Uso precario e temporaneo dell’opera? La concessione edilizia non è necessaria

In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 11551 dell’11 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Catanzaro respingeva l’appello proposto da un uomo avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli articolo 44, lettera c , d.P.R. numero 380/2001 e 134-181, comma 1, d.lgs. numero 42/2004 egli aveva realizzato, in assenza di permesso di costruire un prefabbricato in legno e cinque strutture in ferro ad esso connesse in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale in assenza della necessaria autorizzazione. Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, denunciando vizio motivazionale quanto alla non precarietà del manufatto affermata dal giudice di merito. La precarietà dell’opera deve essere valutata in relazione alle esigenze che deve assolvere. Il ricorso è solo in parte fondato contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, giustamente la Corte territoriale ha evidenziato che la precarietà dell’opera deve essere vagliata non alla luce delle sue caratteristiche costruttive, ma delle esigenze che deve assolvere, le quali devono essere temporanee nel caso di specie, il prefabbricato non è stata rimosso alla scadenza del permesso temporaneo di costruire, dimostrandone la destinazione non per un uso specifico e limitato nel tempo. Insindacabile, quindi, l’applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia ora permesso di costruire con l’entrata in vigore del d.P.R. numero 380/2001 la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione. Insussistente l’elemento psicologico per il reato paesaggistico. Fondata, invece, la censura relativa all’insussistenza dell’elemento psicologico per il reato paesaggistico il ricorrente fa notare di aver chiesto ab origine il nulla osta paesaggistico e di aver ricevuto dal comune risposta negativa. La Corte territoriale non ne ha tenuto conto, limitandosi a motivare sulla non precarietà dell’opera senza esaminare il profilo dell’articolo 47, comma 3, c.p. che non è identificabile con quello oggettivo della natura dell’opera. Motivazione apparente per quanto concerne il trattamento sanzionatorio. Meritevole di accoglimento anche il motivo di ricorso relativo all’apparenza delle motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, che il Giudice d’appello ha ritenuto semplicisticamente “equo”, non considerando minimamente le richieste dell’imputato. Limitatamente al secondo e terzo motivo, accolti, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 febbraio – 11 marzo 2014, numero 11551 Presidente Mannino – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 giugno 2013 la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da L.A. avverso sentenza del 28 settembre 2012 con cui il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, lo aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto e Euro 35.000 di ammenda per i reati di cui agli articoli 44, lettera c , d.p.r. 380/2001 per aver realizzato in assenza del permesso di costruire un prefabbricato in legno e cinque strutture in ferro ad esso connesse capo a e 134-181, comma 1, d.lgs. 42/2004 per aver realizzato le suddette opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale in assenza dell'autorizzazione necessaria capo b . 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo motivo denuncia vizio motivazionale ex articolo 606, primo comma, lettera e , e.p.p. quanto alla non precarietà del manufatto affermata dal giudice di merito in relazione al reato di cui al capo a. Il secondo denuncia ancora vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'articolo 47, terzo comma, c.p. non vi è alcuna motivazione sull'elemento psicologico per l'addotto errore ex articolo 47, terzo comma, c.p. riguardante il nullaosta paesaggistico, oggetto di specifica doglianza d'appello. Il terzo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione sull'aspetto sanzionatorio. Considerato in diritto 3. Il ricorso è parzialmente fondato. 3.1 II primo motivo censura la sentenza impugnata per difetto motivazionale in ordine alla natura non precaria del manufatto abusivo in questione. Invero, la corte territoriale ha svolto una illustrazione completa e logica delle ragioni per cui ha ritenuto infondato l'attinente motivo d'appello, correttamente evidenziando che la precarietà dell'opera si rapporta non alle sue caratteristiche costruttive, bensì alle esigenze che deve assolvere, le quali devono essere temporanee e nel caso di specie, vista la permanenza dell'opera anche dopo lo scadere del termine previsto dal permesso temporaneo di costruire, non erano tali, dimostrandone la destinazione non per un uso specifico e limitato nel tempo. L'interpretazione della corte territoriale, peraltro, si uniforma alla consolidata giurisprudenza in materia di questa Suprema Corte v. p.es., specificamente a proposito del permesso temporaneo di costruire, già Cass. sez. III, 4 aprile 2003 numero 24898, per cui in materia edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia ora permesso di costruire con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380 la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione conformi sul concetto giuridico di precarietà edilizia Cass. sez. III, 14 maggio 2013 numero 37572, Cass. sez. III, 25 febbraio 2009 numero 22054, Cass. sez. III, 21 marzo 2006 numero 20189 e Cass. sez. III, 3 giugno 2004 numero 37992 . Il motivo risulta pertanto infondato. 3.2 Fondato è invece il secondo motivo, che denuncia di avere presentato come doglianza in sede d'appello l'affermazione della insussistenza dell'elemento psicologico per il reato paesaggistico di cui al capo b, per applicabilità della causa di esclusione della colpevolezza di cui all'articolo 47, terzo comma, c.p., avendo l'imputato - che si sarebbe attivato ab origine per chiedere il rilascio del nulla osta paesaggistico - ricevuto dal Comune di Sangineto risposta negativa sulla sua necessità e a tale doglianza, lamenta il ricorrente, la corte territoriale non ha dato alcun riscontro. Effettivamente la corte è incorsa al riguardo in difetto assoluto di motivazione, perché si limita a motivare sulla non precarietà dell'opera deducendone che consente di ritenere integrato anche il reato di cui al capo B atteso che la non necessità del nulla osta paesaggistico è di nuovo correlata alla stagionalità dell'opera , senza però esaminare il profilo dell'articolo 47, terzo comma, c.p., che non è identificabile, evidentemente, con quello oggettivo della natura dell'opera. 3.3 Fondato è, infine, il terzo motivo. In sede di appello l'attuale ricorrente aveva chiesto la concessione del minimo della pena e dei doppi benefici di legge a ciò la corte territoriale ha risposto mediante una formula di stile, peraltro riconducibile soltanto alla dosimetria e non anche alla concessione dei benefici afferma, infatti, che la sentenza di primo grado è equa anche per il trattamento sanzionatorio . Come il ricorrente evidenzia, dunque, in sostanza la corte territoriale ha fornito una motivazione apparente. La fondatezza del secondo e del terzo motivo, in conclusione, conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.