Con la circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, l’INPS illustra la disciplina degli interventi procedurali relativi ai limiti economici dettati dalla nuova normativa sui voucher, con cui è stato modificato il parametro di riferimento economico qualificante il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire la soglia.
La Riforma Fornero e, nel 2013, il Pacchetto Giovannini , hanno introdotto ulteriori modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003. Le soglie massime relative all’anno in corso. Come indicato dalla Circolare n. 49/2013, la nuova normativa sui voucher modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire la soglia. Si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre - a 5.000 , con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 lordi - a 2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 lordi - a 3.000 per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 lordi. Servizi telematici ad hoc. Per agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno 2013, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma. Sono disponibili sul sito dell’INPS, nella sezione lavoro accessorio , ove si distingue tra committenti, delegati e prestatori. Rendicontazione dei voucher. In considerazione del periodo transitorio di validità della vecchia disciplina in riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi. La circolare n. 176/2013 specifica che gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’Istituto dai soggetti del servizio di riscossione Poste, Tabaccai, Banche popolari , ipotesi in cui si può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, poiché i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità 24 mesi per i voucher INPS e postali, 12 mesi per quelli distribuiti da chi gestisce il servizio di riscossione , il relativo compenso può non essere presente nell’estratto conto. fonte www.fiscopiu.it
TP_LAV_13CircINPS176