28+27 anni di reclusione: il pm calcola l’ergastolo, ma dall’Australia arrivano numeri diversi

Secondo il principio di specialità, previsto dall’articolo 721 c.p.p., è vietata l’inclusione nel cumulo delle pene, relative a diverse condanne, di quella inflitta con una sentenza diversa da quella per cui l’estradizione è stata richiesta ed ottenuta, se tale pena non è concretamente eseguibile, come nel caso in cui per la condanna penda ancora la procedura di estradizione suppletiva.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13042, depositata il 27 marzo 2015. Il caso. La Corte d’assise di Roma rigettava l’incidente di esecuzione proposto da un condannato contro il provvedimento con cui il pm, in relazione all’esecuzione di due pene, rispettivamente di 27 anni e di 28 anni e 6 mesi di reclusione, aveva determinato la pena unica da scontare in quella dell’ergastolo. Il presupposto era che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 73, comma 2, c.p. «Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo» , dovesse tenersi conto della misura della pena, non inferiore a 24 anni di reclusione, irrogata per ciascuno dei delitti separatamente giudicati per violazione dell’articolo 630 c.p. sequestro di persona a scopo di estorsione , e non della misura della pena effettivamente da scontare. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata considerazione che una delle pene da eseguire da eseguire era pari a soli 8 anni di reclusione, in base all’estradizione concessa dallo Stato australiano, la cui legislazione non prevedeva un istituto analogo a quello disciplinato dall’articolo 73 c.p Cumulo di pene effettive. La Corte di Cassazione ricorda che il provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pm, in relazione al quale trova applicazione la regola ex articolo 73, comma 2, c.p., per cui qualora concorrano più delitti separatamente giudicati, ciascuno punito con la reclusione non inferiore a 24 anni, si applica la pena dell’ergastolo, deve necessariamente avere per oggetto la pena che deve essere espiata dal condannato. Perciò, in esso non possono essere incluse quelle pene che non siano ancora suscettibili di essere poste in esecuzione, situazione verificabile nel caso di pena che sia stata inflitta con una sentenza di condanna pronunciata per un reato per cui non sia stata concessa l’estradizione. Estradizione per una pena più ridotta. Secondo il principio di specialità, previsto dall’articolo 721 c.p.p., è vietata l’inclusione nel cumulo delle pene, relative a diverse condanne, di quella inflitta con una sentenza diversa da quella per cui l’estradizione è stata richiesta ed ottenuta, se tale pena non è concretamente eseguibile, come nel caso in cui per la condanna penda ancora la procedura di estradizione suppletiva. Nel caso di specie, in relazione alla prima sentenza di condanna, l’estradizione era stata concessa limitatamente alla pena di 8 anni di reclusione, per cui solo tale porzione di pena, e non quella intera, risultava eseguibile in Italia e poteva essere cumulata con l’altra di 28 anni e 6 mesi. Di conseguenza, agli effetti della determinazione della pena da espiare, non poteva trovare applicazione l’articolo 73, comma 2, c.p Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’assise di Roma.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 gennaio – 27 marzo 2015, numero 13042 Presidente Cortese – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 9.06.2014 la Corte d'assise di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da F.G. avverso il provvedimento in data 13.12.2008 con cui il pubblico ministero, in relazione all'esecuzione delle pene di anni 27 di reclusione e di anni 28 mesi 6 di reclusione rispettivamente inflitte con sentenze in data 14.10.1986 della Corte d'appello di Firenze e in data 3.05.2002 della Corte d'assise d'appello di Roma, aveva determinato la pena unica da scontare, ai sensi dell'articolo 73 comma 2 cod. penumero , in quella dell'ergastolo, sul presupposto - condiviso dalla Corte territoriale - per cui ai fini dell'applicazione della norma succitata dovesse tenersi conto della misura della pena non inferiore a 24 anni di reclusione irrogata per ciascuno dei delitti separatamente giudicati, costituenti entrambi violazione dell'articolo 630 cod. penumero , e non della misura della pena effettivamente da scontare, come sostenuto invece dal F. con conseguente richiesta di applicazione del diverso criterio moderatore di cui all'articolo 78 cod. penumero . 2. Ricorre per cassazione F.G., personalmente, deducendo - violazione di legge e mancanza di motivazione, in relazione agli articolo 73, 78, 80 cod. penumero e 696 e segg. del codice di rito, con riguardo all'omessa considerazione che una delle pene da eseguire era pari a soli anni 8 di reclusione, in base all'estradizione che era stata concessa dallo Stato australiano la cui legislazione non contemplava un istituto analogo a quello previsto dall'articolo 73 cod. penumero - violazione degli articolo 7 della CEDU e 3, 24 e 25 della Costituzione, stante la natura incerta e indeterminata della norma di cui all'articolo 73 comma 2 cod. penumero e l'illegittimità della determinazione nell'ergastolo della pena da espiare a fronte della condanna a pene detentive temporanee per delitti che non prevedevano l'irrogazione della pena perpetua. 3. Con successiva memoria il difensore del F., avv. Fabio Baglioni, ha ribadito l'erronea applicazione al caso di specie dell'articolo 73 comma 2 cod. penumero , riguardante tra l'altro la fase della cognizione e non quella dell'esecuzione della pena, in quanto la pena eseguibile in forza della sentenza 14.10.1986 della Corte d'appello di Firenze - da cumulare a quella inflitta dalla Corte d'assise d'appello di Roma - era inferiore a 24 anni di reclusione, posto che per tale condanna era stata concessa estradizione limitatamente alla minor pena di anni 8 di reclusione. 4. II Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. II primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono, e il suo accoglimento assorbe la seconda doglianza dedotta dal F 2. Poiché il provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero - in relazione al quale deve trovare applicazione la regola stabilita dall'articolo 73 comma 2 cod. penumero per cui, quando concorrono più delitti separatamente giudicati per ciascuno dei quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, si applica la pena dell'ergastolo regola che prevale su quella contenuta nell'articolo 78 cod. penumero che fissa nella misura di 30 anni il limite massimo della pena della reclusione in caso di concorso di reati che importino l'irrogazione di più pene detentive temporanee Sez. 1 numero 6560 del 18/01/2011, Rv. 249801 - deve necessariamente avere per oggetto la pena che deve essere espiata dal condannato, in esso non possono essere incluse quelle pene che non siano ancora suscettibili di essere poste in esecuzione, come si verifica nel caso della pena che sia stata inflitta con una sentenza di condanna pronunciata per un reato per il quale non è stata concessa l'estradizione il principio di specialità, stabilito in tema di estradizione dall'articolo 721 del codice di rito, vieta infatti l'inclusione nel cumulo delle pene, relative a diverse condanne, di quella inflitta con una sentenza diversa da quella per la quale l'estradizione è stata richiesta e ottenuta, quando tale pena non sia concretamente eseguibile come nel caso in cui per la condanna penda ancora la procedura di estradizione suppletiva Sez. 1 numero 9145 del 28/02/2006, Rv. 233943 . Poiché in relazione alla condanna inflitta con la sentenza 14.10.1986 della Corte d'appello di Firenze l'estradizione del F. è stata - pacificamente - concessa dallo Stato australiano limitatamente alla pena di anni 8 di reclusione, soltanto questa porzione di pena e non l'intero di anni 27 risulta eseguibile in Italia ed è suscettibile di essere legittimamente cumulata con quella di anni 28 mesi 6 di reclusione oggetto della condanna inflitta al F. con la sentenza 3.05.2002 della Corte d'assise d'appello di Roma, con la conseguenza che agli effetti della determinazione della pena attualmente espiabile dal ricorrente non può trovare applicazione l'articolo 73 comma 2 cod. penumero , e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'assise di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise di Roma.