Assicurazione INAIL obbligatoria per giudici di pace e magistrati onorari

Con la circolare n. 50 dell’8 novembre 2017, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a favore dei giudici di pace e dei magistrati onorari, come previsto dall’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 116/2017. In particolare la circolare specifica la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile e le modalità di calcolo del premio assicurativo.

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 50 dell’8 novembre 2017 con la quale ha fornito chiarimenti in ordine a classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo per la tutela assicurativa obbligatoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari. Assicurazione contro gli infortuni. Con il d.lgs. n. 116/2017, il legislatore ha infatti ridefinito la figura del magistrato onorario, stabilendo che il giudice onorario di pace è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace, mentre il vice procuratore onorario è il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica . Ai sensi dell’art. 25, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari impegnati nelle rispettive funzioni giurisdizionali sono persone assicurate all’INAIL. Come si legge nella circolare, il rapporto di lavoro dei giudici di pace tuttavia ha proprie peculiarità, in ragione delle quali non è possibile estendere a essi le modalità di tutela assicurativa previste per i magistrati professionali, ai quali è riconosciuto lo status di pubblici dipendenti . Il documento provvede dunque a chiarire diversi aspetti della tutela obbligatoria contro gli infortuni, a partire dalla classificazione tariffaria e dalle modalità di calcolo del premio assicurativo, fino alle modalità di denuncia di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

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