Lavoro accessorio: chiarimenti sui limiti economici

Con la circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, l’INPS illustra la disciplina degli interventi procedurali relativi ai limiti economici dettati dalla nuova normativa sui voucher, con cui è stato modificato il parametro di riferimento economico qualificante il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire la soglia.

La Riforma Fornero e, nel 2013, il Pacchetto Giovannini , hanno introdotto ulteriori modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003. Le soglie massime relative all’anno in corso. Come indicato dalla Circolare n. 49/2013, la nuova normativa sui voucher modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire la soglia. Si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre - a 5.000 , con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 lordi - a 2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 lordi - a 3.000 per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 lordi. Servizi telematici ad hoc. Per agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno 2013, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma. Sono disponibili sul sito dell’INPS, nella sezione lavoro accessorio , ove si distingue tra committenti, delegati e prestatori. Rendicontazione dei voucher. In considerazione del periodo transitorio di validità della vecchia disciplina in riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi. La circolare n. 176/2013 specifica che gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’Istituto dai soggetti del servizio di riscossione Poste, Tabaccai, Banche popolari , ipotesi in cui si può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, poiché i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità 24 mesi per i voucher INPS e postali, 12 mesi per quelli distribuiti da chi gestisce il servizio di riscossione , il relativo compenso può non essere presente nell’estratto conto. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13CircINPS176