Ordinanza annullata? Misure cautelari comunque efficaci se vengono rispettati i termini

La cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell’ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.

La fattispecie. Un uomo si vedeva applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa coniugale, perché indagato per il reato di minacce articolo 612 c.p. . Misura che veniva confermata dal Tribunale del Riesame. Ma la questione, dopo l’annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza per omessa citazione dell’indagato, ritornava avanti ai giudici di merito. Risultato? Istanza comunque rigettata e indagato che si rivolge nuovamente alla Corte di legittimità. Di nuovo in Cassazione. Niente da fare, però. Secondo gli Ermellini il ricorso, anche alla luce di un caso identico già affrontato, è manifestamente infondato. Pertanto, «la nullità della ordinanza emessa all’esito del procedimento determinata dall’omesso avviso dell’udienza all’interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell’ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile» Cass., SSUU, numero 40/1996 . Il Riesame ha rispettato i termini. La S.C. precisa altresì che il legislatore ha voluto ancorare la perdita di efficacia della misura cautelare «esclusivamente alla mancata osservanza del termine di 5 giorni previsto per la trasmissione degli atti al tribunale ed al mancato rispetto dei 10 giorni per l’adozione della decisione da parte di tale organo». Nel caso specifico, il Riesame ha rigettato l’istanza nel termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti la misura cautelare dunque non ha perso efficacia. In conclusione, il ricorrente, vista l’inammissibilità del ricorso, dovrà pagare le spese del procedimento e versare 1.000 euro alla cassa delle ammende.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 – 20 giugno 2012, numero 24628 Presidente Ferrua – Relatore Marasca In fatto ed in diritto 1.1. Il GIP presso il tribunale di Napoli in data 20 maggio 2011 applicava a E.G. , indagato per la violazione dell'articolo 612 cod. penumero la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa coniugale. 1.2. Il tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza dell'E. , confermando la misura cautelare con ordinanza del 13 giugno 2011. 1.3. La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 4 novembre 2011, annullava con rinvio al tribunale di Napoli la predetta ordinanza per essere stata omessa la citazione dell'indagato alla udienza celebratasi dinanzi al tribunale del riesame. 2.1. L'E. poneva a fondamento di una richiesta di perdita di efficacia della misura il provvedimento di annullamento della Suprema Corte, ma il GIP dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, con ordinanza del 28 novembre 2011, dopo avere rilevato la propria incompetenza, rigettava, comunque, l'istanza non avendo fa sentenza della Cassazione influito sulla validità della misura. 2.2. Pronunciandosi sulla impugnazione dell'E. avverso l'indicato provvedimento del GIP, il tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza emessa il 23 gennaio 2012, rigettava l'appello. 3.1. Con ricorso per cassazione E.G. deduceva l'erronea applicazione della legge penale ed osservava che, avendo la corte di cassazione annullato l'ordinanza del tribunale del riesame del 13 giugno 2011 per inosservanza delle norme riguardanti l'avviso e la partecipazione dell'imputato al procedimento, si sarebbe dovuto ritenere non emessa dal predetto tribunale l'ordinanza con conseguente inosservanza dei termini previsti per la decisione dall'articolo 309 comma 9 cod. proc. penumero con la ulteriore conseguenza della perdita di efficacia della misura ai sensi del comma 10 dell'articolo 309 cod. proc. penumero . 4.1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Suprema Corte, nell'affrontare un caso del tutto identico a quello in discussione, ha stabilito il principio che la nullità della ordinanza emessa all'esito del procedimento determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile S.U. 22 novembre 1995, numero 40/1996, Carlutti e più recentemente Sez. 2, 15 maggio 2009, numero 30015, CED 244720 nello stesso senso vedi anche S.U. 12 febbraio 1993, numero 2, Piccioni e S.U. 27 giugno 2001, numero 33540, Di Sarno, in ipotesi, quest'ultima, di nullità dell'ordinanza di riesame dovuta all'omesso avviso della data della udienza camerale ad uno dei due difensori nello stesso senso ancora, tra le tante, Sez. 5, 15 febbraio 2006, numero 10189, CED 234235 . 4.2. Il Collegio condivide tale consolidato orientamento che si fonda su una corretta interpretazione letterale dei commi 5, 9 e 10 dell'articolo 309 cod. proc. penumero . Le disposizioni richiamate non consentono, infatti, dubbi e perplessità interpretative, dal momento che in modo chiaro il legislatore nel comma 10 dell'articolo 309 cod. proc. penumero ha ancorato la perdita di efficacia della misura cautelare esclusivamente alla mancata osservanza del termine di cinque giorni previsto per la trasmissione degli atti al tribunale ed al mancato rispetto del termine di dieci giorni per la adozione della decisione da parte di tale organo. Conforta siffatta impostazione anche la considerazione che il legislatore con le richiamate disposizioni ha inteso garantire all'indagato una tempestiva rivalutazione da parte di un organo collegiale della sua posizione prevedendo quale condizione risolutiva dell'efficacia del provvedimento cautelare l'inutile decorso del termine previsto dall'articolo 309, comma 9 cod. proc. penumero così Sez. 1, 11 febbraio 1992, numero 679, Ponticello . Cosicché una volta che il provvedimento del tribunale del riesame sia stato emesso nei termini prescritti dall'articolo 309 cod. proc. penumero non potrà più verificarsi la condizione risolutiva della perdita di efficacia della misura quali che siano le vicende di tale provvedimento nella fase della impugnazione, non essendo previsto da alcuna norma tale effetto in caso di annullamento con rinvio di un provvedimento del tribunale del riesame disposto dalla Suprema Corte. 5.1. In conclusione e tenuto conto dei principi indicati, dal momento che il tribunale del riesame il 13 giugno 2011 ha rigettato l'istanza dell'E. nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, la misura cautelare applicata all'E. non ha perso efficacia, nessuna influenza potendo avere il successivo annullamento della predetta ordinanza da parte della corte di cassazione. 6.1. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.