La critica mossa rispetto alla ripartizione dell’onere della prova viene superata dal fatto che, sulla base degli elementi istruttori agli atti, non vi è stata da parte della società alcuna violazione del diritto alla fruizione del riposo.
Con la sentenza numero 10167, depositata il 30 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. Vuoi un break? L’autista di un autobus chiede al Tribunale che la società erogatrice del servizio pubblico, di cui è dipendente, venga condannata al risarcimento dei danni per lo stress da lui patito a causa della mancata fruizione delle soste tra una corsa e l’altra. Tribunale e Corte d’Appello respingono la domanda. Rilevano innanzitutto che la regolamentazione aziendale, che prevede il diritto ad una pausa di 15 minuti sui percorsi extraurbani o comunque superiori ai 50 km, garantisce una disciplina omogenea, se non addirittura più favorevole, a quella sancita dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie. Allegazione carenti. Le allegazioni, circa le tratte ed il tempo in cui si sarebbe effettivamente verificato il mancato riposo, sono del tutto carenti. Dall’istruttoria non risulta dimostrata «la generalizzata violazione del diritto alle pause», né emerge «l’asserita violazione del predetto diritto su percorsi effettuati dal lavoratore». Ripartizione onere della prova rispettato? Il guidatore ricorre per cassazione, sostenendo che non si possa pretendere che siano indicate le precise circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero verificate tali violazioni. Sarebbe stato quindi violato l’onere probatorio, spettante alla società convenuta rispetto alla garanzia di fruizione della pause. Si lamenta poi della mancata considerazione del danno non patrimoniale, nonché del rigetto delle richieste di ordine di esibizione. Le due rationes decidendi. La Suprema Corte individua due distinte rationes decidendi l’affermazione della mancata prova della non fruizione del riposo ed il rilievo della non dimostrata ricorrenza di un danno. Poiché la sentenza impugnata è basata «su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi», se anche una sola resiste all’impugnazione proposta, non è necessario verificare la resistenza dell’altra. Nessuna prova della mancata fruizione delle pause. Soffermandosi sulla prima questione, la Corte sottolinea che «non vi è prova della mancata fruizione del riposo di cui è causa essendo emerso, a seguito della espletata istruttoria, che non vi era stata violazione da parte dell’azienda nella concessione di detto riposo». Onere della prova e acquisizioni. Gli Ermellini ricordano poi che il principio del riparto dell’onere probatorio deve essere contemperato con il principio di acquisizione «le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice». Quindi la questione dell’onere probatorio è superata dall’emergenza istruttoria da cui risulta che non c’è stata alcun violazione. Ordine di esibizione. Quanto poi all’ordine di esibizione, strumento istruttorio residuale, «la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione con la conseguenza che il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione». La Corte di Cassazione, quindi, ritenendo assorbite le altre censure, rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 febbraio – 30 aprile 2013, numero 10167 Presidente Roselli – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda del lavoratore in epigrafe, proposta nei confronti della società SEPSA, di cui era dipendente con mansioni prevalenti di conducente di automezzi su tratte urbane ed extraurbane, avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da stress lavorativo derivante dalla mancata fruizione delle soste fra una corsa e l'altra. La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, dopo un articolato excursus della normativa statuale e comunitaria di riferimento,accertava che la regolamentazione aziendale, nel prevedere il diritto alla pausa di 15 minuti sui percorsi extraurbani, ovvero comunque superiori ai cinquanta chilometri, garantiva una disciplina omogenea, se non più favorevole, a quella sancita dalle esaminate disposizioni normative nazionali e sovranazionali. Rilevava, poi, la Corte del merito, che sulla base della espletata istruttoria non risultava dimostrata la generalizzata violazione del diritto alle pause e non era emersa l'asserita violazione del predetto diritto su percorsi effettuati dal lavoratore in causa e tanto, anche, in considerazione delle carenti allegazioni circa le tratte ed il tempo in cui si sarebbe effettivamente verificato il mancato riposo. Né a fronte di tali carenze, aggiungeva la Corte distrettuale, era possibile disporre un'istruttoria esplorativa al fine di verificare l'eventuale concretarsi del danno. - D'altro canto, secondo la Corte del merito, il danno lamentato dal lavoratore non risultava nemmeno sufficientemente allegato essendosi genericamente parlato di un ritenuto danno esistenziale e di uno stress lavorativo. Avverso questa sentenza il dipendente in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la società intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli articolo 1218 e 2697 cc, sostiene che la Corte del merito ha confuso tra onere probatorio della violazione del diritto alle pause ed onere probatorio del danno conseguente a tale violazione non tenendo conto che incombeva alla controparte provare l'adempimento contrattuale. Con la seconda censura il ricorrente, allegando violazione degli articolo 1218, 2043 e 2059 cc nonché 414 cpc, assume che la Corte del merito ha erroneamente considerato carenti le allegazioni circa la violazione del proprio di diritto alle pause non potendosi pretendere che fossero indicate le precise circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero verificate siffatte violazioni. Con la terza critica il ricorrente, denunciando violazione degli articolo 1218, 2043 e 2059 cc nonché 414 cpc, prospetta che la Corte non correttamente ha ritenuto carente l'allegazione del danno non patrimoniale patito non tenendo conto che dedotto il danna il relativo accertamento può avvenire anche in via presuntiva. Con la quarta censura il ricorrente, assume - ex articolo 360 numero 4 cpc -omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale si era dedotto che difettando le allegazioni in ordine al danno da mancata sosta si sarebbe dovuto dichiarare nullo il ricorso introduttivo del giudizio. Con il quinto motivo il ricorrente, asserendo violazione degli articolo 414 e 156, comma 2, cpc, denuncia che la Corte del merito a fronte delle carenti allegazioni sul danno anziché dichiarare nullo il ricorso lo ha respinto. Con la sesta critica il ricorrente, deducendo violazione degli articolo 115 cpc e 111 Cost. rileva che la Corte ha erroneamente rigettato le richieste di ordine di esibizione. Con la settima censura il ricorrente,prospettando vizio di motivazione, fa valere sotto il profilo dell'articolo 360 numero 5 cpc le argomentazioni di cui al motivo che precede. Rileva, preliminarmente la Corte che la sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l'una dalla altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum da un lato, all'affermazione della mancata prova della non fruizione del riposo dall'altro, al rilievo della non dimostrata ricorrenza di un danno. Orbene è ius reception, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata Cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 numero 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 numero 24540 . Applicando siffatto principio la caso di specie consegue che se una delle indicate rationes decidendi resiste all'impugnazione proposta da ricorrente è del tutto ultronea la verifica di detta resistenza rispetto all'autonoma,alternativa e distinta ratio decidendi. Tanto precisato rileva la Corte che la ratio della sentenza impugnata, secondo la quale non vi è prova della mancata fruizione del riposo di cui è causa essendo emerso, a seguito della espletata istruttoria, che non vi era stata violazione da parte dell'azienda nella concessione di detto riposo, resiste alle critiche mosse sul punto dal ricorrente. Invero è regula iuris nella giurisprudenza di questa Corte che il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 cc deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito quale ad esempio l'articolo 245, comma secondo, cpc ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice per tutte Cfr. Cass. SU 23 dicembre 2005 numero 28498, Cass. 9 giugno 2008 numero 1516, Cass. 26 maggio 2009 numero 12131 . Tanto consente di superare la critica mossa con il primo motivo di ricorso, relativo alla ripartizione dell'onere della prova, considerato, appunto, che la Corte del merito accerta, sulla base degli elementi istruttori agli atti, che non vi è stata da parte della società la violazione del diritto alla fruizione del riposo di cui trattasi. Con riferimento, poi, alla sesta e settima censura relative al rigetto dell'ordine di esibizione è sufficiente annotare che, secondo giurisprudenza oramai consolidata della Cassazione, il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione con la conseguenza che il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione per tutte Cass. 23 febbraio 2010 numero 4375 e Cass. 16 ottobre 2011 numero 23120 quest'ultima con principio affermato ai sensi dell'articolo 360 bis, comma 1, cpc . Relativamente, infine, al secondo motivo concernente la ritenuta carenza delle allegazioni circa la violazione del diritto alla pausa, si tratta di un apprezzamento di fatto che non può essere sindacato da questa Corte sotto il devoluto profilo della violazione di legge. Sulla base delle esposte considerazioni, quindi, resistendo la esaminata ratio decidendi della sentenza impugnata alle censure mosse dal ricorrente, il ricorso va rigettato, rimanendo assorbite tutte le altre critiche concernenti l'alternativa ed autonoma ratio decidendi afferente l'accertata insussistenza di una danno da risarcire in conseguenza della violazione del diritto alla pausa. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3.000,00 per compensi ed oltre accessori di legge.