Sosta senza ticket, verbali per l’automobilista: corretta la notifica da parte del funzionario comunale

Respinte le obiezioni relative a una presunta tardività della notificazione. Decisivo il richiamo al fatto che nel procedere alla notifica di un atto il funzionario comunale svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza.

Sosta irregolare fatale all’automobilista la mancata esposizione del ticket. Inevitabile la sanzione. Inutili le contestazioni relative alla notifica dei verbali effettuata dal funzionario del Comune Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 20582/17, depositata oggi . Procedura. In ballo tre verbali di accertamento , datati febbraio 2010 e relativi alla sosta di una vettura, senza esposizione del ticket in una strada prossima a piazza del Popolo a Roma. Sia il Giudice di pace che i Giudici del Tribunale ritengono irrilevanti le obiezioni mosse dall’automobilista, soprattutto quelle concernenti la notifica dei verbali . Questa visione viene condivisa anche dai magistrati della Cassazione. In sostanza, il messo incaricato della notifica di atti è in posizione di autonomia funzionale rispetto all’amministrazione di appartenenza , spiegano i giudici. E questo principio si connette anche al fatto che le amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, ove non sia possibile ricorrere utilmente al servizio postale o alle altre forme di notifica previste dalla legge , con la conseguente attribuzione ai messi di un mandato ex lege e di un corrispondente rapporto di preposizione gestoria in capo all’amministrazione richiedente . Ciò rende priva di fondamento la considerazione proposta dall’automobilista, secondo cui era evidente la tardività della notificazione, in quanto effettuata, ex articolo 140 del Codice di procedura civile, da un dipendente comunale e perfezionatasi mediante spedizione dell’avviso di deposito degli atti presso la casa comunale successivamente ai 150 giorni previsti all’epoca dall’articolo 201, comma 1, del Codice della strada . Per i Giudici della Cassazione, difatti, è corretta la valutazione compiuta in Tribunale, laddove si è sancito che nel procedere alla notifica di un atto il funzionario comunale svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale è il terzo , e quindi andavano applicati i principi generali relativi al momento di perfezionamento della notifica, con conseguente rilievo, ai fini della verifica di tempestività, del momento in cui l’atto era stato consegnato dal richiedente per la successiva notificazione a mezzo posta, incombente verificatosi entro il termine previsto dal Codice della strada.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 aprile – 30 agosto 2017, n. 20582 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Ritenuto che il Consigliere relatore dott. A. Sc. ha proposto che la controversia di cui al RG. 1450 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo infondati i tre motivi del ricorso perché a corretta la notifica dei verbali b il ricorrente non dà conto di quali sarebbero i canoni ermeneutici violati e di come osservandoli si sarebbe potuto pervenire ad un diverso risultato interpretativo, c il Tribunale si è limitato a rilevare che la fotografia prodotta circostanza fosse pacifica per il solo fatto della contumacia dell'amministrazione. La proposta del relatore è stata notificata al ricorrente, che ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. Considerato che 1.= con ricorso depositato il 12.10.2010 Go. Go. oppose innanzi al giudice di pace di Roma tre verbali di accertamento elevati a suo carico nel febbraio 2010 per altrettante violazioni dell'art. 157, comma 6, C.d.S., con i quali gli veniva contestata la sosta dell'autovettura in via omissis a Roma senza esposizione del ticket. L'opponente eccepiva la tardività della notificazione, in quanto effettuata ex art. 140 c.p.c. da un dipendente comunale e perfezionatasi mediante spedizione dell'avviso di deposito degli atti presso la casa comunale successivamente ai 150 giorni previsti dall'art. 201, comma 1, C.d.S. Nel merito rilevava di essere in possesso di permesso di sosta in area ZTL, ciò che gli consentiva anche il parcheggio sulla limitrofa via omissis in forza di apposita delibera comunale. L'Ente convenuto restava contumace, Il Giudice di pace respingeva il ricorso Proponeva appello il Go. ed il Tribunale di Roma respinse l'opposizione. Secondo il Tribunale, nel procedere alla notifica di un atto, il funzionario comunale svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell'amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale è terzo nella specie andavano, dunque, applicati i principi generali relativi al momento di perfezionamento della notifica, con conseguente rilievo, ai fini della verifica di tempestività, del momento in cui l'atto era stato consegnato dal richiedente per la successiva notificazione a mezzo posta, incombente verificatosi entro il termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S. osservò, inoltre, che l'esenzione dal pagamento del ticket riguardava solo alcune delle strade del centro storico indicate nella delibera comunale, che non ricomprendevano l'area per la quale il Go. era munito di permesso, e che era rimasto indimostrato il fatto che la segnaletica verticale presente sulla via omissis consentisse la sosta gratuita ai titolari del permesso medesimo. Avverso tale sentenza Go. Go. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l'intimato non ha svolto difese Considerato che 2.= con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione degli artt. 16, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e 140 cod. proc. civ., assumendo l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la notifica dei verbali osserva, infatti, che in caso di notifica a mezzo posta rileva il diverso termine per il notificante rendendo sufficiente a tal fine la consegna dell'atto-soltanto ove questi sia soggetto diverso dal richiedente, fattispecie qui non ricorrente perché la notifica era stata richiesta ed eseguita dall'amministrazione comunale ed a tal fine contesta, più specificamente, il richiamo del giudice d'appello alla disciplina del processo tributario art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 , caratterizzato dall'effettiva autonomia del messo notificatore rispetto all'amministrazione finanziaria, invece, mancante nella fattispecie 2.1.= La censura non è fondata La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente ritenuto che il messo incaricato della notifica di atti è in posizione di autonomia funzionale rispetto all'amministrazione di appartenenza tale rilievo trova conferma come pure osservato dal tribunale nel fatto che in base all'art. 10 della legge n. 265/1999 tutte le amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, ove non sia possibile ricorrere utilmente al servizio postale o alle altre forme di notifica previste dalla legge, con attribuzione agli stessi di un mandato ex lege e di un corrispondente rapporto di preposizione gestoria in capo all'amministrazione richiedente cfr. Cass. n. 23679/2008 , rapporto del quale la richiamata ipotesi in ambito tributario costituisce un'ulteriore esemplificazione normativa. In altri termini, quando procede alla notifica in virtù di una facoltà espressamente attribuitagli per previsione normativa il messo comunale svolge una funzione autonoma che lo pone in rapporto di indipendenza con l'amministrazione richiedente, quantunque si tratti di quella presso cui egli è incardinato 3.= Con il secondo mezzo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ed, in subordine, violazione degli artt. 12 preleggi e 1362 ss. c.c., assumendo che il tribunale avrebbe, erroneamente, letto od interpretato i documenti relativi all'estensione dell'area esente da ticket, omettendo di considerare che gli stessi consentivano il parcheggio gratuito ai veicoli muniti di permesso per la ztl Campo Marzio 3.1.= La censura, per come formulata, è inammissibile, poiché per un verso il tribunale ha preso in considerazione ed espressamente valutato il contenuto del documento di cui è denunziato l'omesso esame e, per altro verso e sotto il profilo ermeneutico, il ricorrente non dà conto di quali sarebbero i canoni ermeneutici violati e di come, osservandoli, si sarebbe potuti pervenire ad un diverso risultato interpretativo 4.= Con il terzo mezzo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, per aver il Tribunale ritenuto non provato il contenuto della segnaletica verticale, invece pacifico perché incontestato 4.1.= Anche tale motivo non è fondato, poiché il tribunale sul punto si è limitato a rilevare che la fotografia prodotta dal Go. era illeggibile, dovendosi per il resto ritenere escluso che la circostanza fosse pacifica per il sol fatto della contumacia dell'amministrazione. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che Roma Capitale, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio da atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 20 aprile 2017