La responsabilità del notaio per la certezza dell’identità del mutuatario e il valore dell’istruttoria della banca

È contrario a buona fede e correttezza il comportamento dell’istituto bancario consistente nel predisporre la documentazione necessaria per l’erogazione di un mutuo, tra cui anche i dati identificativi del mutuatario, per poi successivamente lamentarsi della relativa erronea identificazione da parte del notaio, a cui gli atti sono stati dalla banca stessa trasmessi ai fini del rogito, sulla base della carta d’identità apparentemente regolare.

Lo ha precisato la Cassazione con sentenza numero 13362/18, depositata il 29 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione di prime cure, accoglieva la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un notaio da parte della società bancaria volta ad ottenere il pagamento di una somma per i danni lamentati in conseguenza di un atto di mutuo ipotecario erogato in favore di un terzo, risultato poi inesistente. Il notaio era accusato di aver violato l’articolo 49 ord. not. per aver omesso di accertarsi dell’identità personale del predetto mutuatario. Contro detta pronuncia il notaio ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte d’Appello non abbia spiegato «perché il fatto notorio dell’istruttoria della banca sulla persona del mutuatario non valga a far nascere nel notaio la certezza sull’identità di cui che sottoscrive l’atto». Come dimostrare la certezza del notaio sull’identità? La Cassazione per risolvere la controversia ha ribadito i consolidati principi in materia secondo cui è richiesta la certezza del notaio circa l’identità personale delle parti, la quale può essere raggiunga anche al momento dell’attestazione, «con la valutazione di tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento e secondo le regole «di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale», nonché «sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formale tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché in quest’ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti». Inoltre, precisa la Corte che l’identificazione non può essere fondata solo sull’esame della carta d’identità, essendo un documento a fini di polizia e privo di «forza regolatrice generale». Il comportamento scorretto della banca. Ciò premesso gli Ermellini osservano che la banca per l’accogliere la richiesta di mutuo copie un’apposita istruttoria volta ai fini dell’an della stipulazione del contratto e in cui l’identificazione del soggetto mutuatario assume un ruolo logicamente fondamentale. Secondo i Giudici di legittimità è contrario a buona fede o correttezza ex articolo 1175 e 1375 c.c. il comportamento dell’istituto bancario consistente «nel predisporre la documentazione all’uopo necessaria contemplante anche l’indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui gli atti sono stati da essa stessa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell’apparente regolarità della carte d’identità». Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giungo 2017 – 29 maggio 2018, numero 13362 Presidente Travaglino – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 15/12/2014 la Corte d’Appello di Napoli, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla società Sara Assicurazioni s.p.a., in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Che Banca già Micos s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Napoli numero 95/2010, ha accolto la domanda proposta nei confronti del sig. M.A. di condanna al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di atto di mutuo ipotecario per l’importo di Euro 126.338,59 erogato in favore di tale sig. D.B.S. , risultato successivamente inesistente, dal medesimo nella sua qualità di notaio rogato asseritamente omettendo, in violazione dell’articolo 49 ord. not., di accertarsi dell’identità personale del predetto mutuatario. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con separati controricorsi la società Sara Assicurazioni s.p.a. e la società Che Banca già Micos s.p.a Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 L. numero 49 del 1913, come sostituito dall’articolo 1 L. numero 333 del 1976, 1176, 1218, 1223 c.c., in riferimento all’articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all’articolo 360, 1 co. numero 5, c.p.c Si duole non essersi dalla corte di merito spiegato perché il fatto notorio dell’istruttoria della banca sulla persona del mutuatario non valga a far nascere nel notaio la certezza sull’identità di colui che sottoscrive l’atto . Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modi di affermare con riguardo agli atti che richiedano la certezza del notaio in ordine all’identità personale delle parti, in difetto di conoscenza personale la norma di cui all’articolo 49 L. numero 89 del 1913 sull’ordinamento del notariato nel testo fissato dall’articolo 1 L. numero 333 del 1976 , in base alla quale il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell’attestazione, con la valutazione di tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento, rendendosi in caso contrario necessario il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretata nel senso che, nell’attestare l’identità personale delle parti il professionista deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché in quest’ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti v. Cass., 7/12/2017, numero 29321 Cass., 10/5/2005, numero 9757 . Si è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l’identità personale delle parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza anche al momento dell’attestazione, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, rispetto alle quali l’esibizione di una carta d’identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica v. Cass., 12/5/2017, numero 11767 . A tale stregua, l’identificazione non può essere fondata sul solo esame della carta d’identità o altro documento equipollente , ancorché formalmente ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità, l’esame di quest’ultima non potendo ritenersi sufficiente all’osservanza del suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d’identificazione a fini di polizia, privo di forza certificatrice generale v. Cass., 17/5/1986, numero 3274 . Orbene, come emerge dall’impugnata sentenza/nella specie il notaio non ha invero limitato il proprio controllo alla mera apparente regolarità dei documenti identificativi dell’identità dei comparenti ma ha proceduto altresì a verificare la corrispondenza dei dati identificativi della persona a quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca stessa . A tale stregua, atteso che in base all’id quod plerumque accidit la banca si determina ad accogliere la richiesta di mutuo all’esito di istruttoria svolta ai fini dell’an della stipulazione del contratto nella quale assume ruolo logicamente e necessariamente e indefettibilmente prodromica l’identificazione del soggetto mutuatario, si appalesa invero quantomeno contrario a buona fede o correttezza ex articolo 1175, 1375 c.c. il comportamento della medesima consistente nel predisporre la documentazione all’uopo necessaria contemplante anche l’indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa stessa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell’apparente regolarità della carta d’identità. Dell’impugnata sentenza assorbito il 2 motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito l’abbia direttamente condannato, erroneamente ritenendo rinunziata la domanda di garanzia spiegata nei confronti della compagnia assicuratrice pur in presenza dell’espressa dichiarazione in comparsa di costituzione e di risposta, nel giudizio di II grado, di riportarsi alle eccezioni, deduzioni difese e conclusioni tutte di cui agli atti difensivi del giudizio di primo grado s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1 motivo, assorbito il 2. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.