Difetti dell’opera: il termine per la loro denuncia decorre dalla effettiva percezione degli stessi

In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’articolo 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. L’inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9966 dell’8 maggio 2014. Il fatto. Un soggetto acquista dalla società costruttrice un immobile, iniziando dopo cinque anni, nei confronti di quest’ultima, una causa di risarcimento danni ex articolo 1669 c.c., a tal uopo deducendo, tramite una perizia tecnica di parte, a sostegno della sua domanda delle anomalie strutturali che comportavano una esagerata dispersione termica. Definitivamente pronunciando, il Tribunale adito provvedeva ad accogliere la domanda attorea, e per l’effetto a condannare la società costruttrice al risarcimento dei danni. Avverso la detta statuizione veniva interposto appello, il quale veniva parzialmente accolto sulla base della fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall’appellante. In particolare la Corte di appello, non ritenendo che la prescrizione potesse iniziare a decorrere dalla perizia di parte fatta eseguire, atteso che il denunciato inconveniente avrebbe dovuto, nel caso di specie, ritenersi di immediata percezione da parte dell’acquirente che avesse fatto uso dell’ordinaria diligenza, procedeva alla riforma dell’impugnata decisione. Tale sentenza, veniva nuovamente impugnata dall’acquirente, il quale proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, attraverso il quale il ricorrente lamentava come, per effetto del travisamento di una serie di circostanze di fatto, la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il vizio fosse di immediata percezione e che, conseguentemente, il termine annuale di cui all’articolo 1669 c.c. fosse già decorso al momento della proposizione della domanda. Il termine per la denuncia per i difetti dell’opera decorre dalla effettiva percezione degli stessi. Gli Ermellini osservano, allineandosi ad un costante orientamento di legittimità, come sebbene «in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’articolo 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici », tuttavia l’inizio della decorrenza del termine annuale previsto per l’azione di garanzia, accordata ex articolo 1669 c.c., per i gravi difetti dell’opera, può essere legittimamente spostato in avanti nel tempo solamente laddove gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari al fine di comprendere in maniera approfondita e completa la gravità dei difetti e stabilire il relativo collegamento causale, anche allo scopo di consentire una valutazione di opportunità circa un’eventuale azione di danneggiamento. Accertamenti tecnici eseguiti dopo la percezione del problema. Ebbene, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che gli approfondimenti tecnici eseguiti su richiesta della parte acquirente fossero intervenuti solo dopo una concreta percezione dell’entità del problema che si era da subito manifestato, come dimostra la circostanza che parte ricorrente afferma che fin dal primo insediamento nell’immobile era stata netta la percezione dell’inconveniente legato alla dispersione termica, che rendeva disagevole l’utilizzo dell’immobile. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 febbraio – 8 maggio 2014, numero 9966 Presidente Carleo – Relatore Rubino Svolgimento del processo Nel 1989 Z.S. acquistava dalla Edmondo Navarca s.r.l. un immobile sito a L'Aquila da destinare a sede di un negozio di autoricambi e nel 1994 iniziava una causa di risarcimento danni ex articolo 1669 c.c. nei confronti della società costruttrice e venditrice avendo riscontrato che nei locali si verificava un freddo pungente in inverno ed un caldo insostenibile durante l'estate, ed avendo appurato, tramite una perizia di parte fatta redigere nel 1994, che l'immobile aveva delle anomalie strutturali che comportavano una esagerata dispersione termica. Il Tribunale nel 2003 accoglieva la domanda dello Z. , condannando la Edmondo Navarra s.r.l. al risarcimento dei danni da liquidarsi in un separato giudizio e con sentenza del 2005 quantificava l'importo dovuto dalla società allo Z. a titolo di risarcimento nella misura di Euro 56.328,50. L'appello proposto dalla società Navarra veniva accolto in parte dalla Corte d'Appello dell'Aquila che, con sentenza numero 137 del 2009 rigettava la domanda dello Z. accogliendo le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione, promossa ex articolo 1669 c.c., sollevate dalla società appellante, non ritenendo che la prescrizione potesse iniziare a decorrere dalla perizia di parte fatta eseguire, in quanto il difetto denunciato, relativo al difettoso funzionamento dell'impianto di riscaldamento, doveva ritenersi di immediata percezione da parte dell'acquirente che avesse fatto uso dell'ordinaria diligenza. Hanno proposto ricorso per cassazione Z.M. , Za.Ma. e I.C. quali eredi di Z.S. con un motivo di ricorso. Resiste la Edmondo Navarra s.r.l. in liquidazione con controricorso contenente anche ricorso incidentale. Le parti non hanno depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, articolato in due punti, i ricorrenti fanno valere l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione ed errata applicazione dell'articolo 1669 c.c. in relazione all'articolo 360 primo comma numero 5 c.p.c. dolendosi che il convincimento della corte d'appello si sia fondato su un punto di fatto non rispondente al vero e non affermato da nessuno in causa, ovvero sul fatto che le problematiche termiche verificatesi nell'immobile oggetto di compravendita fossero conseguenza del cattivo funzionamento dovuto a vizi di costruzione dell'impianto di riscaldamento. Viceversa, evidenziano che l'impianto aveva sempre funzionato perfettamente ed aveva permesso di attenuare i disagi derivanti dalla cattiva coibentazione e dalla mancanza di un adeguato isolamento termico dell'edificio. Sostengono che dal travisamento di tale circostanza di fatto è derivato il rigetto della domanda, avendo la corte ritenuto che il vizio fosse di immediata percezione e che quindi il termine annuale di cui all'articolo 1669 c.c. fosse già decorso al momento della proposizione della domanda. Nel controricorso, contenente anche ricorso incidentale formalmente articolato in quattro motivi, di cui solo il primo ed il quarto in realtà sono volti ad ottenere la cassazione della sentenza di appello , la Edmondo Navarra s.r.l. sottolinea che lo Z. ebbe a chiedere, a quasi cinque anni dall'acquisto dell'immobile, un ingente risarcimento dei danni 382.000,00 Euro per aver riscontrato la non conformità dell'immobile alle prescrizioni della legge numero 373 del 1976, come sostituita dalla legge numero 10 del 1991, dettate per il risparmio energetico, e quindi per il danno emergente ed il lucro cessante conseguenti alle maggiori spese sostenute per il riscaldamento, per il costo dei lavori necessari per eliminare le cause di dispersione dei lavori e per la chiusura dei locali durante il periodo di esecuzione dei lavori. Evidenzia di aver eccepito fin dal primo grado l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto al risarcimento dei danni ex articolo 20 della legge numero 373 del 1976, per omessa denuncia delle irregolarità nell'esecuzione dell'impianto termico nei termini di sei mesi dalla constatazione di esse, oltre che la prescrizione e la decadenza dall'azione ex articolo 1669 c.c Con il primo motivo del ricorso incidentale la società Navarra lamenta quindi che il giudice di secondo grado non abbia accolto il suo motivo di appello relativo all'intervenuta decadenza dello Z. dal diritto a far valere l'esistenza di problemi connessi alla cattiva esecuzione dell'impianto di riscaldamento nel termine fissato dall'articolo 20 della legge numero 373 del 1976 avendo erroneamente ritenuto il giudice d'appello che fosse l'impresa Navarra, nel momento in cui sollevava l'eccezione, onerata di precisare quali fossero le problematiche energetiche che l'attore avrebbe dovuto denunciare e non aveva invece denunciato. Evidenzia che il motivo di ricorso incidentale viene sollevato solo in quanto, sul presupposto del rigetto del primo motivo di appello, la corte de L'Aquila ha compensato le spese di giudizio tra le parti e quindi in previsione di una revisione della decisione sulle spese. Con il quarto motivo riprende la medesima problematica, deducendo la violazione dell'articolo 91 c.p.c. avendo la corte territoriale compensato le spese dei primi due gradi di giudizio dai quali l'impresa sarebbe dovuta invece uscire vincitrice. La controricorrente sottolinea poi la correttezza della decisione impugnata laddove ha accolto le sue eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex articolo 1669 c.c., non avendo l'attore denunciato i problemi termici entro l'anno della scoperta avvenuta subito, in quanto nella richiesta di risarcimento danni è incluso il maggior costo del riscaldamento per la prima stagione, 1989/90 né iniziato l'azione entro l'anno della denuncia. Ritiene comunque che l'azione sia stata proposta in una fattispecie concreta che esula dal campo di operatività dell'articolo 1669 c.c. non essendo state denunciate problematiche strutturali dell'edificio che coinvolgano la statica di esso o il funzionamento degli impianti. Sia il ricorso principale che l'incidentale sono infondati e vanno rigettati. Per quanto concerne il ricorso principale, l'originario attore, Z.S. , ha agito nei confronti del costruttore — venditore, facendo valere nei suoi confronti l'azione di garanzia ex articolo 1669 c.c., accordata per i gravi difetti dell'opera, che ne comportino il rischio di perimento o che intacchino in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera, sottoposta a termine annuale di decadenza e poi di prescrizione. È ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo Cass. numero 1463 del 2008, tra le altre . L'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato. Non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi. Gli stessi ricorrenti, infatti, assumono che fin dal primo insediamento nell'immobile da parte del loro dante causa, avvenuto subito dopo l'acquisto, si percepirono problemi termici che ne resero disagevole l'utilizzo, consistenti in un eccessivo freddo in inverno e in un surriscaldamento d'estate, al quale lo Z. cercò di ovviare fin dal primo inverno utilizzando appieno l'impianto di riscaldamento, con un consumo più elevato rispetto alla media e spese anch'esse più elevate, in relazione alle quali pure ebbe a chiedere il risarcimento. Il fatto che la sentenza indichi più volte che il vizio lamentato fosse quello del malfunzionamento - dovuto a difetti nella realizzazione - dell'impianto di riscaldamento piuttosto che il difettoso isolamento termico non sposta i termini della questione. A fronte di un vizio che si è manifestato da subito in tutta la sua gravità, l'attore avrebbe avuto l'onere di compierne la denuncia entro l'anno, a pena di decadenza, e poi di intraprendere l'azione nell'anno successivo. Avendo egli atteso cinque anni, correttamente la corte d'appello ha accolto le sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione. Anche il motivo di ricorso incidentale va rigettato, in quanto esso è stato proposto dalla parte pienamente vincitrice in appello la domanda proposta dallo Z. è stata infatti integralmente rigettata, anche se in accoglimento soltanto di uno dei due argomenti proposti dalla Edmondo Navarra s.r.l. . Esso punta a sovvertire il capo della decisione relativo alla compensazione delle spese, ma deve ritenersi che la controricorrente difetti di interesse alla cassazione della sentenza, in quanto soggetto integralmente vincitore in appello, ed in quanto la sentenza impugnata non ha violato l'articolo 91 c.p.c. ponendo erroneamente le spese di giudizio a carico del soggetto vincitore ma ha ritenuto di compensare non solo sulla base del rigetto della prima pregiudiziale sollevata dalla società, ma più in generale in considerazione delle ragioni della decisione. Il principio di diritto da seguire, al quale la corte territoriale si è correttamente attenuta, è quindi quello per cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi da ultimo, Cass. numero 15317 del 2013 . Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate, stante la reciproca soccombenza. P.Q.M. Rigetta sia il ricorso principale che l'incidentale. Spese compensate.