Ricorso cumulativo ammesso nel giudizio tributario

Il ricorso cumulativo avente ad oggetto una questione unica tra le controversie proposte è legittimo anche in ambito tributario.

La S.C., con la sentenza n. 4490 del 22 febbraio 2013, ha ritenuto applicabile al processo tributario, anche se non espressamente prevista, la disposizione di cui all’art. 103 c.p.c. litisconsorzio secondo cui più parti possono agire o essere convenute nello stesso giudizio quando vi è connessione oggettiva e soggettiva tra le cause proposte. Litisconsorzio facoltativo proprio e improprio . Il primo si fonda su un vincolo di connessione materiale tra più giudizi per l’oggetto e per il titolo, mentre quello improprio si basa su un rapporto di mera affinità. In particolare, l'ipotesi indicata nel primo caso indica la c.d. connessione oggettiva propria che si verifica allorché le controversie sono collegate perché si discute sullo stesso bene ad es. risarcimento danni chiesto sia al conducente che al proprietario del veicolo oppure perché il titolo della domanda è lo stesso nelle varie azioni ad es. illecito stradale alla base di due differenti richieste di risarcimento . Si parla di connessione oggettiva impropria quando la decisione del giudizio dipende dalla soluzione di identiche questioni, totalmente o anche solo parzialmente ad esempio, più lavoratori sollevano nei confronti del datore di lavoro questioni interpretative relative al medesimo contratto collettivo cfr. Cass., sez. III, 5 luglio 2011, n. 14676 - Nel litisconsorzio facoltativo non sussiste cumulo delle domande e il valore della controversia si determina in base al valore di ogni singola istanza . Tale istituto processuale non è contemplato in ambito tributario anche se occorre ricordare che l’art. 1, d.lgs. n. 546/1992 prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto non disposto dal decreto nei limiti della loro compatibilità con le norme dello stesso . La giurisprudenza di legittimità ha già affermato l’ammissibilità di un ricorso collettivo proposto da più contribuenti e cumulativo proposto nei confronti di più atti impugnabili, essendo comunque necessario, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma consistano in un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria cfr. Cass. 30 aprile 2010, n. 10578 . Il caso . I contribuenti hanno proposto ricorso avverso la decisone della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui il ricorso introduttivo era illegittimo perché proposto cumulativamente e collettivamente avverso separati atti impositivi emessi a carico di distinti proprietari di immobili aventi differenti caratteristiche. La SC ha ritenuto legittimo il ricorso cumulativo proposto dai contribuenti affermando l’applicabilità dell’art. 103 c.p.c. nel processo tributario per il quale più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni . Ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. Ammesso un unico ricorso cumulativo. Nel considerare che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ammesso la legittimità di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, i giudici hanno affermato che nel processo tributario non si rinviene alcuna incompatibilità con l’istituto del litisconsorzio ex art. 103 c.p.c., non ostando alla legittimità della proposizione di ricorso collettivo proponente identiche questioni per tutti i ricorrenti né, sicuramente, la prassi contraria né le norme invocate dall’ufficio che, invece, fonderebbero l'inammissibilità di un atto che pretenda di tutelare diversi soggetti per distinte cartelle . L’applicabilità di tale istituto al rito tributario non implica l’inammissibilità dell’applicazione del litisiconsorzio improprio così come il principio sancito dall’art. 18, d.lgs. n. 546/92 secondo cui ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri non appare violato dalla unicità del ricorso con cui più soggetti impugnino atti autonomamente impugnabili per vizi propri deducendo identiche questioni.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 23 ottobre 2012 22 febbraio 2013, numero 4490 Presidente Pivetti – Relatore Crucitti Svolgimento del processo M. A. M., M. G. e M. A., propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza numero 306/5/06 resa il 15.12.2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, nel rigettare l'appello proposto dagli odierni ricorrenti, aveva confermato la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto, secondo i Giudici territoriali, illegittimamente proposto cumulativamente e collettivamente avverso separati atti impositivi emessi a carico di distinti proprietari di immobili aventi diverse caratteristiche. Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Imo. Motivi della decisione 1.1 Giudici territoriali hanno argomentato la decisione condividendo l’inapplicabilità al caso in specie dell'articolo 103 c.p.c., già affermata dalla C.T.P., sui rilievo che nel processo tributario non viene espressamente disciplinato né il ricorso cumulativo né quello collettivo. La C.T.R. ha, inoltre, ritenuto che la norma dell'articolo 29 d.lgs. numero 546/92, -la quale, prevedendo la possibilità per il Presidente di Sezione di riunire più ricorsi aventi connessione soggettiva od oggettiva, legittima il ricorso cumulativo è applicabile nell'ipotesi in cui un soggetto propone un solo ricorso avverso più avvisi di accertamento relativi a più annualità o più imposte relative allo stesso periodo oppure quando più soggetti impugnino lo stesso atto ma non anche nel caso, come quello in esame, in cui a ciascun ricorrente era stata notificata una distinta cartella esattoriale riguardante immobili diversi ed ubicati in zone differenti del territorio comunale per cui si identificano interessi differenziati . 2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto La violazione dell'articolo 103 c.p.c, ai sensi dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. Secondo la prospettazione difensiva La C.T.R. avrebbe errato a ritenere illegittimo il cumulo soggettivo laddove l'articolo 103 c.p.c, disposizione pacificamente applicabile al processo tributario, regola proprio tale cumulo consentendolo non solo nell'eventualità in cui le cause proposte da più soggetti siano connesse per l'oggetto ed il titolo ma anche nell'eventualità in cui la decisione dipenda totalmente o parzialmente da identiche questioni. 3. Con il secondo motivo, proposto in via gradata si deduce la medesima violazione di cui al primo motivo per non avere la Commissione Tributaria Regionale, una volta ritenuta l'inapplicabilità del citato articolo 103 c.p.c, disposto la separazione dei ricorsi ai sensi del II comma della suddetta norma. 4.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in controricorso dall'intimato Consorzio. I ricorrenti hanno, infatti, correttamente articolato i motivi sotto l'egida dell'''error in procedendo deducendo come il Giudice di appello, travisando la portata applicativa della norma invocata, avesse erroneamente pronunciato l’inammissibilità del ricorso introduttivo collettivamente proposto. 5. Il ricorso è fondato. Il procedimento tributario, così come delineato dal D.Lgs. numero 546 del 1992, non contiene alcuna norma in ordine al cumulo dei ricorsi prevedendo, solo all'articolo 14, l'ipotesi del litisconsorzio necessario {se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, nonché l'intervento, volontario o per chiamata, dei soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso ed all'articolo 29 la riunione ad opera del Presidente della Sezione dei ricorsi che hanno lo stesse oggetto o sono fra loro connessi. Il panorama normativo si completa, quindi, con la menzione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 1, comma 2, che contiene il rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto non disposte dal decreto e nei limiti della loro compatibilità con le norme dello stesso . In tale ambito normativo, può, pertanto, affermarsi l'applicabilità nel processo tributario dell'articolo 103 c.p.c., per il quale, come noto, più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si prepongono esiste connessione per l'oggetto o per il titola dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni applicabilità, peraltro, già ritenuta da questa Corte con sentenza numero 171/91 o, comunque, non esclusa in linea di principio Cass.numero 10578/2010 . Ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto -come evincibile nella specie dal contenuto dell'atto introduttivo integralmente riportato in ossequio al principio di autosufficienza-identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. Né al fine di superare detta conclusione vale osservare che il processo tributario è modellato sul giudizio impugnatorio dal momento che quello che rileva non è la struttura del processo tributario, ma la perfetta compatibilità delle norme che lo disciplinano con l'istituto del litisconsorzio facoltativo Cass. numero 171/1991 cit. . In questo senso si pone, peraltro, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità la quale ritiene pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l'articolo 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi ex articolo 29 d.lgs. numero 546 del 1992 . E, solo per completezza, giova 33 aggiungere che va nella medesima direzione anche la sentenza numero 3692 del 2009 delle SSUU, benché si tratti di un precedente non esattamente in termini, essendosi con detta sentenza ammesso il ricorso cumulativo non avverso una pluralità di atti di accertamento, bensì avverso più sentenze emesse in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta. In altri termini, non si rinviene all'interno del processo tributario alcuna incompatibilità con l'istituto del litisconsorzio improprio ex articolo 103 c.p.c, non ostando alla legittimità della proposizione di ricorso collettivo, proponente identiche questioni per tutti i ricorrenti né, sicuramente, la prassi contraria posta a fondamento della decisione della C.T.R. né le norme invocate dal controricorrente che, invece secondo la prospettazione difensiva, fonderebbero l'inammissibilità di un atto che pretenda dì tutelare diversi soggetti per distinte cartelle . Le norme invocate articolo 18 del d.lgs. numero 546/92 nella parte in cui, utilizzando il singolare, prevede che possa essere impugnato con il ricorso un solo atto articolo 14 stesso d.lgs. nella parte in cui limita il litisconsorzio all'ipotesi in cui l'oggetto riguardi inscindibilmente più soggetti articolo 19 stesso d.lgs. dal quale si evincerebbe il principio obbligatorio dell'autonoma impugnabilità del singolo atto , infatti, in parte non possono leggersi secondo l’interpretazione datane dal controricorrente così l'articolo 18 essendo pacifica l'ammissibilità, a certe condizioni, del ricorso cumulative , per il resto non appaiono fondanti l’assunto. La previsione espressa del litisconsorzio necessario nel processo tributario non implica -in virtù del richiamo operato dall'articolo 1 d.lgs numero 546/92 quale automatica conseguenza, l'inammissibilità dell'applicazione del litisconsorzio improprio siccome il principio sancito dall'articolo 18 secondo cui ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato scio per vizi propri non appare violato dalla mera materiale unicità del ricorso con il quale più soggetti impugnino atti autonomamente impugnabili per vizi propri deducendo a conforto identiche questioni. Né, infine, appaiono ostative alla soluzione adottata le eventuali circostanze fattuali che potrebbero, parzialmente diversificare le posizioni dei singoli ricorrenti, soccorrendo in tal caso, e nella ricorrenza dei presupposti di legge, la separazione delle cause espressamente prevista dal II comma dell'articolo 103 c.p.c. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata che non ha fatto corretta applicazione delle norme di riferimento e dei principi illustrati, va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Regione Campania perché provveda anche in ordine al regolamento processuale. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.