Riscuote somme destinate al padre deceduto e non compare in udienza: non c’è legittimo impedimento. Contumace!

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accoglie una richiesta di rinvio per impedimento dell’imputata a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare genericamente l’infermità e la richiesta di cure, senza neppure indicare la prognosi, elemento essenziale per valutare la fondatezza, la serietà e la gravità dell’impedimento.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 950 del 13 gennaio 2014. Il fatto La Corte d’Appello di Catania conferma la decisione di primo grado che condannava una donna per truffa aggravata ai danni dell’INPS. L’imputata ricorre in Cassazione lamentando il fatto che i giudici abbiano erroneamente disatteso la sua istanza di rinvio per legittimo impedimento ella aveva fatto pervenire un certificato medico rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Pozzuoli dal quale risultava una toracalgia e una crisi asmatica ma il Tribunale di Ragusa, ritenuto che dalla certificazione trasmessa emergeva unicamente la sua avvenuta presentazione al nosocomio e nulla in ordine allo stato di salute e alla sua assoluta impossibilità a comparire, aveva rigettato l’istanza di rinvio e dichiarato la sua contumacia. Una premessa. Gli Ermellini sottolineano, innanzitutto, che in tema di legittimo impedimento dell'imputato è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificarlo o integrare l'insufficiente documentazione prodotta. Il solo certificato medico attestante una generica infermità non basta. La Suprema Corte evidenzia come giustamente il giudice di secondo grado ha respinto l’eccezione di nullità avanzata rilevando che non vi era prova di alcun legittimo impedimento a comparire, in quanto dagli atti si trae come la certificazione medica trasmessa dall'imputata a supporto dell'istanza si riferiva ad una diagnosi avvenuta il giorno prima dell'udienza, senza che fosse indicata né alcuna prognosi, né altri elementi concreti che provassero uno stato di salute incompatibile con la presenza in udienza . L’impedimento, infatti, per essere legittimo deve essere fondato, serio e grave ma, nel caso specifico, non è stata data la possibilità di verificare la presenza di tali caratteri. Termine di prescrizione. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata. Rilevato, peraltro, che trattasi di truffa aggravata continuata ai danni dell'INPS avendo l'imputata riscosso somme previdenziali destinate al padre deceduto e, quindi, di reato a consumazione prolungata, il momento consumativo del reato coincide con la cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno da tale momento va, quindi, calcolato il termine massimo di prescrizione che non è ancora decorso. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 settembre 2013 – 13 gennaio 2014, n. 950 Presidente Prestipino – Relatore Cervadoro Svolgimento del processo Con sentenza del 22.10.2012, la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Ragusa del 10.11.2008 nei confronti di C.M. che aveva condannato la medesima alla pena di anni quattro di reclusione e Euro 4000,00 di multa per il reato di truffa aggravata ai danni dell'INPS. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b e c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 420 ter c.p., avendo i giudici erroneamente disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata, non ritenendolo assoluto, illogicamente motivando a riguardo. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. In data 27.8.2013, il difensore dell'imputata deposita memoria evidenziando l'avvenuta prescrizione nel gennaio 2013 dei reati commessi in Ragusa fino al 16.7.2005. Motivi della decisione 1. In tema di legittimo impedimento dell'imputato è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si da ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta v. Cass. Sez. V, Sent. n. 35170/2005 Rv. 232568 in tema di legittimo impedimento addotto dal difensore Sez. V, Sent. n. 11859/2002 Rv. 221025 Sez. I, Sent. n. 9880/1996 Rv. 206076 in tema di legittimo impedimento dell'imputato . 2. All'udienza del 2.10.2008, l'imputata C.M. fece pervenire, tramite la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, un certificato medico rilasciato in data 1.10.2008 dal Presidio Ospedaliere di quella città dal quale risultava che la stessa si è recata presso il suddetto presidio ospedaliero per cure relative a toracalgia e crisi asmatica. Il Tribunale di Ragusa, ritenuto che dalla certificazione trasmessa emergeva unicamente l'avvenuta presentazione dell'imputata al nosocomio, e nulla in ordine allo stato di salute e alla assoluta impossibilità a comparire, rigettava l'istanza di rinvio e dichiarava la contumacia dell'imputata. La Corte d'Appello, pronunciandosi sul relativo motivo di gravame, rigettava l'eccezione di nullità avanzata, rilevando che non vi era prova di alcun legittimo impedimento a comparire, come correttamente ritenuto dal primo giudice, in quanto dagli atti si trae come la certificazione medica trasmessa dall'imputata a supporto dell'istanza si riferiva ad una diagnosi avvenuta il giorno prima dell'udienza, senza che fosse indicata né alcuna prognosi, né altri elementi concreti che provassero uno stato di salute incompatibile con la presenza in udienza . 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di nullità con motivazione congrua ed esente da vizi logici, apparendo invero del tutto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputata a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare genericamente l'infermità, e la richiesta di cure, senza neppure indicare la prognosi, elemento essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento. Il motivo di ricorso, peraltro anche generico in quanto meramente reiterativo dell'analogo motivo d'appello, è pertanto manifestamente infondato. E il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 42839/2009 Rv. 244999 . Rilevato, peraltro, che trattasi di truffa aggravata continuata ai danni dell'INPS avendo l'imputata riscosso somme previdenziali destinate al padre, anche dopo molti anni che lo stesso era deceduto e quindi di reato a consumazione prolungata, il momento consumativo del reato coincide con la cessazione dei pagamenti 16.7.2005 , che segna anche la fine dell'aggravamento del danno da tale momento va quindi calcolato il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, al qual vanno aggiunti mesi nove e giorni 24 di sospensione dal 30.9.2009 al 24.7.2010. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione così calcolato al 10.11.2013 non è ancora decorso. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa v. Corte Cost. sent. n. 186/2000 , nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.