Il giudice di merito, nel determinare il valore della causa, ha tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta da uno dei chiamati per poi applicare il principio della continenza, considerato che la posizione processuale della moglie, di resistenza all’altrui domanda, andava ricompresa in quella più ampia del marito.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9809/13, precisando altresì che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, l’eventuale obbligo del pagamento delle spese è regolato dalle disposizioni del c.p.c. relative alla responsabilità delle parti per le spese. Il caso. Un avvocato impugna il decreto con il quale il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti per l’attività professionale prestata in favore di due coniugi ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione, ma ritiene inammissibile la richiesta di liquidazione di una duplice parcella, in quanto la difesa svolta nei confronti dei patrocinati era stata praticamente identica e dunque l’attività professionale andava calcolata in via unitaria. La questione è posta all’attenzione della S.C Legittimato passivo è il Ministero della Giustizia. Gli Ermellini rilevano anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è parte nelle controversie riguardanti la liquidazione dei compensi al difensore per l’attività svolta in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, dal momento che tale legittimazione spetta al Ministero della Giustizia. Perché l’attività difensiva è da considerarsi unica. Il primo motivo di ricorso attiene a una presunta violazione o falsa applicazione dell’articolo 5, comma 4, della tariffa forense, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il marito aveva proposto altresì domanda riconvenzionale. A giudizio della Cassazione la doglianza non è fondata, in quanto era corretto considerare in via unitaria l’attività professionale in oggetto il giudice di merito, infatti, nel determinare il valore della causa, ha tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta da uno dei chiamati per poi applicare il principio della continenza, considerato che la posizione processuale della moglie, di resistenza all’altrui domanda, va ricompresa in quella più ampia del marito. D’altra parte, lo stabilire se l’attività difensiva sia stata unica, esplicitandosi nella trattazione di identiche questioni a vantaggio di più parti, costituisce una tipica questione di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La maggiorazione del 20% è solo una facoltà. Quanto alla mancata maggiorazione del 20% dell’onorario per ogni parte oltre la prima, la S.C. ricorda che tale disposizione costituisce una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice anche tale aspetto, pertanto, è sottratto alla cognizione dei giudici di legittimità. Spese processuali si applicano le disposizioni del c.p.c Con una successiva censura, l’avvocato lamenta la mancata condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al giudizio di opposizione al decreto di pagamento secondo gli Ermellini il motivo è fondato, dal momento che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che propone opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale e pertanto l’eventuale obbligo del pagamento delle spese è regolato dalle disposizioni del c.p.c. relative alla responsabilità delle parti per le spese. Per questi motivi la Cassazione, ferme restando le altre statuizione dell’ordinanza del Tribunale, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese processuali del giudizio di opposizione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 marzo – 23 aprile 2013, numero 9809 Presidente Oddo – Relatore Petitti Ritenuto in fatto 1. - L'Avv. D C. ha impugnato, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , il decreto con il quale il Tribunale di Roma le aveva liquidato i compensi spettanti per l'attività professionale prestata in favore di M Z. e D D. , ammessi al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento civile nel quale essi avevano assunto la veste di terzi chiamati. Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e ha liquidato l'importo di Euro 4.120,52, oltre IVA e CPA e spese generali. In particolare, il Tribunale ha premesso che la difesa svolta in favore dei patrocinati Z. e D. è stata pressoché identica, entrambi essendo stati citati in giudizio nella veste di terzi chiamati, sicché la richiesta di liquidazione di una duplice parcella è inammissibile, dovendosi calcolare in via unitaria l'attività professionale svolta. Il Tribunale ha quindi liquidato i diritti in Euro 1.879 in base alla tabella B della tariffa professionale di cui al d.m. numero 127 del 2004, oltre ad Euro 391 e 372 per i due procedimenti cautelari ex articolo 700 cod. proc. civ. e ad Euro 635,05 per il reclamo in corso di causa ha quantificato gli onorari nell'importo complessivo di Euro 4.920 di cui Euro 2.320 per il procedimento di merito, 1.600 per i due procedimenti cautelari ed Euro 1.000 per il reclamo ha ridotto della metà l'importo dei diritti, degli onorari e delle spese, in applicazione dell'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002 e nulla ha liquidato per le spese del giudizio di opposizione. 2. - Per la cassazione di questa ordinanza l'Avv. C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 luglio 2009, sulla base di cinque motivi, illustrati con memorie. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto 1. - Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, che non è parte del giudizio di opposizione nelle controversie relative alla liquidazione dei compensi al difensore per l'opera professionale prestata in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, detta legittimazione spettando al Ministero della giustizia Cass., Sez. Unumero , 29 maggio 2012, numero 8516 . 2. - Con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione sotto diversi e subordinati profili dell'articolo 5, comma 4, della tariffa forense in materia giudiziale civile di cui al d.m. numero 127 del 2004 si deduce che, unitariamente considerando la posizione dello Z. e della D. , malgrado la proposizione della domanda riconvenzionale del primo abbia differenziato gli interessi fatti valere dai due, gli strumenti processuali di realizzazione nonché quantità e qualità del lavoro svolto, il Tribunale abbia violato e falsamente applicato l'articolo 5, comma 4, della tariffa forense in materia civile di cui al d.m. numero 127 del 2004 in via subordinata, si prospetta che, non aumentando l'onorario unico del 20%, pur essendo due i rappresentati, il Tribunale ha comunque violato il predetto articolo 5, comma 4. 2.1. - Il motivo è infondato. Risulta dalle stesse deduzioni della ricorrente che l'Avv. C. ha assistito M Z. e D.D. nella loro qualità di terzi chiamati dal Condominio di via OMISSIS , per rispondere di un preteso rifiuto di consentire l'accesso al giardino di loro proprietà per la rimozione di ponteggi installati ad uso del Condominio e per risarcimento del danno che entrambi i terzi chiamati si sono difesi in giudizio, resistendo alla pretesa avanzata nei loro confronti, e lo Z. ha altresì spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio affinché questo venisse condannato alla rimozione dei ponteggi e alla condanna al risarcimento del danno connesso alla protratta occupazione del giardino che nel procedere alla liquidazione il Tribunale ha preso in considerazione il valore dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2003, e dunque il valore di Euro 14.978,23, oltre accessori. Tanto premesso, correttamente il Tribunale ha liquidato un'unica parcella in favore dell'Avv. C. , considerando in via unitaria l'attività professionale svolta in favore dei patrocinati. Il Tribunale, infatti, nel determinare il valore della causa, ha tenuto conto non solo della resistenza all'altrui domanda, ma anche della riconvenzionale proposta da uno dei due terzi chiamati e, ai fini della valutazione della sussistenza di una unitaria posizione processuale, ha, evidentemente, fatto sostanzialmente applicazione dei principi in tema di continenza, considerando che la posizione processuale della D. , di resistenza all'altrui domanda, si trovava ad essere compresa in quella, più ampia, dello Z. , estrinsecatasi non solo nella richiesta di rigetto dell'altrui domanda, per le stesse ragioni contestualmente spiegate dalla consorte, ma anche nella proposizione di una domanda riconvenzionale. Questa valutazione del Tribunale resiste alla censura della ricorrente, posto che, in tema di determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce questione di merito, la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, congruamente motivata, lo stabilire se l'opera defensionale sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno defensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche Cass., Sez. III, 30 agosto 2004, numero 17363 Cass., Sez. III, 1 ottobre 2009, numero 21064 . Quanto, poi, alla mancata maggiorazione del venti per cento dell'onorario per ogni parte oltre la prima, va ribadito che la disposizione dell'articolo 5, comma 4, della tariffa professionale, approvata con d.m. 8 aprile 2004, numero 123, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunziabile in sede di legittimità Cass., Sez. I, 2 febbraio 2007, numero 2254 Cass., Sez. I, 21 luglio 2011, numero 16040 . Nella specie, dal contesto della motivazione si ricava che il giudice del merito ha escluso che l'Avv. C. abbia svolto un'attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti. 3. - Con il secondo mezzo si censura violazione dell'articolo 5, comma 4, della tariffa sotto un ulteriore profilo, per avere il Tribunale liquidato i diritti una sola volta. 3.1. - La censura è inammissibile, per difetto di specificità, perché la ricorrente non spiega in che misura la liquidazione, da parte del giudice dell'opposizione, dell'importo dei diritti nella cifra complessiva di Euro 3.277,05 abbia comportato una violazione del principio di inderogabilità della tariffa, né precisa quali sono le singole voci di tabella dei diritti di procuratore alle quali si applicherebbe la richiesta duplicazione. 4. - Con il terzo motivo omessa pronuncia e conseguente violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. violazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, numero 248 in subordine, illegittimità costituzionale dell'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, per violazione degli articolo 3, 24, secondo e terzo comma, 36, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. illegittimità costituzionale degli articolo 82 e/o 130 del d.P.R. numero 115 del 2002 per violazione degli articolo 3, 24, secondo e terzo comma, e 36 Cost. illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articolo 82 e 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, per violazione degli articolo 3, 35, primo comma, 36, primo comma, 42, terzo comma, 53, primo e secondo comma, Cost. ci si duole che il Tribunale abbia applicato la riduzione della metà di cui all'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, senza considerare che questa disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge numero 223 del 2006. In via subordinata, la ricorrente dubita della legittimità costituzionale della norma che prevede la dimidiazione dei compensi per le prestazioni professionali forensi rese a persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, in riferimento, tra l'altro, al diverso trattamento riservato alle prestazioni forensi in materia penale. 4.1. - La censura è infondata, sotto entrambi i profili in cui è articolata. 4.1.1. - Va innanzitutto escluso che l'articolo 2, comma 2,. del decreto-legge numero 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge numero 248 del 2006, secondo il quale “il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di . gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”, abbia comportato un'abrogazione implicita dell'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Infatti, l'indicazione della tariffa professionale quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale Corte cost., ordinanza numero 270 del 2012 . 4.1.2. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, è manifestamente infondata. Ribadendo conclusioni alle quali era già pervenuta con le ordinanze numero 350 del 2005 e numero 201 del 2006, la Corte costituzionale, con la citata ordinanza numero 270 del 2012, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di costituzionalità dell'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, sollevata in riferimento agli articolo 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost Le ragioni in base alle quali il giudice delle leggi ha respinto il dubbio di costituzionalità valgono anche in relazione agli ulteriori parametri indicati dalla ricorrente nel motivo di censura. Né può essere accolta la richiesta, avanzata con la seconda memoria illustrativa, di rimessione alla Corte costituzionale del sospetto di illegittimità costituzionale dell'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002 per violazione della tutela della proprietà contenuta nell'articolo 1 del Protocollo 1 della CEDU, in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost Invero, il denunciato criterio di determinazione del compenso spettante al professionista che difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con la previsione dell'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l'onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato sì economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell'ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell'erario. 5. - Il quarto motivo pone il quesito se, ritenendo di dovere applicare anche alle c.d. spese generali la dimidiazione di cui all'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, il Tribunale abbia o meno violato e falsamente applicato l'articolo 130 medesimo e l'articolo 14 del d.m. numero 127 del 2004. 5.1. - Il motivo è infondato. Ai sensi dell'articolo 14 della tariffa professionale, approvata con il d.m. 8 aprile 2004, numero 127, all'avvocato è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente. Poiché l'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002 prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, i compensi spettanti al difensore sono ridotti della metà, il rimborso forfettario delle spese generali, dovuto al professionista, va calcolato sulla remunerazione a titolo di onorari e di diritti ridotti della metà, e non sull'importo di questi prima della dimidiazione. 6. - Con il quinto motivo la ricorrente censura la mancata condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al giudizio di opposizione al decreto di pagamento. Il quesito che accompagna la censura è se, ritenendo di non dover pronunciare sulla domanda di rimborso delle spese, delle competenze e degli onorari relativo al proposto giudizio di opposizione a decreto di pagamento, il Tribunale abbia o meno violato gli articolo 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ. . 6.1. - Il motivo è fondato. Questa Corte Sez. VI-2, 12 agosto 2011, numero 17247 ha già statuito che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articolo 84 e 170 del d.P.R. numero 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese articolo 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ. . Ha pertanto errato l'ordinanza impugnata ad escludere che nel giudizio opposizione possa esservi spazio per la liquidazione delle spese della procedura. 7. - L'ordinanza impugnata è cassata limitatamente al capo relative alle spese processuali del giudizio di opposizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Ferme le altre statuizioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Roma, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento della metà delle spese del giudizio di opposizione sussistendo giustificati motivi, dato il solo parziale accoglimento, per la compensazione della restante parte , spese che si liquidano, nell'intero, in Euro 600, di cui Euro 300 per onorari, Euro 250 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. 8. - Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso, in gran parte infondato, accolto solo in minima parte. I giustificati motivi di compensazione sussistono anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, privo di legittimazione passiva, essendo il ricorso per cassazione anteriore alla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto di giurisprudenza al riguardo. P.Q.M. La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto cassa l'ordinanza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese processuali del giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni dell'ordinanza impugnata, condanna il Ministero della giustizia al rimborso di 1/2 di dette spese, compensata la restante parte, spese che liquida, nell'intero, in complessivi Euro 600 di cui Euro 300 per onorari, Euro 250 per diritti ed Euro 50 per esborsi , oltre a spese generali e ad accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.