L’attività di Green Hill non è scriminata dalle norme speciali in materia di sperimentazioni scientifiche

Per l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 19 ter disp. coord. c.p., non basta che l’attività sia riconosciuta come lecita da una legge speciale, ma occorre, altresì, che la condotta concreta si mantenga all’interno del perimetro di previsione della legge speciale, giacché una fuoriuscita dai limiti stessi posti dalla norma determinerebbe il venir meno della ratio sottesa all’ esimente medesima.

Il caso. Con la sentenza 16497, la Terza Sezione della Suprema Corte ha, ieri 11 aprile 2013 , annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame con cui si annullava il decreto di sequestro preventivo di ben 2366 cani razza beagle, ai danni della Green Hill 2001 s.r.l., per i reati di cui agli articolo 544 ter comma 1 e 3 maltrattamento di animali e conseguente morte e 544 bis c.p. uccisione di animali . Il ricorso avverso tale ordinanza del Tribunale del riesame è stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che, con vari ed argomentati motivi, lamentava i vizi del provvedimento in relazione al sequestro operato sui cani ed evitando, invece, di sollevare doglianze quanto al sequestro degli immobili in cui veniva esercitata l’attività . Il Tribunale del riesame, infatti, aveva concluso per l’insussistenza dei presupposti necessari per l’imposizione del sequestro preventivo, e cioè il fumus boni iuris dal momento che nessun rilievo autoptico era stato effettuato sugli animali, al fine di verificare le ragione della soppressione ed il periculum in mora perché i cani non sarebbero stati più detenibili dalla Green Hill, in considerazione del lungo tempo ormai trascorso al di fuori della struttura stessa . Attività obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali. La Corte, in primo luogo, specifica la portata dell’articolo 19 ter disp. coord. c.p., secondo cui «le disposizioni del titolo IX bis del libro II c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali». Tale norma è espressione del principio di non contraddizione all’interno dell’ordinamento giuridico e risponde alla necessità di scriminare attività che siano già legittimate da leggi speciali, pur essendo obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali. È, però, evidente che dette attività – per come indicate nell’articolo 19 ter – per poter essere esentate da pena, devono essere praticate nell’ambito della normativa speciale stessa una fuoriuscita, anche solo parziale, dal parametro legale di riferimento determinerebbe il venir meno dell’efficacia scusante e, quindi, la piena riconducibilità entro la fattispecie penale di riferimento. Superati i limiti imposti dalla legge speciale? Quindi, in caso di sovrapposizione astratta tra norme penale e speciale, spetta al giudice del fatto verificare – in primo luogo - che, in effetti, l’attività concretamente espletata sia disciplinata da una legge speciale rientrante nell’elenco tassativo di cui all’articolo 19 ter e – in seconda battuta – se le condotte si siano svolte entro i limiti imposti o consentiti dalla norma speciale. La Cassazione evidenzia che il Tribunale del riesame ha proceduto correttamente alla prima verifica e’ stata individuata quale legge di riferimento – ai sensi dell’articolo 19 ter disp. coord. c.p. – il d.lgs. 116/1992, e specificamente gli articolo 5 e 14. Questa normativa speciale, invero, pone dei limiti che non possono oltrepassati, pena l’integrazione della più grave ipotesi di reato, alla luce della ‘clausola di salvezza’ contenuta proprio in tale articolo 14. Gli stessi Giudici hanno, poi, effettuato un’idonea valutazione anche quanto al secondo aspetto sono ritenuti sussistenti i reati di cui agli articolo 544 bis e ter c.p., giacché il trattamento dei cani si e’ esplicato in modi forieri di sofferenze per gli stessi e, quindi, insopportabili per le caratteristiche etologiche. Il Tribunale non poteva sindacare in modo pieno i fatti. Il vizio in cui è incorso il Tribunale del riesame è stato quello di spingersi troppo nel merito della vicenda, attuando un approccio valutativo riservato al solo giudice del dibattimento l’ordinanza emessa è, quindi, viziata, in quanto si traduce in un’anticipata decisione della questione meritoria concernente la responsabilità penale, avendo la stessa dovuto limitarsi ad un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e astratta. Parimenti il giudicante del riesame ha errato, laddove ha comparato gli esiti dell’attività ispettiva avente accertato le pessime condizioni in cui erano mantenuti i cani temperature inadatte, igiene inesistente, cibo scarso, mancanza di farmaci con i vari precedenti controlli, aventi al contrario fatto emergere una situazione di apparente normalità, finendo per svalutare la prima, per la sola ragione che si e’ svolta in un solo giorno, effettuando una disamina non consentita in questa fase processuale. L’identificazione dei cani va fatta con il metodo meno doloroso. Inoltre, è stata riscontrata violazione di legge nell’ambito dell’articolo 544 ter, con riguardo alla identificazione dei cani, effettuata con la procedura del tatuaggio – molto doloroso – anziché con quella del microchip – più onerosa, avendo il Tribunale ritenuto l’insussistenza del fumus sul punto alla luce di un’intervenuta autorizzazione regionale che avrebbe consentito tale pratica, così facendo sorgere un ragionevole convincimento sulla liceità del metodo , obliterando che proprio il d.lgs. 116/92, all’articolo 13, prevede di praticare la procedura identificativa meno dolorosa. Infine, quanto al requisito del periculum in mora È erronea la valutazione del Tribunale del riesame, nella parte in cui esclude la sussistenza di tale presupposto spostando l’attenzione su un momento successivo e del tutto ipotetico i cani sarebbero stati rivenduti a terzi e non sarebbero stati ricondotti nei locali di Green Hill la stessa, poi, non ha considerato come l’art 544 sexies c.p. preveda la confisca obbligatoria degli animali in ipotesi di condanna per il reato di cui all’articolo 544 ter c.p Per queste ragioni, quindi, l’ordinanza del T.R. è stata annullata con riguardo all’intervenuto annullamento del sequestro preventivo dei cani, con conseguente rinvio al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 febbraio – 11 aprile 2013, numero 16497 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro preventivo dell'1/10/2012 degli immobili appartenenti a Green Hill 2001 srl e di 2366 cani di razza beagle per i reati di cui agli articolo 544 ter, commi 1 e 3 c.p., e 544 bis c.p., già adottato nei confronti di R.G., quale amministratore unico e legale rappresentante della società Green Hill 2001 srl. 1.1. Quanto all'addebito di cui all'articolo 544 ter c.p., consistito nella sottoposizione continuata di migliaia di cani, senza necessità, a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, il Tribunale ha osservato, richiamando decisioni di questa Corte, che, laddove una medesima situazione fattuale sia sussumibile da un lato nella norma codicistica e dall'altro nella normativa speciale richiamata dall'articolo 19 ter disp. att. c.p., deve escludersi l'applicabilità della prima ove l'attività sia stata svolta nel rispetto della normativa speciale, restando comunque sempre salva la configurabilità dell'articolo 727 c.p Ciò posto, ha rilevato come oggetto sociale della Green Hill fosse, del tutto lecitamente, l'allevamento di animali destinati alla vendita a società farmaceutiche che li utilizzavano per la sperimentazione di nuovi ritrovati terapeutici. Non essendo dunque ivi praticata alcuna sperimentazione, peraltro consentita ed anzi imposta dalle leggi, uniche norme applicabili nella specie erano quelle dell'articolo 5 del d.lgs. numero 116 del 1992 e dell'allegato II indicante alcuni elementari principi guida per gli allevamenti la cui inosservanza è prevista come illecito amministrativo dall'articolo 14, comma 1. Di qui, dunque, stanti i principi ricordati, l'integrazione, al più, non del reato contestato, ma di un illecito amministrativo. Solo condotte del tutto esulanti da tale ambito e trasmodanti in vessazioni o patimenti ingiustificati dalle esigenze dell'attività potrebbero trovare posto nella sanzione penale in fatto, ha rilevato il Tribunale come di tali elementi manchi il necessario fumus avuto riguardo all'attività ispettiva iniziata e conclusa nella sola giornata del 18/7/2012, e agli esiti, in contrasto con tale attività, delle ripetute osservazioni svolte nel corso della ben più lunga pluridecennale attività di allevamento da cui erano risultate unicamente irregolarità formali sul piano documentale o situazioni del tutto marginali, comunque collocabili all'interno delle specifiche violazioni amministrative, e l'inesistenza, invece, in alcun modo, di situazioni di maltrattamento. Eventualmente potevano essere ravvisate, ove si fossero accertate conseguenze in termini di gravi sofferenze, situazioni di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Quanto al tatuaggio praticato in luogo della identificazione a mezzo microchip, il Tribunale ha osservato come l'autorizzazione in tal senso del 5/4/2007 della Direzione Generale servizio veterinario Lombardia era idonea a far sorgere il convincimento sulla liceità del metodo. 1.2. Circa poi l'addebito di uccisione continuata di animali ex articolo 544 bis c.p. in relazione al rinvenimento di 67 esemplari soppressi con eutanasia, sul quale il Gip ha omesso la motivazione, il Tribunale, esclusa l'applicabilità, in tal caso, del d. lgs. numero 116/92 in quanto non contemplante tale evenienza, ha ritenuto che, al fine di accertare, come imposto dal fatto che l'uccisione incriminata presuppone la mancanza di necessità sì che la morte sarebbe scriminata solo se cagionata per evitare un danno grave non volontariamente causato né altrimenti evitabile , le ragioni della soppressione, sarebbe stata necessaria la valutazione di rilievi autoptici, tuttavia mai effettuati e di altri dati quali ad esempio la reversibilità di malattie in caso di cure appropriate nella specie non presenti. Di qui l'impossibilità di accertare il fumus del reato. Ha invece ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'articolo 727 c.p. non risultante come contestata per i decessi dovuti all'ingestione di trucioli di segatura. 1.3. In ogni caso il Tribunale ha ritenuto mancante, anche a prescindere dalla contestuale operatività del sequestro probatorio già disposto e confermato, il periculum in mora atteso che, in considerazione del lungo tempo trascorso fuori dell'allevamento, i cani sarebbero ormai non più detenibili dalla Green Hill atteso il necessario presupposto, per la sperimentazione, di assenza di contaminazioni. Infine, con riguardo al sequestro dei cinque stabilimenti, il Tribunale ha rilevato, oltre alla eccessività, la superfluità del vincolo imposto attesa la limitazione delle irregolarità a pochi esemplari rispetto alle dimensioni dell'azienda e la modestia degli effetti. 2. Con un primo motivo il P.M. ricorrente si duole della inosservanza ed erronea applicazione di varie norme di legge deduce che, affinché possa operare l'esimente dell'articolo 19 ter cit., è necessario che la norma speciale contenga, oltre a sanzioni nella specie l'articolo 14 del d.lgs. cit. , anche un precetto che, però, nella specie mancherebbe il combinato disposto dell'articolo 5 e allegato II del d.lgs. numero 116 del 1992 conterrebbe unicamente, a mo' di raccomandazione, mere norme non vincolanti . Con un secondo motivo deduce che norma sanzionatoria penale e norma sanzionatoria amministrativa tutelano beni giuridici differenti sicché l'articolo 19 ter cit. non esclude comunque che in caso di violazione dei precetti posti in sede amministrativa debbano essere applicate entrambe le fattispecie. Lamenta inoltre che il Tribunale non abbia fatto rientrare all'interno della condotta di maltrattamenti la volontaria deprivazione sensoriale degli animali allevati. Con un terzo motivo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto insufficiente l'osservazione svolta nel corso di un'unica giornata per ritenere il fumus dei reati posto che gli stessi sia l'articolo 544 ter sia l'articolo 727 c.p. sono reati istantanei e non abituali, come del resto ritenuto dallo stesso tribunale all'atto della conferma del decreto di sequestro probatorio, allorquando, inoltre, ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all'articolo 544 ter c.p Con un quarto motivo deduce l'erronea applicazione degli articolo 19 ter disp. att. c.p., 544 ter c.p. e 14 d.lgs. numero 116 del 1992 posto che tra quest'ultima norma e la norma codicistica sussisterebbe un rapporto di sussidiarietà desumibile da clausola espressamente contenuta nel predetto articolo 14. Con un quinto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 321 c.p.p., 544 ter e 544 sexies c.p. si duole che il Tribunale abbia illegittimamente esaminato, al di là dei limiti assegnati al proprio giudizio, ed esigendo elementi che andassero al di là delle verifica fatta in una sola giornata, il merito stesso della causa violandosi in tal modo anche l'articolo 321, comma 2, c.p.p. sulla cui base la confisca andava obbligatoriamente disposta. Con un sesto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 321 c.p.p., 544 ter e 544 sexies c.p si duole del fatto che il Tribunale, in virtù della presumibile vendita a terzi degli animali impeditiva di una protrazione di maltrattamento dei medesimi, abbia ritenuto insussistenti le esigenze cautelari senza considerare la previsione, nella specie, di una ipotesi di confisca obbligatoria. Con un settimo motivo, deducendo erronea applicazione degli articolo 257, 321 c.p.p. e 544 bis e ter c.p. nonché 43 e 727 cp deduce, quanto al reato di cui all'articolo 544 bis, che gli esemplari di cani morti cui il Tribunale si riferisce per affermare l'impossibilità di verificare la sussistenza di uno stato di necessità non si riferiscono al reato in questione posto che con riguardo a questo la contestazione trae fondamento dalle schede redatte dal veterinario Graziosi ove si attesta l'eutanasia di un certo numero di cani per ragioni non incompatibili con una buona qualità di vita sebbene per l'unico fine di eliminare un prodotto viziato e quindi non commerciabile stante le ragioni della soppressione, indicate nella stessa scheda come dovute alla presenza di dermatite. Quanto al decesso dei cani dovuto alla ingestione di trucioli, lo stesso va ricondotto, anziché all'articolo 727 c.p. quale fattispecie individuata dal Tribunale, all'interno dell'articolo 544 bis c.p. ovvero dell'aggravante del comma terzo dell'articolo 544 ter c.p. essendovi stata la chiara rappresentazione da parte degli agenti del concreto pericolo che il materiale assorbente presentava per i cuccioli. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve essere in parte accolto in particolare con riferimento al terzo e quinto motivo. Va anzitutto premesso che, secondo quanto previsto dall'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, introdotto dall'art,3, comma 1, della l. numero 189 del 2004, le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente . Tale norma, la cui ratio va evidentemente rinvenuta nella necessità di scriminare attività che, già riconosciute come lecite dalle leggi speciali, possano essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali, incontra evidentemente il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale il che equivale a dire, in altri termini, come già affermato da questa stessa sezione, che dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa cfr., con riferimento all'attività circense, Sez. 3, numero 11606 del 06/03/2012, P.M. in proc. Calvaruso, Rv. 252251 . La norma in questione, alla pari di quella, generale, dell'articolo 51 c.p. relativa alla scriminante dell'esercizio del diritto, appare, dunque, espressione del principio della necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico, posto che un medesimo comportamento non può, allo stesso tempo, essere consenti o addirittura imposto, da una parte, e vietato dall'altra. Di qui, però, anche, appunto, la esigenza che le condotte in astratto rapportabili alle fattispecie di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale si mantengano all'interno del perimetro di previsione della legge speciale, posto che la fuoriuscita anche solo in parte dai limiti della norma determinerebbe il venir meno della ratio sottesa all'articolo 19 cit., e, dunque, fa piena riconducibilità all'interno delle norme penali. 3.1. Da tale premessa discende la conseguenza che, ove sia ravvisabile, in astratto, sovrapposizione tra norma speciale e norma penale, incombe sul giudice l'onere, in prima battuta, di verificare che, in effetti, l'attività concretamente posta in essere sia disciplinata da una legge speciale riconducibile all'interno delle materie tassativamente elencate dall'articolo 19, e, in caso di soluzione affermativa, di accertare, successivamente, se le condotte che sarebbero integrataci di reato si siano svolte nei limiti consentiti o imposti dalla norma speciale individuata, dipendendo, peraltro, il grado di effettuazione di tale seconda disamina dalla fase processuale nella quale si versi, in stretta correlazione, come si dirà meglio oltre, con la latitudine, più o meno ampia, dei poteri di accertamento del fatto affidati al giudice. Nella specie, il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto lamentato dal P.M. ricorrente nel primo, secondo e quarto motivo di ricorso, ha proceduto senz'altro correttamente alla prima verifica dopo avere rilevato che l'attività di allevamento, suscettibile di per sé di comportare l'eventuale sottoposizione degli animali a condizioni di vita non perfettamente in linea con la loro etologia, rientra all'interno dell'articolo 19 ter cit., ha individuato nel d.lgs. numero 116 del 1992, ed in particolare nell'articolo 5, dedicato all'allevamento di animali da esperimento , e nell'allegato II, da detto articolo richiamato, la norma di possibile copertura , anche sotto un profilo sanzionatorio, affidato dall'articolo 14 a sanzioni di natura amministrativa, delle condotte di specie, e ha dunque legittimamente affermato che le condizioni di svolgimento dell'attività imprenditoriale di Green Hill 2001 s.r.l. trovavano un preciso codice di regolamentazione nelle prescrizioni .del d.lgs. 11& amp /92, integrato dall'allegato II, con tanto di misure sanzionatone in caso di inottemperanza . Va, però, precisato, che la suddetta normativa speciale, oltre a disciplinare le caratteristiche dell'attività di allevamento in particolare attraverso l'allegato II e dell'attività di sperimentazione attraverso l'articolo 6 , pone, essa stessa, espressamente, i limiti che non devono essere oltrepassati in entrambe dette attività, pena, diversamente, secondo quanto previsto dall'articolo 14, l'integrazione, salvo che il fatto costituisca reato , di illeciti amministrativi. Anzi, proprio l'articolo 14 segnala significativamente che lo stesso legislatore ha riconosciuto come non funzionali e non necessarie alla attività di allevamento oltre che all'attività di sperimentazione tutte quelle condotte che vengano poste in essere in violazione dei precetti stabiliti in particolare dagli articolo 5 ed allegato II del decreto legislativo in parola, con conseguente esclusione, per quanto si è già detto in principio, dell'operatività della scriminante di cui all'articolo 19 ter cit Lo stesso Tribunale appare, del resto, avere sostanzialmente colto tale punto, allorquando, con riguardo alla seconda disamina cui procedere, ha affermato doversi ritenere integrati i reati di cui agli articolo 544 bis e 544 ter c.p. laddove il trattamento degli animali sia stato attuato, rispetto alle linee guida dettate dal d.lgs. numero 116 del 1992 con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche tanto più che, come rilevato sopra, lo stesso articolo 14 fa espressamente salvi gli eventuali reati derivanti dal superamento dei limiti , ma ha poi esorbitato, nel valutare in concreto il fumus commissi delicti eventualmente riscontrabile proprio in conseguenza del superamento dei limiti posti dalla legge speciale, dai poteri esercitagli nella fase del riesame finendo per scandagliare funditus, come sostanzialmente lamentato dal ricorrente nel terzo e quinto motivo di ricorso, il fatto reato con approccio valutativo in realtà riservato alla sola fase dibattimentale. Va ricordato infatti che, seppure la giurisprudenza di questa Corte abbia progressivamente affermato nel tempo la necessità che il Tribunale del riesame tenga conto anche delle concrete risultanze processuali e degli elementi forniti dalla Difesa, con essi avendo l'onere di confrontarsi da ultimo, Sez. 3, numero 19594 del 26/01/2011, Cinturino, non massimata sul punto Sez. 3, numero 6656 del 12/01/2010, Calvaruso, Rv. 246185 Sez.3, numero 27715 del 20/05/2010, Barbano, Rv.248134 , il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari, che è di delibazione non piena, ed in assenza del requisito della gravità indiziaria, un giudizio di apprezzamento della plausibile sussistenza del fatto si è, in particolare, specificato che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale, da parte del tribunale del riesame, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale Ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto per tutte, Sez. U. numero 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327 Sez. 5, numero 6252 del 19/11/1998, Pansini, Rv. 212511 . Diversamente, si è detto, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale cfr. Sez, 6, numero 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854 Sez. 3, 14 ottobre 1994 Petriccione, non massimata sul punto Sez.3, numero 1970 del 26 aprile 1996, Beltrami,non massimata sul punto . Né tale limitazione cognitiva può ritenersi, appunto, superata, per effetto della necessità, incidente in particolare sul diverso aspetto del contraddittorio, di tenere conto delle argomentazioni difensive offerte. 3.1.1. Nella specie, invece, come già anticipato sopra, i giudici del riesame, travalicando i limiti di legge già indicati, hanno, con riguardo anzitutto all'addebito di cui all'articolo 544 ter c.p., sostanzialmente proceduto a comparare gli esiti dell'attività ispettiva posta in essere nella giornata del 18/07/2012, e all'esito della quale vennero accertate, tra le altre, le anomalie segnatamente elencate a pag. 3 della stessa ordinanza impugnata ed incidenti, al di là dei limiti fissati dalla normativa speciale, su temperatura dei capannoni, condizioni igieniche dei luoghi, inadeguatezza di alimentazione, mancata somministrazione di farmaci, ed altro tra cui, stando a pag. 5 del ricorso, la provocata deprivazione sensoriale degli animali , con la riscontrata prolungata situazione di sostanziale normalità quale sarebbe emersa, invece, all'esito di numerosi precedenti controlli posti in essere nel corso degli anni, giungendo quindi a ritenere la sostanziale correttezza dell'operato della società e .un mantenimento degli animali in stato di benessere . Così facendo, tuttavia, hanno, per di più illogicamente svalutando, sino a cadere in violazione dell'articolo 125 c.p.p., gli esiti di una ispezione sol perché avvenuta in una sola giornata, proceduto ad un'opera di capillare disamina non consentita in tale fase. 3.1.2. Analoga violazione di legge va riscontrata, sempre nell'ambito dell'articolo 544 ter c.p., anche con riguardo alla condotta di identificazione dei cani, pacificamente attuata, in numerosissimi casi ed in assenza di alcun collegamento funzionale, non prospettato neppure dall'ordinanza, con la attività di allevamento , con la procedura del tatuaggio, assai dolorosa per l'impiego di molti aghi iniettanti inchiostro, in luogo di quella, più costosa, del microchip vedi pag. 3 dell'ordinanza il Tribunale ha, anche in tal caso, escluso il fumus del reato giacché l'intervenuta autorizzazione del 05/04/2007 del Dirigente della Direzione Generale servizio veterinario della Regione Lombardia, che aveva consentito una tale pratica, avrebbe fatto ragionevolmente sorgere il convincimento di ricorrere a un metodo lecito. Va tuttavia rammentato che, potendo l'analisi del giudice del riesame investire anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, solo a condizione che lo stesso sia di immediato rilievo o emerga ictu oculi Sez. 4, numero 23944 del 21/05/2008, P.M. in proc. Di Fulvio Sez. 2, numero 2808 del 02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650 Sez. 1^, numero 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474 , il Tribunale avrebbe dovuto considerare come l'articolo 13 del d. Igs. numero 116 del 1992 preveda espressamente che, con riguardo a cani, gatti e primati non umani, il marchio di identificazione individuale deve essere apposto nel modo meno doloroso possibile . 3.1.3. È fondato anche il sesto motivo del ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute, nella specie, mancanti dal Tribunale da un lato, il provvedimento impugnato, in luogo di valutare se il riottenimento in disponibilità degli animali da parte dell'indagata potesse agevolare la commissione di altri reati, ha, in violazione dell'articolo 321 c.p., spostato l'attenzione su un momento successivo e del tutto ipotetico, quale quello di una possibile rivendita a terzi dei cani dall'altro, non ha, in ogni caso, considerato che, come già argomentato dal Gip nell'adottare il provvedimento di sequestro, l'articolo 544 sexies c.p. prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di condanna, tra gli altri, per il reato di cui all'articolo 544 ter c.p Peraltro, avendo il P.M. ricorrente limitato le proprie censure al dissequestro dei cani, mentre nessuna doglianza è stata, nel corpo del gravame, sollevata con riguardo all'annullamento del sequestro degli immobili, il ricorso deve essere rigettato con riguardo appunto all'intervenuto annullamento del sequestro degli immobili stessi. 3.1.4. Infine, il settimo motivo è inammissibile in quanto generico. Premesso che il sequestro è intervenuto con riguardo a 2366 animali vivi al fine di evitare la reiterazione dell'illecito di cui all'articolo 544 ter c.p., non si comprende, né il P.M. opera alcuna puntualizzazione sul punto, la ragione per la quale le esigenze preventive trattandosi, tra l'altro, appunto, di sequestro preventivo e non probatorio dovrebbero operare anche in funzione dell'addebito di uccisione di cani diversi da quelli oggetto dei maltrattamenti di cui all'articolo 544 bis c.p. né il ricorso può essere finalizzato all'esclusivo fine di sentire affermare, in via di principio, il fumus del reato contestato essendo comunque imprescindibile, versandosi in fattispecie di misura cautelare reale, la sussistenza di un collegamento, nella specie non ravvisato neppure dal ricorso, tra l'addebito mosso e la misura cautelare reale stessa. 4. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con riguardo all'intervenuto annullamento del sequestro dei cani, intrinsecamente collegato al solo addebito di cui all'articolo 544 ter c.p., e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Brescia va invece rigettato quanto al resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al dissequestro dei cani di razza beagle e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame rigetta nel resto.