E’ il marito stesso ad affermare che il giudice della separazione deve prendere in considerazione le attuali condizioni economiche delle parti così ha fatto il giudice a quo, con motivazione ampia ed articolata.
Con la sentenza numero 8285, depositata il 4 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha deciso sul ricorso di un uomo che non vuole corrispondere alla «quasi ex» moglie l’assegno di mantenimento. Trasferito per lavoro, convive con un’altra tutti lo sanno tranne la moglie. Dai primi due gradi di giudizio è emerso che l’uomo, per motivi di lavoro, si è spostato a vivere in un’altra località, mantenendo la residenza nella casa con la moglie non vi è stata separazione di fatto e neanche un deterioramento del vincolo coniugale. Ma il marito ha cominciato a frequentare un’altra donna, relazione che si è subito trasformata in convivenza more uxorio, senza che la moglie sospettasse nulla, anche se ormai la situazione era divenuta di dominio pubblico. La donna viene a sapere del comportamento del marito da una persona, poi sentita come teste. 1.000 euro al mese. Da ciò viene riscontrata la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell’uomo e l’intollerabilità della convivenza. Il marito viene quindi condannato a versare mensilmente alla moglie 1.000 euro. Condizioni economiche delle parti ben valutate. La Corte di Cassazione, investita del caso, rigetta il ricorso, poiché il ricorrente propone solo profili e valutazioni di fatto, mentre è incensurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che, con motivazione ampia ed articolata, ha preso ben in considerazione le condizioni economiche delle parti. La domanda di riconsegna dei francobolli non poteva essere proposta. La Suprema Corte accoglie invece il ricorso incidentale presentato dalla moglie, che era stata condannata alla riconsegna di una raccolta di francobolli al marito. La donna sostiene infatti che la domanda di restituzione fosse improponibile. La Corte è d’accordo. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, «è esclusa la possibilità di simultaneo processo tra l’azione di divorzio, soggetto al rito della Camere di Consiglio nella Corte d’Appello e quella volta alla restituzione di beni mobili, soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima». Per questo motivo, al riguardo, la sentenza viene cassata senza rinvio, ex articolo 382 c.p.c Grandi spese. Alla fine del procedimento, quindi, l’uomo resta obbligato a versare alla donna 1.000 euro mensili e, per il momento, anche senza francobolli. Ma il procedimento gli è costato non solo per il suo esito, ma anche per le spese concrete di 20.500 euro per i tre gradi di giudizio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 23 gennaio – 4 aprile 2013, numero 8285 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di separazione giudiziale tra B.M. e G.R.M. , la Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 26 ottobre 2010 - 11 gennaio 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pone a carico del B. assegno mensile di Euro 1000,00 per la moglie. Ricorre per Cassazione il B. . Resiste con controricorso la G. che pure propone ricorso incidentale. Il ricorrente principale lamenta varie violazioni di legge, ma, nella sostanza, propone profili e valutazioni di fatto, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica. Sull'addebito diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il giudice a quo evidenzia la sussistenza di nesso di causalità tra il comportamento del ricorrente stesso e l'intollerabilità della convivenza, sulla base delle indicazioni della sentenza di primo grado non vi è stata separazione di fatto né è stato provato deterioramento del vincolo coniugale, e il coniuge per ragioni di lavoro si era spostato in altra località, pur mantenendo la residenza con la moglie, e qui aveva intrapreso una relazione con altra donna, ben presto trasformatasi in convivenza more uxorio, divenuta di dominio pubblico, essendo la moglie all'oscuro di tutto, e successivamente informata da persona sentita come teste. Quanto all'assegno posto a carico del marito, è lo stesso ricorrente ad affermare che il giudice della separazione deve prendere in considerazione le attuali condizioni economiche delle parti. È proprio quello che il giudice a quo ha fatto, con motivazione ampia ed articolata. Va pertanto rigettato il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale della moglie avverso la sentenza impugnata, che aveva condannato la stessa alla riconsegna di una raccolta di francobolli al marito, va accolto il secondo motivo, attinente alla improponibilità della domanda, assorbiti gli altri secondo giurisprudenza ampiamente consolidata per tutte Cass. numero 20638 del 2004 , è esclusa la possibilità di simultaneo processo tea l'azione di divorzio, soggetta al rito della Camera di Consiglio nella fase d’appello a quella volta alla restituzione di beni mobili, soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. Va pertanto cassata senza rinvio la sentenza impugnata, al riguardo ai sensi dell’articolo 382, u.c. c.p.c., in quanto la domanda del B. non poteva essere proposta. Le spese seguono la soccombenza per tutti i gradi del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il secondo motivo di quello incidentale, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in parte qua, senza rinvio dichiara che la domanda del B. non poteva essere proposta condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge per il primo grado, in complessivi Euro 9.000,00, di cui Euro 270.00 per esborsi, oltre ad accessori di legge per il secondo grado, in complessivi Euro 8.500,00, di cui Euro 250,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.