L’articolo 10 d.lgs. numero 460 del 1997 prescrive che lo statuto o l'atto costitutivo prevedano “espressamente” l'uso dell'espressione «organizzazione lucrativa di utilità sociale» nell'attività con la quale la fondazione si denomina verso gli altri, nelle comunicazioni da lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei utilizzati. E tale previsione è considerata necessaria perché l'associazione possa legittimamente dirsi Onlus e quindi avere diritto all'iscrizione nell’apposito registro.
Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 14954/18 dell’8 giugno, ha chiarito quali sono i presupposti affinchè un ente possa essere considerato una Onlus ed essere iscritto nel relativo registro. Nel caso di specie, il rappresentante legale di una fondazione, impugnava il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale era stata negata l'iscrizione della fondazione stessa nel registro Onlus, per difetto dei requisiti, sia formali che sostanziali, necessari all'iscrizione. Il ricorrente sosteneva la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. L'Agenzia si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso, e sostenendo invece che vi era «disaccordo dello Statuto con alcune disposizioni contenute nell'articolo 10 d.lgs. numero 460/1997». La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, dando ordine all'Agenzia delle Entrate di registrare la ricorrente nel registro Onlus. Contro tale pronuncia l'Agenzia presentava appello, affermando che né l'atto costitutivo, né lo statuto della fondazione contenevano l'indicazione di una delle attività indicate dall'articolo 10, comma 1, lett. a , punto 7, d.lgs. citato e che, comunque, nell'atto di costituzione mancavano le previsioni dell'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto articolo 10, comma 1, lett. g , nonché la previsione dell'uso nella denominazione Onlus. La Commissione Tributaria di secondo grado rigettava l’appello. Avverso tale sentenza proponeva, infine, ricorso l'Agenzia delle Entrate, denunciando, tra le altre, violazione dell'articolo 10 d.lgs. numero 460/1997, laddove la norma stabilisce che per la richiesta iscrizione occorre che lo statuto o l'atto costitutivo dell'organizzazione prevedano espressamente l'uso dell'espressione organizzazione lucrativa di utilità sociale , o dell'acronimo ONLUS , nell'attività con la quale la fondazione si denomina verso gli altri, nelle comunicazioni da lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei utilizzati previsione, invece, nel caso di specie, del tutto ignorata. Requisiti Onlus. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era fondato. Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che l'articolo 10 d.lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, applicabile ratione temporis, prevede, al comma 1, fra l'altro che «Sono organizzazioni non lucrative di utilità, sociale Onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente a lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori [omissis] 7 tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, numero 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, numero 1409 [omissis] i l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo “Onlus”». Sia la Commissione Tributaria di primo grado che quella di secondo grado si limitavano ad affermare che il requisito di cui trattavasi sussisteva per la semplice presenza nell'atto costitutivo e nello statuto della denominazione Onlus peraltro neppure in forma estesa . Osserva però a tal proposito il Collegio che la norma in esame non ha inteso solo prescrivere che nelle relazioni esterne la Onlus si qualifichi come tale, ma anche che tale comportamento sia previsto come obbligatorio nello statuto e nell'atto costitutivo, il che non era avvenuto nel caso di specie, laddove però tale previsione è dalla legge considerata necessaria perché l'associazione possa legittimamente dirsi Onlus e quindi avere diritto all'iscrizione nell’apposito registro. D'altra parte, conclude la Corte, la norma in questione, non solo perché chiara nel suo significato, ma anche in quanto prevede la possibilità per un ente di iscriversi ad un registro, quale quello delle Onlus, dal quale discendono delle agevolazioni fiscali, non è suscettibile di una lettura estensiva cfr., Cass. 25 ottobre 2017, numero 25292 . Conclusioni. Sono dunque organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, numero 460, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, prevedano espressamente alcuni requisiti formali, laddove detti requisiti non possono peraltro neppure ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma. La necessaria previsione statutaria, peraltro, non esaurisce comunque le incombenze necessarie al godimento dello status di Onlus, che presuppone anche il concreto ed effettivo rispetto di quanto stabilito nello statuto, essendo, per esempio, legittimo il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe Onlus dell'associazione, che, avendo omesso la regolare tenuta delle scritture contabili, abbia reso impossibile accertare l'utilizzazione degli utili per le finalità previste dallo statuto cfr., Cass. numero 16418/15 . In conclusione, se mancano nello Statuto le previsioni indicate dalla norma, vi è una presunzione assoluta di non spettanza. E se invece vi sono, vi è una presunzione relativa di spettanza, con onere della prova a carico dell’Ufficio di dimostrare che, in concreto, tali presupposti non sono stati rispettati.
Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 6 aprile – 8 giugno 2018, numero 14954 Presidente Di Iasi – Relatore Delli Priscoli Fatti di causa Il rappresentante legale della fondazione Dr. Vittoria Schulz-Steinkeller Stifung-Onlus impugnava il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di Bolzano con il quale era stata negata l'iscrizione della fondazione stessa nel registro unitario ONLUS registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per difetto dei requisiti, sia formali che sostanziali, necessari all'iscrizione. Sosteneva la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, chiedendo conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato. L'Agenzia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che vi era disaccordo dello Statuto con alcune disposizioni contenute nell'articolo 10 del D.Lgs. 460 del 1997 . La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso dando ordine all'Agenzia delle entrate di registrare la ricorrente nel registro unitario-Onlus compensando tra le parti le spese del giudizio. Contro tale pronuncia l'Agenzia delle entrate presentava tempestivo appello sostenendo che né l'atto costitutivo né lo statuto della fondazione contenevano l'indicazione di un'attività diretta alla tutela e conservazione dei tetti e della sostanza architettonica , né che detti beni dovessero essere di interessi artistico e storico, con conseguente violazione dell'articolo 10, comma 1, lett. a punto 7 del D.Lgs. citato e che nell'atto di costituzione mancavano le previsioni dell'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto articolo 10, comma 1, lett. g nonché la previsione dell'uso nella denominazione e in qualsiasi marchio di riconoscimento della denominazione Onlus. L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado concernente la compensazione delle spese. La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza depositata in data 10 marzo 2009, rigettava entrambi gli appelli dichiarando compensate le spese del giudizio di appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'Agenzia affidato a cinque motivi il contribuente resisteva con controricorso. In prossimità dell'udienza il contribuente depositava memoria, insistendo per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 3, la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 10 del D.Lgs. numero 460 del 1997, sostenendo che tale norma stabilisce che per la richiesta iscrizione occorre che lo statuto o l'atto costitutivo dell'organizzazione prevedano espressamente come necessario l'uso dell'espressione organizzazione lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS nell'attività con la quale la fondazione si denomina verso gli altri, nelle comunicazioni da lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei utilizzati e che invece tale previsione è del tutto ignorata sia nello statuto che nell'atto costitutivo. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 5, il ricorrente denuncia motivazione omessa o insufficiente e si censura l'impugnata sentenza in quanto si è limitata ad affermare che la denominazione ONLUS si trova sia nell'atto di costituzione articolo 1 di tale atto che nello Statuto intestazione dello Statuto , senza spiegare in alcun modo perché si debba ritenere che tali previsioni rendano necessario l'uso dell'espressione organizzazione lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS nell'attività con la quale la fondazione si denomina verso gli altri, nelle comunicazioni da lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei utilizzati. Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 5, il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo. Afferma la ricorrente che la possibilità di considerare la resistente come ONLUS dipende anche dal fatto che l'atto costitutivo o lo statuto prevedano espressamente l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale e che la sentenza appellata si limita ad affermare apoditticamente che tale obbligo si trova nell'articolo 6, lett. d dell'atto di costituzione , laddove da questo articolo l'obbligo non risulta. Con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 3, il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 10 del D.Lgs. 460 del 1997, sostenendo che una fondazione che ha come scopo statutario la conservazione del panorama tradizionale dei tetti rurali e della sostanza architettonica tradizionale di complessi edilizi e fabbricati non possa dirsi - ai sensi dell'articolo 10 cit. - operare nel settore della tutela della promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico di cui alla legge numero 1089 del 1939. Con il quinto motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 5, il ricorrente denuncia difetto di motivazione su un fatto decisivo della motivazione in quanto la sentenza impugnata afferma apoditticamente la presenza della parola tradizionale nella parte sopra riferita dell'articolo 2 dello Statuto tale parola non verrebbe usata nello Statuto né in esso vi sarebbe alcun riferimento alla tradizione. I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere affrontati congiuntamente, sono fondati. Infatti, l'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, applicabile ratione temporis, prevede al comma 1, fra l'altro che Sono organizzazioni non lucrative di utilità , sociale ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente a lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori [omissis] 7 tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1. giugno 1939, numero 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, numero 1409 omissis i l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» . Orbene, sia la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano che la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano si limitano ad affermare che il requisito di cui trattasi sussiste per la semplice presenza nell'atto costitutivo e nello statuto della denominazione ONLUS peraltro neppure in forma estesa e la resistente aggiunge di avere in concreto adempiuto alla prescrizione di cui trattasi. Osserva il Collegio che la norma in esame non ha inteso solo prescrivere che nelle relazioni esterne la ONLUS si qualifichi come tale ma anche che tale comportamento sia previsto come obbligatorio nello statuto e nell'atto costitutivo, il che non è avvenuto nel caso di specie. E tale previsione è dalla legge considerata necessaria perché l'associazione possa legittimamente dirsi ONLUS e quindi avere diritto all'iscrizione nel registro unitario ONLUS. D'altra parte la norma in questione, non solo perché chiara nel suo significato ma anche in quanto prevede la possibilità per un ente di iscriversi ad un registro, quello delle ONLUS, dal quale discendono delle agevolazioni fiscali, non è suscettibile di una lettura più ampia in questo senso si è già espressa la Cassazione Cass. 25 ottobre 2017, numero 25292 , la quale, rilevando che l'articolo 13 bis, comma 1, del D.P.R. numero 641 del 1972, nel disciplinare le esenzioni, prevede che Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative , ha evidenziato la non suscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale quali sono quelle che definiscono il concetto di ONLUS. Gli altri tre motivi restano assorbiti. Si ritiene che le spese del giudizio di legittimità, nonché quelle del doppio grado di merito, possano essere integralmente compensate in considerazione della novità e della particolarità della vicenda. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente spese compensate.