Talvolta la mediazione si arena su aspetti formali quali l’esatta individuazione del petitum. Le norme di riferimento chiariscono possibili dubbi, eppure, in una materia connotata dall’informalità, il richiamo a “codici e codicilli” può apparire un paradosso.
Attualità. In tempi di enforcement della mediazione si veda, sul Quotidiano del 15 giugno 2017, La mediazione torna misura strutturale eliminata l’obbligatorietà a tempo, di Fabio Valerini non è infruttuoso affrontare alcuni nodi irrisolti nelle prassi applicative e/o nelle posizioni degli avvocati che assistono le parti agli incontri. Si discute sulla necessità che la domanda istanza di mediazione indichi con massima precisione la richiesta dell’istanza, e dunque si ponga come requisito formale essenziale di un regolare avvio del procedimento. Coordinate assiologiche. Prima di tutto le fondamenta fa parte dei principi in tema di mediazione, unum inter pares , quello della libertà di forme, il che dovrebbe bastare a sgombrare il campo da complicazioni di sorta in ordine a formalità e formalismi, per ciascuno e per tutti gli aspetti della materia. Del resto, emblematicamente, una parola chiara sul tema controverso della delega a presenziare gli incontri di mediazione è nel senso – la giurisprudenza può avere oneri e onori, in questo caso entrambi – di escludere formalismi e ritenere sufficiente una delega dell’istante ad altro soggetto, purché non sia il proprio avvocato cfr., volendo, Eccellenze siciliane per chi crede nella mediazione , nel Quotidiano dell’8 giugno 2017. Si tratta di un’indicazione auspicata da molti, ma avversata da taluni. Nel senso del principio dell’informalità non sembrino pletorici i riferimenti normativi, ad uso dei meno esperti e a conforto dei dubbiosi “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” così l’articolo 3, comma 3, d.lgs. numero 28/2010 “Il procedimento si svolge senza formalità” così l’articolo 8, comma 2, d.lgs. numero 28/2010 . Petitum. Un tema specifico, da affrontare muovendo dalle coordinate assiologiche tracciate, è appunto quello dei requisiti dell’istanza di mediazione, e segnatamente di quelli essenziali. Sicuramente la mediazione non è rimedio condizionato all’esatta quantificazione delle pretese dell’istante, atteso che in essa si realizza un dialogo nel quale l’indicazione di partenza, formalizzata nell’istanza di mediazione, si rende subito malleabile alla presenza del mediatore, e grazie al suo intervento. In concreto, però, può accadere che venga eccepita l’indeterminatezza del petitum qualora lo stesso non venga indicato con massima precisione nell’istanza di mediazione, risultando solo la forbice di riferimento monetaria prevista per legge. Muovo da un parallelo che ritengo possa essere utile in calce agli atti giudiziari, nonché nelle note di iscrizione a ruolo, viene indicato con esattezza il valore della lite, salvo poi utilizzare le forbici normative per individuare l’ammontare preciso del contributo unificato. Non mi consta che lo stesso sia previsto per la mediazione. Nondimeno, superando questa lacuna con l’impiego di un richiamo a connotazioni generali perché previste in sede di disciplina codicistica della c.d. editio actionis , si può proporre un raffronto tra la disciplina dell’avvio del giudizio e la disciplina della mediazione, all’insegna della ragionevolezza. Orbene, a norma dell’art 164, comma 4, c.p.c., l’atto di citazione è nullo qualora sia assolutamente incerto sic! il requisito di cui all’art 163, comma 3 la determinazione della cosa oggetto della domanda . La norma parla di incertezza assoluta già nella citazione, il che, se ci rapportiamo alla libertà di forme della materia conciliativa, manifesta come sia di per sé idoneo, nella seconda, il richiamo alla forbice, così come previsto nelle istanze di mediazione, ed è questo il requisito essenziale della domanda di mediazione, in tema. Peraltro, a fugare ogni dubbio, la lex specialis contempla il potere dell’organismo di determinare motu proprio il valore della lite – ricordo a me stesso che il valore della lite si determina dalla domanda ex articolo 10 c.p.c., e dunque dall’istanza di mediazione nel procedimento ex d.lgs. numero 28/2010 – dandone comunicazione alle parti articolo 16, comma 8, d.m. numero 180/2010 . Si tratta di una previsione normativa che inevitabilmente collima con la natura tutt’affatto particolare dell’indicazione dell’istante, che non può ritenersi essenziale nella sua precisa individuazione, a meno di tradire la logica del sistema nella quale si innesta il potere di eterodeterminazione del valore della lite. Ubi lex distinguit et nos distinguere debemus non ha spazio alcuna valida eccezione nei confronti di chi presenti un’istanza di mediazione che quantifichi la richiesta con il solo riferimento alle forbici di legge. Di più, in seguito.