Nuove istruzioni operative per comunicare il nominativo RLS

L’INAIL, nella circolare n. 11 del 10 febbraio 2014, ha illustrato le modalità da seguire sia per la comunicazione telematica del soggetto indicato come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sia per la denuncia nominativa di soci, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari o commerciali.

Queste le principali indicazioni. Procedura di comunicazione del nominativo RLS. La procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto. La Circolare specifica che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti. Dall’8 gennaio 2013 la procedura telematica, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione RLS da quella data è quindi necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura RLS si veda Circolare n. 69/2012 . Soci, collaboratori e coadiuvanti, tutto con un click . Dal 15 febbraio 2014 deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica la denuncia nominativa all’Istituto relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria ex art. 23, D.P.R. n. 1124/1965, modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008 . Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, ha l’obbligo di effettuare qualora i lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio DNA soci. Percorso alternativo, solo in casi eccezionali. Solo nei casi di impossibilità tecnica, oggettiva, di procedere all’inserimento on line si utilizzerà il canale PEC, alla casella di posta elettronica certificata della sede INAIL competente individuata attraverso il codice ditta, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento. Da sabato 15 febbraio 2014, infine, il servizio fax n. 800657657 sarà dismesso e quindi non potrà più essere utilizzato per gli adempimenti sopra richiamati. È infatti in procinto di chiudersi il regime transitorio durante il quale i datori di lavoro potevano effettuare le comunicazioni tramite il numero di fax n. 800657657. fonte www.fiscopiu.it