Spese straordinarie: al via le Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano

La Corte d’Appello di Milano, il Tribunale di Milano, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano hanno congiuntamente approvato le Linee Guida per la definizione delle modalità di approvazione e di rimborso delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti.

È notorio che molto del contenzioso satellitare del diritto di famiglia ha ad oggetto quelle che comunemente sono indicate come c.d. spese straordinarie quando possano definirsi tali, quando e come debbano essere approvate, e cosa sia necessario per provocarne il rimborso a favore del genitore che le ha anticipate. Le Linee guida lombarde si fanno carico di individuare una prassi condivisa che possa risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto della crisi familiare . Innovativo, in primo luogo, il coinvolgimento della Corte di Appello gli altri Protocolli” sono stati conclusi dai singoli Tribunali il ché fa presumere innanzitutto un’estensione delle Linee Guida appena approvate anche a Giudici di primo grado diversi da quelli meneghini, ancorché esse non abbiano valore obbligatorio ma orientativo”. È facile presumere che le eventuali impugnazioni di provvedimenti ricalcheranno i principi contenuti nel documento, pur nel rispetto dell’autonomia degli altri Giudici di prossimità. Modalità per le singole scelte. Viene poi tracciata una distinzione dogmatica tra assegno di mantenimento periodico, destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita vitto, mensa, spesa di casa, abbigliamento, spese di cancelleria ricorrenti nell’anno, medicinali da banco e spese extra assegno, definite come quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti occasionalità o sporadicità requisito temporale , gravosità requisito quantitativo o la voluttuarietà funzionale . Le Linee Guida precisano le modalità con cui dovranno essere fatte le singole scelte, distinguendo tra quelle che riguardano i figli minorenni e quelle che riguardano i maggiorenni non economicamente autosufficienti le scelte relative ai primi devono sempre essere concordate dai genitori, salvo che ci sia un affido super esclusivo quelle relative ai secondi devono essere sempre necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori , così introducendosi, in maniera coerente con l’impianto normativo, la necessità dell’accordo trilaterale. Spese da da concordare”. Chiara, poi, la distinzione tra spese che devono essere preventivamente concordate p.e. spese scolastiche di istituti privati, cure mediche presso strutture private, etc. e spese che non devono essere precedute dall’accordo tra i genitori p.e. tasse scolastiche di istituti pubblici, tickets sanitari ma solo documentate. Per le spese da concordare”, il genitore che intende effettuare la spesa dovrà inviare richiesta scritta all’altro che potrà esprimere il proprio dissenso, motivato, entro 10 giorni in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta . Per le spese approvate e per quelle che non devono essere concordate il genitore anticipatario dovrà inviare all’altro la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla richiesta . Le Linee Guida saranno presentate ufficialmente il prossimo 11 dicembre nel corso di un evento che si terrà nei locali del Tribunale di Milano. Fonte ilfamiliarista.it

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