RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 GENNAIO 2016, N. 535 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE. Parere favorevole del curatore - Vincolo in ordine all’ammissione al passivo di un credito - Esclusione - Limiti - Obbligo per il giudice delegato di formulare specifiche eccezioni ufficiose - Fondamento. In sede di accertamento del passivo, il curatore, in quanto parte pubblica al pari del PM , ha il dovere di non nascondere gli elementi di cui sia entrato in possesso per ragioni dell’ufficio esercitato che è pur sempre quello di assicurare ai creditori la loro par condicio”, senza avvantaggiarne ma anche danneggiarne alcuni , specie quando questi siano il risultato del concreto atteggiarsi del principio di vicinanza della prova. Ne consegue che il suo parere favorevole all’ammissione di un credito allo stato passivo fallimentare non può essere disatteso dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza di fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose agli elementi di prova che risultino già in possesso del curatore e senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente anche nel contraddittorio delle parti. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 16554/2015 in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica , competendo al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove. SEZIONE SESTA – PRIMA 14 GENNAIO 2016, N. 533 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO. Controversia relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili. In tema di spese giudiziali, ove l’insorta controversia in ordine alla estinzione del processo venga decisa con sentenza, non trova applicazione la regola di cui all’art. 310, ultimo comma Cpc, ma riprendono vigore i principi sanciti dagli artt. 91 e 92 Cpc, e, quindi, il criterio della soccombenza, sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione. Si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 1513/2006 in materia di spese, allorquando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 Cpc, e, quindi, il criterio della soccombenza. A tal fine, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, che pone le spese a carico della parte che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo e al suo protrarsi.