L’INPS, con il messaggio 1636 del 28 gennaio 2013, ha provveduto a fornire le prime indicazioni operative in merito alle importanti novità in tema di riscossione dei tributi introdotte dalla legge di stabilità 2013 l. numero 228/2012 , cui le strutture territoriali dovranno attenersi.
Il messaggio INPS evidenzia che il procedimento introdotto dalla legge di stabilità trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l’Agente di Riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia ai crediti richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito articolo 30 d.l. numero 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. numero 122/2010 . Per un miglioramento dei rapporti tra debitori e amministrazione. Con lo scopo di migliorare i rapporti tra debitori e amministrazione, a partire dal 1° gennaio scorso, i soggetti incaricati della riscossione coattiva hanno dovuto sospendere, immediatamente, «ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile». È possibile presentare una dichiarazione Il contribuente ha la possibilità, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, di presentare, anche con modalità telematiche, «una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo», ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. entro 90 giorni. Il termine per presentare la dichiarazione è di 90 giorni dalla notifica dell’atto che le origina, infatti, la direttiva di Equitalia numero 2/2013 dell’11 gennaio 2013 ha chiarito che le dichiarazioni presentate oltre il termine dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili. L'Agente della Riscossione, ricevuta la dichiarazione, procede all’immediata registrazione sui propri sistemi della sospensione di tutte le attività dirette alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate. Deve esser fatto tutto in maniera tempestiva. L’Agente deve trasmettere, entro 10 giorni, all’Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima dichiarazione. L’inoltro alle competenti strutture territoriali dell’Istituto –viene specificato nel messaggio - verrà effettuato tramite PEC, che dovrà obbligatoriamente recare in oggetto la dicitura standard “Sospensione Riscossione Legge stabilità 2013”. Chiaramente il controllo teso a confermare o meno la fondatezza delle ragioni portate dal contribuente dovrà avvenire tempestivamente e, in caso di conferma, dovrà essere adottato il «provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento secondo le modalità in uso», da comunicare al debitore – decorsi ulteriori 60 giorni - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. Stesso discorso se la documentazione risultasse inidonea alla sospensione. Il rigoroso rispetto dei termini è necessario. A tal fine, avverte l’INPS, i responsabili delle strutture destinatarie delle richieste dovranno assumere ogni iniziativa volta ad assicurare la «tempestiva definizione delle dichiarazioni trasmesse dall’AdR al fine di escludere il prodursi di motivi di pregiudizio definitivo al recupero dei crediti». Infine, il messaggio afferma che «la definizione delle attività riferite a tali sospensioni dovrà inderogabilmente concludersi entro giorno 6 agosto 2013».
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