Lesioni colpose: esclusa l’aggravante della circolazione stradale per la proprietaria della puledra in fuga

Una puledra fugge dalla custodia. La proprietaria viene condannata dai Giudici di merito per lesioni personali colpose con l’aggravante della circolazione stradale. Secondo la Suprema Corte però, se l’animale non è impiegato dal proprietario né per la circolazione né per la sosta, deve essere esclusa tale aggravante.

Sul tema la Cassazione con sentenza numero 32223/18, depositata il 13 luglio. Il caso. Il Tribunale, riformando parzialmente la decisione di prime cure, ha dichiarato che l’imputato non ha violato gli articolo 160 e 184 c.d.s. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi confermando nel resto la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento danni per il reato di cui all’articolo 590 c.p. Lesioni personali colpose per aver cagionato lesioni gravissime alla parte civile, «avendo colposamente omesso la custodia di una puledra di sua proprietà, in violazione degli articolo 972, comma 2, c.p. e 2052 c.c, che aveva invaso la careggiata e provocato un gravissimo incidente stradale». Contro la decisione di merito l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando con il primo motivo l’inosservanza della legge in quanto dall’esclusione della violazione degli articoli del codice della strada citati deriva l’insussistenza del nesso causale tra la condotta e l’aggravante di cui all’articolo 590 c.p., comma 2 e 3, c.p La sussistenza dell’aggravante dipende dall’impiego dell’animale. Secondo la Cassazione la doglianza merita accoglimento. In particolare, osserva il Supremo Collegio, la violazione degli articolo 160 e 184 c.d.s. è stata correttamente esclusa dai Giudici di merito in quanto la puledra non era né in sosta né impiegata dall’imputata nella circolazione. Tuttavia, il Tribunale ha, però, confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 590, comma 3, c.p., il quale prevede che «se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni». Sul punto la Cassazione ha evidenziato che ai fini della sussistenza dell’aggravante è sufficiente che la violazione della regola generale di cautela articolo 140 c.d.s. «secondo la quale gli utenti della stradale debbono comportarsi in modo da non consentire pericolo o intralcio per la circolazione». Nel caso di specie, invece, l’imputata non può considerarsi utente della stradale in quanto l’animale non era destinato alla circolazione ed ha invaso la via solo perché fuggito dalla sua custodia. In conclusione gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’aggravante della circolazione stradale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 giugno – 13 luglio 2018, numero 32223 Presidente Fumu – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sciacca, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che l’imputata G.P. non ha violato gli articolo 160 e 184 d.lgs. numero 285 del 1992, confermando nel resto la condanna alla multa di 1500 ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, salva la previsione di una provvisionale, per il reato di cui all’articolo 590, primo, secondo e terzo comma, cod.penumero , per aver cagionato lesioni gravissime a T.M., avendo colposamente omesso la custodia di puledra di sua proprietà, in violazione degli articolo 672, secondo comma, cod.penumero e 2052 cod.civ., che aveva invaso la carreggiata e provocato un gravissimo incidente stradale 19 gennaio 2013 . 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo 1 l’inosservanza di legge, in quanto dall’esclusione della violazione degli articolo 160 e 184 del d.lgs. numero 285 del 1992 deriva l’insussistenza del nesso causale tra la condotta e l’aggravante di cui all’articolo 590, secondo e terzo comma, cod.penumero e la non punibilità ai sensi del d.lgs. numero 7 del 2016 2 la mancata assunzione di una prova decisiva, evidenziandosi la richiesta formulata in appello, con il motivo 5, della rinnovazione dell’intera istruttoria dibattimentale - in particolare dell’ammissione dei testi richiesti, delle prove fotografiche e della querela contro ignoti. Considerato in diritto 1. Il primo motivo merita accoglimento, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente escluso la violazione degli articolo 160 e 184 cod.strada, non essendo il puledro né in sosta né impiegato dall’imputa nella circolazione, e tuttavia ha confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 590, terzo comma, cod.penumero In proposito occorre sottolineare che, sebbene, ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 589 cod. penumero , è sufficiente la violazione della regola generale di cautela di cui all’articolo 140 cod. strada, secondo la quale gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale Sez. 4, numero 18204 del 15/03/2016 Ud., Rv. 266641 , nel caso di specie, l’imputata non può considerarsi un utente della strada, atteso che l’animale non era stato da lei destinato né alla sosta né alla circolazione ed ha invaso la sede stradale solo perché sfuggito alla sua custodia. La sentenza impugnata va, dunque, annullata quanto alla sussistenza della contestata aggravante ed alla relative conseguenze, pur dovendosi confermare la responsabilità penale della ricorrente in ordine alla fattispecie di cui all’articolo 590, commi 1 e 2, cod.penumero . La pena va, pertanto, rideterminata, ai sensi dell’articolo 620, lett. l, cod.proc.penumero , in Euro mille di multa e la sanzione amministrativa in Euro cinquanta, non potendo applicarsi quella prevista dal cod.strada e residuando solo quella relativa alla fattispecie di cui all’articolo 672 cod.penumero . 2. Il secondo motivo risulta generico e, quindi, inammissibile, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello Sez. 6, numero 1256 del 28/11/2013 ud. - dep. 14/01/2014, rv. 258236 . Al contrario, la censura consiste nell’elencazione delle istanze istruttorie in cui si insiste, senza alcun esame e collegamento con le argomentazioni svolte dai giudici di merito. 3. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio rideterminando la pena e la sanzione amministrativa coerentemente all’esclusione dell’aggravante delle circolazione stradale. Il ricorrente va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile, atteso che, comunque, la sua responsabilità penale è stata confermata e non sono state, quindi, eliminate le conseguenti statuizioni civili. Va, difatti, ricordato che, ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l’imputato sia riuscito ad escludere il suo diritto al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede se l’impugnazione dell’imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell’imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione Sez. 3, numero 10581 del 19/10/1993 Ud., Rv. 196451 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della circolazione stradale. Ridetermina la pena in Euro mille di multa ed Euro cinquanta di sanzione amministrativa per la violazione dell’articolo 672 CP. Conferma le statuizioni civili. Rigetta nel resto e condanna ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile T.M. che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.