Muore schiacciato da un cassone metallico: alle Sezioni Unite “l’ardua sentenza”

Nella pronuncia oggetto di commento si pone il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria.

Il fatto. L’ordinanza interlocutoria numero 5053 della Corte di Cassazione origina dalla domanda dell’INAIL circa la condanna al pagamento, da parte di un uomo, della somma erogata dall’istituto a titolo di prestazioni assicurative, in favore degli eredi di un operaio deceduto nell’autocarrozzeria del convento. Egli, nel caricare un cassone metallico su un autocarro di proprietà di quest’ultimo, veniva schiacciato dallo stesso, a causa di una manovra errata da parte del convenuto, in conseguenza della quale il cassone scivolava verso il basso. La domanda veniva accolta, disattendendo il motivo di gravame proposto dalla compagnia appellante secondo cui il sinistro non può rientrare nel concetto di circolazione garantita dall’assicurazione obbligatoria di cui alla l. numero 990/1969, essendosi verificato l’evento dannoso in un momento in cui l’autocarro stava svolgendo funzioni non attinenti e non ricollegabili alla circolazione stessa. Un veicolo può definirsi “in circolazione” quando Il ricorso pone al Supremo Collegio una questione di diritto da sempre oggetto di contrasto, ossia quella limiti del concetto di circolazione ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria. si trova su una strada di uso pubblico, anche in sosta Secondo l’orientamento prevalente Cass. numero 8305/2008 e numero 316/2009 , deve considerarsi in circolazione il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico e scarico. L’assicurazione opera proprio in virtù del carattere pubblico della via o dell’area in cui il veicolo si trova, pur se in sosta in quanto, anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone. a patto che non venga escluso il nesso causale. Naturalmente, la sosta può equipararsi alla circolazione a patto che non sopravvenga una causa autonoma ivi compresa il fortuito di per sé sufficiente a determinare l’evento Il destino della causa deve essere affidato alle Sezioni Unite. La questione deve essere, quindi, affidata alla Prima Presidenza della Corte affinché siano stabiliti i limiti e le condizioni di applicabilità del concetto di circolazione stradale, per capire se anche la sosta possa comportare la copertura assicurativa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria 4 ottobre 2013 – 4 marzo 2014, numero 5053 Presidente Amatucci – Relatore Travaglino Premesso in fatto - Che l'Inail evocò in giudizio dinanzi al tribunale di Benevento I.C. per sentirlo condannare al pagamento della somma erogata dall'istituto, a titolo di prestazioni assicurative, in favore degli eredi di P.A. , deceduto a seguito di un incidente verificatosi presso l'autocarrozzeria gestita dal convenute - Che il tribunale adito, previa affermazione della responsabilità solidale dell'I. e della sua compagnia assicurativa, accolse la domanda - Che, nell'appellare la sentenza, la compagnia evidenziò in fatto come, nel caricare un cassone metallico - acquistato da P.A. - su di un autocarro di proprietà del venditore I.C. , quest'ultimo avesse compiuto una errata manovra con il braccio meccanico montato sul veicolo, in conseguenza della quale il cassone, posto in bilico sul muretto, era scivolato verso il basso schiacciando il P. e cagionandone la morte - Che, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, la Corte territoriale aveva disatteso il motivo di gravame proposto dalla compagnia appellante, fondato sull'assunto che il sinistro non potesse rientrare nel concetto di circolazione garantita dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990/1969, in quanto l'evento dannoso era stato determinato in un momento in cui l'autocarro ad uso speciale manovrato dall'I. stava svolgendo funzioni non attinenti e non ricollegabili alla circolazione stessa. Osserva in diritto Il ricorso pone al collegio una questione di diritto che appare oggetto di contrasto e che comunque parrebbe rientrare nel novero delle questioni di massima di particolare importanza . Viene posto, difatti, il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria. In argomento - Da un canto, con le sentenze di questa stessa Corte numero 8305 del 2008 e numero 316 del 2009, si è affermato che, a tali fini, deve considerarsi in circolazione il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico e scarico, e che il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la sosta non avendo dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione con la conseguenza che, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa, è sufficiente che il veicolo si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta esso operi o meno quale macchina operatrice - Dall'altro, con la sentenza numero 5146 del 1997, era stato affermato il diverso principio secondo il quale, negli autoveicoli ad uso speciale ovvero nelle macchine operatrici, andava distinta l'attività di circolazione in senso proprio e lato dall'uso speciale del mezzo da considerarsi estraneo alla circolazione nella specie, attività di carico e scarico effettuate dall'automezzo nell'area di un impianto di distribuzione di carburante, non costituenti attività riconducibili alla circolazione stradale - Con riferimento a quest'ultima pronuncia, la sentenza 6 febbraio 2004, numero 2302, modificandone in parte le conclusioni, affermò che nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato sia dall'articolo 2054 c.c., sia dalla L. numero 990 del 1969, articolo 1, come possibile fonte di responsabilità deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone , per concludere che deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da veicolo in sosta con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo , a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi - La successiva pronuncia 5 agosto 2004, numero 14998, richiamando la diversità conseguente al fatto che l'incendio sia o meno da ricondurre all'opera dolosa di terzi, pervenne alla conclusione che anche la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi al solo caso di veicolo in movimento . Nell'enunciare il relativo principio di diritto, peraltro, la sentenza in esame ebbe cura di precisare che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta risponde anche l'assicuratore a condizione che l'incendio non sia determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione, degradandola a mera occasione del danno - Il principio affermato in questa pronuncia si trova poi ribadito nella più successiva sentenza dell'11 febbraio 2010, numero 3108, pur se in relazione alla diversa fattispecie dell'incendio propagatosi da autoveicolo in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore - Il quadro giurisprudenziale si completa con la recente sentenza numero 5398 del 2013, ove si afferma che la sosta può equipararsi alla circolazione volta che non sia sopravvenuta una causa autonoma ivi compresa il fortuito di per sé sufficiente a determinare l'evento nella specie, è stato escluso il nesso eziologico fra circolazione e danno nell'ipotesi di errata manovra posta in essere dal conducente di una autocisterna ferma per operazioni di rifornimento di gas . La questione che induce il collegio alla rimessione degli atti alla Prima Presidenza della Corte per le determinazioni che saranno ritenute più opportune è, pertanto, quella dei limiti e delle condizioni di applicabilità del concetto di circolazione stradale tanto sotto il profilo statico/logistico quanto sotto quello operativo/funzionale, e dei limiti e delle condizioni di applicabilità del concetto in parola alla sosta di un veicolo sottoposto al regime dell'assicurazione obbligatoria. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità della assegnazione del presente ricorso alle sezioni unite della Corte.