Revisione della patente per azzeramento dei punti: il conducente non può opporre la mancata comunicazione

Il provvedimento del Ministero dei trasporti di revisione della patente di guida per azzeramento dei punti prescinde dall’avvenuta comunicazione all’interessato del saldo punti da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, avendo egli la possibilità di conoscere in ogni momento ed autonomamente la propria posizione tramite il sito del Ministero.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 22613/18, depositata il 25 settembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Torino rigettava il ricorso proposto nei confronti del Ministero dei trasporti avverso il provvedimento di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti. L’opponente aveva inutilmente sostenuto di non aver ricevuto la comunicazione di punteggio da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ex articolo 126 d.lgs. numero 285/1992 codice della strada . Il Tribunale, adito in appello, confermava la sentenza del GdP sostenendo che la comunicazione invocata dal ricorrente none era condizione di validità della decurtazione del punteggio posto che il conducente ha la possibilità di conoscere autonomamente la propria posizione tramite il sito internet del Ministero. Avverso tale pronuncia propone ricorso in Cassazione il soccombente. Decurtazione dei punti. L’articolo 126-bis, comma 3, d.lgs. numero 285/1992 prevede che ogni variazione del punteggio sia debba essere comunicata all’interessato da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ferma restando la possibilità per ogni conducente di verificare in tempo reale lo stato della propria patente accedendo al sito internet del Ministero dei trasporti. La costante giurisprudenza di legittimità afferma che la comunicazione di cui sopra è priva di contenuto provvedimentale, avendo carattere meramente informativo di cui è fonte il verbale di contestazione. Il provvedimento di revisione della patente è legato all’azzeramento del punteggio e dunque alla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali al cui esito viene decurtato l’intero punteggio della patente di guida, rimanendo dunque irrilevante l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio posto che l’interessato conosce da subito attraverso il verbale di accertamento la sussistenza e la misura della sanzione accessoria della decurtazione dei punti. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 marzo – 25 settembre 2018, numero 22613 Presidente Petitti – Relatore Giannaccari Fatto Il Giudice di Pace di Torino rigettava il ricorso di F.O. nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida fondato sull’esaurimento del punteggio di venti punti. Deduceva l’opponente che il provvedimento era stato emesso senza che vi fosse la comunicazione di punteggio da parte dell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida ai sensi dell’articolo 126 D.Lgs. 285/1992. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione la decisione veniva confermata dal Tribunale di Torino, con sentenza del 3.3.2015, che respingeva l’appello proposto da F.O. . Secondo il giudice d’appello, detta comunicazione non è condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio, posto che il conducente è messo nelle condizioni di conoscere la propria posizione attraverso il portale internet gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di accedere ai corsi di recupero. Attraverso il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, l’interessato, previa consultazione del sito internet, è in grado di conoscere il punteggio e proporre opposizione innanzi al Giudice di Pace, senza attendere la comunicazione dell’ANAG. Per la cassazione della sentenza propone ricorso F.O. sulla base di due motivi, illustrati con memoria depositata il 22.2.2018 resiste con controricorso Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Alberto Celeste, ha chiesto il rigetto del ricorso. Diritto Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 126 D.Lgs. 285/92, dell’articolo 6 DM 29.7.2003 e dell’articolo 12 delle preleggi, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida non fosse condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio tale ragionamento contrasterebbe con il dato letterale dell’articolo 126Cds, che espressamente prevede la preventiva comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale. Osserva il ricorrente che la decurtazione non potrebbe mai essere contestuale alla contestazione ma si tratterebbe di un adempimento successivo. Una ulteriore conferma si ricaverebbe, anche, dall’articolo 6 del DM 29.7.2003, che prevede il divieto di iscrizione ai corsi di recupero se non si è ricevuta la comunicazione da parte del Dipartimento dei Trasporti terrestri della decurtazione del punteggio. Il motivo non è fondato L’articolo 126 bis, comma 3 del D.Lgs. 285/92 prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, e inoltre prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe Nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria , ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. Cass. Sezioni Unite 3936/2012 . Il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, è fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali viene decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, e, pertanto, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti. Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2016, numero 18174 . Ne consegue che, ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio, non deve essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ed in tal senso si è espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa Consiglio di Stato, sez. 4^, sentenza numero 6189 del 2012 , alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare numero 11490 in data 8 maggio 2013. Sotto tale profilo, non merita accoglimento la doglianza relativa alla violazione dell’articolo 6 D.M. del 29.6.2003, che subordina l’iscrizione ai corsi di recupero alla comunicazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della decurtazione del punteggio. Non sfugge alla Corte che, solo con la circolare N.1140 dell’8.5.2013, il Ministero dei Trasporti si è adeguato alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato, prevedendo la possibilità di iscrizione ai corsi previa esibizione della stampa del saldo punti tuttavia, la circolare, che è norma secondaria, non può incidere sulla esatta interpretazione della norma primaria. A ciò si aggiunga che, nel ricorso, non viene dedotto che il F. abbia chiesto l’iscrizione ai corsi di recupero e che la sua istanza sia stata rigettata. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Considerato che, sulla questione affrontata, vi è stato un mutamento della giurisprudenza ed una confusione generata dall’interpretazione data dal Ministero, le spese di lite vanno integralmente compensate. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.