento del debitore. E le modalità con le quale si attua questa funzione possono essere varie. Tra queste è ricompreso anche il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Il pagamento di una somma di denaro costituisce, allora, soltanto una modalità concordata di esecuzione dell'obbligazione indennitaria derivante dal contratto autonomo di garanzia. La conclusione cui si è giunti consente di considerare superata la presunzione iuris tantum fissata dall'art. 4, comma 2, della Convenzione di Roma, sul collegamento più stretto del contratto con il Paese in cui la società convenuta aveva la propria sede nella specie XXXXXXX e ciò perché l'obbligazione dedotta in giudizio atteneva all'indennizzo dovuto al creditore insoddisfatto, con il trasferimento del rischio contrattuale sul garante. Il collegamento più stretto dell'obbligazione controversa è, quindi, con l'Italia, in cui l'attuale società ricorrente ha sede. Individuata nella legge italiana quella che regola l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del Giudice adito, questo criterio non radica, tuttavia, automaticamente la giurisdizione in Italia, ma serve soltanto ad individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto nel caso la legge italiana ed in base ad essa determinare il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere eseguita e, quindi, il Giudice avente competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles. La norma rilevante del nostro ordinamento è l'art. 1182 c.c. in collegamento con l'art. 20 c.p.c. , che disciplina il luogo dell'adempimento. Poiché, infatti, nel caso in esame, l'obbligazione indennitaria è eseguita attraverso il versamento di una somma di denaro determinata nel suo ammontare, il luogo di adempimento, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. è il domicilio del creditore. Nella specie, la sede della società creditrice Euroflex spa è in omissis . È, quindi, questo il luogo in cui l'obbligazione indennitaria deve essere adempiuta. Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice italiano. Ricorso incidentale. Con unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 comma 2 n. 4 cpc. Il motivo non è fondato. La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini v. per tutte Cass. 4.7.2011 n. 14542 . Diversamente, esula dal sindacato di legittimità la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese giudiziali compensazione la Corte di merito ha ritenuto di adottare, con riferimento al giudizio di appello, per l'infondatezza degli opposti gravami confermando anche la compensazione, adottata dal primo giudice, motivata da una difficoltà delle questioni di diritto internazionale privato e da controversie interpretative . Nessuna violazione è, quindi, imputabile alla Corte di merito. Conclusivamente, il ricorso principale è accolto, mentre quello incidentale è rigettato. È dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. La sentenza è cassata, e la causa è rinviata al tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 353 c.p.c Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte, pronunciando a sezioni unite sui ricorsi, accoglie il principale e rigetta l'incidentale. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Cassa e rinvia la causa, anche per le spese, al tribunale di Salerno.