Restituivano il denaro in contanti subito dopo il pagamento: c’è il fumus commissi delicti di evasione tributaria

In tema di sequestro non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. E’ sufficiente l’astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto contestato.

Così la Corte di Cassazione ha ribadito il suo orientamento in tema di sequestro preventivo, con la sentenza numero 3407, depositata il 23 gennaio 2013. Sequestro preventivo per evasione tributaria. Due soci di una s.r.l. sono indagati per evasione dell’imposta sui redditi e illegittima detrazione dell’IVA. Il Tribunale conferma la decisione del g.i.p. di sequestro preventivo. Dalle indagini è infatti emersa una fitta movimentazione di titoli di credito e denaro tra la s.r.l. e ditte asseritamente fornitrici della stessa, con pagamenti effettuati in chiaro dalla prima e restituiti in nero dalle seconde. Contro questo decisione i due soci ricorrono per cassazione. C’è il fumus commissi delicti? E’ legittimo il sequestro di beni estranei al reato? Il fumus commissi delicti non sarebbe adeguatamente motivato. Inoltre i beni sequestrati non sarebbero riferibili al profitto del reato, essendo stati acquistati ben prima della commissione delle condotte incriminate e privi di qualsiasi pericolosità. C’era il fumus. La Corte ritiene adeguata la decisione di merito. Infatti il Tribunale ha correttamente valutata la sussistenza del fumus da una meticolosa analisi dell’anomalo giro di denaro tra la s.r.l. e le apparenti fornitrici, «imprese sprovviste di una effettiva organizzazione che, immediatamente dopo aver ricevuto i pagamenti, restituivano in contanti il denaro ricevuto». Cosa può essere confiscato? Specifica inoltre la Corte che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, «è riferibile all’ammontare dell’imposta evasa, in quanto quest’ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato in questione». L’unico limite all’assoggettamento di beni a tale misura è che non abbia ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso, confermando così la validità del sequestro.

Corte di Cassazione , sez. II Penale, sentenza 5 dicembre 2012 – 23 gennaio 2013, numero 3407 Presidente Petti – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Varese, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da C B. , D.D. e D P. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 18.6.2012 dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio, tra l'altro, su beni intestati alla DA.DA. s.r.l. al D. e al P. , ha confermato la decisione impugnata. In particolare, ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura con riguardo alle condotte descritte nel capo di incolpazione e sanzionate dagli articolo 646, 648 bis, c.p. 2, 5, 8 d.lgs. numero 74 del 2000 essendo emerso dalle indagini una fitta movimentazione di titoli di credito e denaro tra la DA.DA. s.r.l. con soci D D. e D P. e ditte asseritamente fornitrici della stessa tra cui la ditta individuale di C B. , con pagamenti effettuati in chiaro dalla prima e restituiti in nero alla stessa dalle seconde, con conseguente profitto della prima per evasione dell'imposta sui redditi e illegittima detrazione dell'IVA. 2. Ricorrono personalmente D. e P. lamentando vizio di motivazione in ordine sia alla sussistenza del fumus commissi delicti difettando ogni verifica sulla esistenza della condotta delittuosa e sulla riferibilità della stessa - anche sotto il profilo psicologico - agli odierni ricorrenti sia sulla riferibilità dei beni sequestrati al profitto del reato essendo stati detti beni acquistati nel lontano 2004, dunque in un tempo precedente alla commissione delle ipotizzate condotte delittuose, e non essendo stata acclarata la pericolosità degli stessi, in quanto riferibili per equivalente ai proventi del reato . Considerato in diritto 3. Il ricorso - siccome imperniato su ritenuti vizi motivazione - è inammissibile, giacché in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'articolo 325, comma 1, cod. proc. penumero - rientrano esclusivamente la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, e non anche l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell'articolo 606 stesso codice. Cass. Sez. Unumero sent. numero 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710 . In particolare, in tema di sequestro non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti , vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. In questo senso, in tema di sequestro preventivo, si è già espressa questa Corte, Sez. 6, con sent. numero 2672 del 9.7.1999 dep. 5.8.1999 rv 214185 . Così si è verificato nel caso di specie, avendo correttamente motivato il tribunale su tutti i punti ora risollevati dai ricorrenti all'attenzione di questa Corte senza peraltro alcuna considerazione delle risposte già compiutamente rese in sede di merito cfr. pp. 7-10 dell'ordinanza impugnata e per il resto ignorando indirizzi consolidati di legittimità. In particolare, la motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti è analiticamente svolta con la descrizione dell'anomalo giro di denaro tra la DA.DA. s.r.l. e le apparenti fornitrici della stessa, imprese sprovviste di una effettiva organizzazione che, immediatamente dopo aver ricevuto i pagamenti, restituivano in contanti il denaro ricevuto. Nella dettagliata motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, si precisa che in tema di reati tributaria il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, è riferibile all'ammontare dell'imposta evasa, in quanto quest'ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato in questione. A tal riguardo Cass. Sez. III 2.12.2011, numero 1199 ha aggiunto che il profitto è costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo . Il Tribunale risponde impeccabilmente anche al rilievo sulla pericolosità del bene e sull'epoca di acquisto dei beni sequestrati ricordando l'irrilevanza di tali profili quando, come nel caso di specie, la misura è finalizzata alla confisca per equivalente , ossia dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto illegittimamente ottenuto. Unico limite alla confisca per equivalente e al sequestro è infatti che tali misure non possono avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato Cass. Sez. III, 19.7.2011, numero 30388 . 2. Ne consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.