L’INPS, con messaggio numero 211/2015, informa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Stabilità all’articolo 24, comma 2, d.l. numero 201/2011 e nelle more della diramazione delle relative istruzioni operative, i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti interessati e con decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.
L’articolo 1, comma 707, della Legge di Stabilità, pubblicata in G.U. il 29 dicembre u.s., ha modificato, integrandolo, l’articolo 24, comma 2, d.l. numero 201/2011, in materia di importo complessivo del trattamento pensionistico. Il nuovo testo normativo. Ecco il testo coordinato dell’articolo 24, alla luce delle modifiche normative «A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa». Ambito di applicazione. Al riguardo, l’INPS, con il recente messaggio numero 211/2015, chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Liquidazione provvisoria. Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria. Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate. A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione «In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’articolo 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, numero 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria». fonte www.lavoropiu.info
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