Buca in autostrada: se la velocità è eccessiva, niente risarcimento

L’automobilista supera il limite di velocità? Allora non ha diritto al risarcimento danni causati alla sua vettura da una grossa buca. In più, l’ANAS era stata avvertita della presenza del pericolo solo poche ora prima.

La velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi realizza una condotta imprudente niente risarcimento per l’automobilista che si ritrova l’auto danneggiata dopo essere finito in una grossa buca. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10220/2012 depositata il 20 giugno. Il caso. L’Autostrada Salerno – Reggio Calabria è famosa per i lavori in corso e per le lunghe code che si creano. Un automobilista, su quel tratto di autostrada, si è ritrovato il veicolo danneggiato a seguito di un incidente stradale provocato proprio da una grossa buca presente sul manto stradale. È la società ANAS che viene chiamata in giudizio per il risarcimento danni a favore dell’automobilista. Risarcimento che non viene riconosciuto in nessuno dei due gradi di giudizio. Infatti, i giudici di merito hanno affermato che l’incidente debba essere ascritto alla responsabilità esclusiva dell’automobilista, «che procedeva a velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi 70 Km/h, essendovi il limite di 40 Km orari ». Buca non percepibile? Nel ricorso per cassazione proposto dal danneggiato, viene dedotto che la Corte territoriale avrebbe trascurato la circostanza che il cartello con il limite di velocità è stato apposto dopo l’incidente, che non è stata elevata nessuna contravvenzione nei suoi confronti e che lo stato della strada non era percepibile dagli utenti. Velocità troppo elevata. La S.C., ritenendo il ricorso inammissibile, sottolinea la correttezza della decisione dei giudici di merito. Infatti, il sinistro stradale – precisa la Cassazione – è da ascrivere alla «condotta imprudente ed alla velocità eccessiva tenuta dall’automobilista velocità che deve essere in ogni caso adeguata allo stato dei luoghi, anche a prescindere dalle specifiche indicazioni stradali».

Corte di Cassazione, sez. VI - 3 Civile, ordinanza 10 maggio – 20 giugno 2012, numero 10220 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Premesso in fatto - È stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. 1.— Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto, disposto in primo grado dal Tribunale, della domanda di risarcimento dei danni proposta da T.D. contro la s.p.a. ANAS, a seguito di un incidente stradale occorsogli il omissis , provocato da una grossa buca sull'autostrada omissis , nei pressi dell'uscita di omissis . L’automobile dell'attore è uscita di strada, urtando il guard rail sia a destra che a sinistra e riportando danni. La Corte di appello ha ritenuto che l'incidente debba essere ascritto alla responsabilità esclusiva dell'automobilista, che procedeva a velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi 70 km. all'ora, essendovi il limite di 40 km. orari , tanto che il primo punto d'urto è avvenuto sulla sinistra, 90 metri dopo la buca, ed il secondo dopo altri 55 metri, sulla destra, essendosi poi fermata l'automobile dopo altri centoventi metri. Il T. propone un motivo di ricorso per cassazione. Prospetta come secondo motivo la mera richiesta di decisione della causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., che non costituisce motivo di ricorso . L'Anas non ha depositato difese. 2.- Con l'unico motivo il ricorrente lamenta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento agli articolo 2051 e 2043 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe mal valutato i fatti, trascurando in particolare la circostanza che il cartello con il limite di velocità è stato apposto in luogo dopo l'incidente e non prima che a lui non è stata elevata alcuna contravvenzione che lo stato della strada non era percepibile dagli utenti. Lamenta altresì che la Corte di appello non abbia ammesso le prove da lui dedotte sulla mancanza del cartello e sulla circostanza che la buca era stata segnalata all'Anas alle 13,40 circa, mentre l'incidente si è verificato alle 16,05. 3.- Il ricorso è inammissibile, poiché sottopone a questa Corte l'intero riesame del merito della controversia, che la Corte di appello ha risolto con logica e congrua motivazione. Va ricordato che quando il giudice di merito abbia correttamente motivato la sua decisione, con ragionamento che non presti il fianco a censure di incongruenza od illogicità, la sentenza non è suscettibile di riesame in sede di legittimità per il fatto che la parte soccombente dissenta dal merito della decisione. Le circostanze di fatto indicate dal ricorrente e che la Corte di appello avrebbe ignorato resterebbero irrilevanti — pur se fossero vere — al fine di giustificare una diversa decisione, considerato che la mera descrizione della dinamica del sinistro vale a giustificare la convinzione della Corte di appello che esso sia da ascrivere alla condotta imprudente ed alla velocità eccessiva tenuta dall'automobilista velocità che deve essere in ogni caso adeguata allo stato dei luoghi, anche a prescindere dalle specifiche indicazioni stradali. Né vi sono elementi per fondare obiettivamente un giudizio di colpa dell'Anas sul tempo trascorso fra l'asserita comunicazione dell'esistenza della buca e l'ora dell'incidente anche ammesso che detta comunicazione risulti provata e che sia stata sottoposta all'attenzione della Corte di appello , non essendovi alcun dato che consenta di valutare quali siano i tempi tecnici adeguati. Le doglianze relative alla mancata ammissione dei mezzi di prova sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto nel ricorso i capitoli di cui lamenta la mancata ammissione, sì da consentire di valutarne ammissibilità e rilevanza cfr. fra le tante, Casa. civ. Sez. 6, 30 luglio 2010 numero 17915 Cass. civ. Sez. 3, 22 febbraio 2010 numero 4201 . 4.- Propongo che il ricorso sia respinto, con provvedimento in Camera di consiglio . - La relazione e stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. - Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. - Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive di cui alla memoria del ricorrente non valgono a disattendere. A parte ogni considerazione a proposito dell'autosufficienza — su cui esclusivamente si sofferma la memoria difensiva — resta il fatto che il ricorso rimette in questione gli accertamenti in fatto della Corte di merito circa le responsabilità per l'incidente, come ampiamente esposto nella relazione, e pertanto non può essere preso in esame in sede di legittimità, risultando la decisione congruamente e logicamente motivata. Il ricorso deve essere rigettato. Non avendo l'intimata presentato difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso.