Nuove disposizioni INPS sugli incentivi per assumere lavoratori in ASpI

Con la circolare numero 175 del 18 dicembre 2013, l’INPS fornisce disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dal D.L. numero 76/2013 in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità ASpI.

Il D.L. 28 giugno 2013, numero 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 99, contiene disposizioni volte al rilancio dell’occupazione mediante - incentivi per l’assunzione di giovani - interventi per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori dell’indennità ASpI. Con la circolare numero 175 del 18 dicembre 2013, l’INPS illustra gli aspetti generali di quest’ultima disposizione e fornisce istruzioni operative per le aziende interessate ad accedere alla misura incentivante. Il nuovo incentivo. In base al D.L. 76/2013, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASpI, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione AspI, ma non l’abbiano ancora percepita. Inoltre, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata e le imprese di somministrazione di lavoro. La circolare prosegue specificando l’importo effettivo dell’incentivo, in relazione alle giornate effettivamente lavorate, e precisando che il beneficio non può in ogni caso superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto. Qualora ne ricorrano i presupposti, l’incentivo in commento può essere cumulato con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in base alla legge. La cumulabilità è invece esclusa per le altre tipologie di aiuti di tipo finanziario. Condizioni di accesso al beneficio. La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis Regolamento CE numero 1998/2006 e degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia. A tal fine, le imprese dovranno trasmettere all’INPS una dichiarazione attestante che, nell’anno di assunzione e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti de minimis . Nella dichiarazione bisognerà anche indicare la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio. Adempimenti dei datori di lavoro. I datori di lavoro che intendano accedere al contributo dovranno trasmettere alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi una dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato alla circolare numero 175. All’azienda ammessa al beneficio – a all’intermediario autorizzato – sarà inviata una comunicazione contenente il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo, attraverso la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. La Circolare si chiude infine con le indicazione delle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, e le istruzioni contabili. fonte www.fiscopiu.it

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