L’articolo 650 c.p. ha natura residuale e sussidiaria la sanzione penale opera solo in assenza di altri strumenti giuridici di “assicurazione” degli effetti del provvedimento in rilievo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10045 del 3 marzo 2014. Il fatto. Il Tribunale di Messina dichiarava un uomo responsabile del reato di cui all’articolo 650 c.p. Inosservanza di provvedimenti dell’Autorità e lo condannava alla pena di 100 euro di ammenda egli, infatti, non si era presentato presso gli uffici della questura per formalizzare un verbale di controllo amministrativo avvenuto presso il locale notturno da lui gestito. L’imputato propone ricorso per cassazione. Non è applicabile l’articolo 650 c.p. La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa per la natura residuale e sussidiaria dell’articolo 650 c.p., che opera solo in assenza di altri strumenti giuridici di “assicurazione” degli effetti del provvedimento in rilievo. Nel caso in esame, inoltre, difetta il rilievo penale e la tipicità della condotta che non rientra nell’abito di applicazione della predetta norma il provvedimento violato consistente nell’invito a presentarsi per la formalizzazione di atti amministrativi , infatti, non risulta dato né per ragioni di giustizia né per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Si tratta di un’ordinaria attività amministrativa, in forza della quale si imponeva al privato un facere per mera comodità operativa dell’ufficio procedente. ma l’articolo 15, TULPS. In casi di tal genere, l’unica norma applicabile è l’articolo 15, TULPS che prevede una sanzione amministrativa se la mancata presentazione non sia adeguatamente giustificata e facoltizza l’autorità di pubblica sicurezza a disporre l’accompagnamento coattivo. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 3 marzo 2014, numero 10045 Presidente Chieffi – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. In data 26 gennaio 2012 il G.M. del Tribunale di Messina dichiarava V.L. responsabile del reato di cui all'articolo 650 cod. penumero e lo condannava alla pena di Euro 100,00 di ammenda. La condotta tenuta dal V. e riconosciuta come punibile consiste nella mancata presentazione in data 23 marzo 2009 presso gli uffici della Questura di Messina ove era stato convocato per la formalizzazione di un verbale di controllo amministrativo avvenuto il 15 marzo 2009 presso un locale notturno da lui gestito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto - a mezzo del difensore - ricorso per cassazione V.L. , articolando distinti motivi. Con il primo si deduce violazione della previsione incriminatrice nonché dell'articolo 15 del TULPS e vizio di motivazione. Osserva il ricorrente che la mancata presentazione riferita ad un atto dell'autorità amministrativa risulta regolata, appunto, dall'articolo 15 del TULPS che prevede espressa sanzione amministrativa e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione l'articolo 650 del codice penale, in rapporto al principio di sussidiarietà. Peraltro si osserva altresì che il provvedimento posto a monte non sarebbe “legalmente dato” in quanto non espone le ragioni della convocazione se ne produce copia . Con il secondo motivo si reitera la censura in tema di vizio di motivazione non avendo la decisione motivato circa l'aspetto preliminare della legittimità del provvedimento di convocazione. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione della norma incriminatrice per assenza dell'elemento psicologico del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. Costituisce approdo incontroverso nella presente sede di legittimità la natura “residuale e sussidiaria” della previsione incriminatrice di cui all'articolo 650 cod. penumero , in ragione della quale la sanzione penale opera solo in assenza di altri strumenti giuridici di “assicurazione” degli effetti del provvedimento in rilievo tra le altre, Sez. I numero 43398 del 25.10.2005, rv 232745, nonché di recente Sez. I numero 48310 del 13.11.2012, rv 253969 . Nel caso in esame, inoltre, difetta il rilievo penale e la stessa tipicità della condotta, posto che l'invito a presentarsi nei confronti del V. era finalizzato alla formalizzazione di atti amministrativi relativi a un controllo avvenuto presso il locale notturno da lui gestito. In tal senso, va precisato che - come già ritenuto in altri arresti tra cui Sez. I numero 48310 del 13.11.2012, rv 253969 - la condotta tenuta dal V. non può farsi rientrare nel perimetro di applicabilità dell'articolo 650 cod. penumero perché il provvedimento violato consistente nell'invito a presentarsi per la formalizzazione di atti amministrativi non risulta legalmente dato né per ragioni di giustizia né per ragioni di sicurezza o ordine pubblico, trattandosi, a ben vedere, di una mera modalità di esercizio di una ordinaria attività amministrativa, in forza della quale si imponeva al privato un tacere recarsi presso gli uffici della Questura per mera comodità operativa dell'ufficio procedente. Non a caso la norma applicabile risulta essere, in caso di mancata osservanza del dovere di presentarsi presso gli Uffici titolari di potestà amministrative, quella di cui all'articolo 15 del TULPS, norma che prevede, in effetti, l'applicabilità di una sanzione amministrativa nell'ipotesi in cui la mancata presentazione non sia sostenuta da giustificato motivo nonché facoltizza l'autorità di pubblica sicurezza a disporre l'accompagnamento coattivo strumento alternativo di assicurazione degli effetti dell'atto . Ma, come si è detto, al di là della pure astrattamente configurabile specialità dei rimedi, ciò che conta a fini penali è l'assenza di tipicità della condotta, dato che nel caso in esame il provvedimento violato non risulta posto in correlazione ad una delle esigenze tassativamente previste dalla norma azionata articolo 650 cod.penumero . Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.