Chi paga un multa stradale non deve provvedere pure al bollo. Le contravvenzioni alle regole del traffico sono infatti esenti in modo assoluto da questa imposta.
Lo ha confermato il Ministero dell'Interno con la circolare numero 300/a/2881/16/127/34 del 21 aprile 2016. Il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni stradali è stato oggetto di una specifica risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, numero 25/E del 18 aprile 2016 . L'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha quindi diramato una nota divulgativa dell'importante decisione. Imposta di bollo di 2 euro? Le infrazioni amministrative stradali possono essere estinte pagando l'importo dovuto presso l'ufficio di polizia oppure anche in contanti direttamente all'agente, in determinati casi. Nel caso della polizia municipale, per le multe di importo superiore a 77,47 euro, veniva però spesso richiesto anche il pagamento di un imposta di bollo di 2 euro, in virtù dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.p.r. numero 642/1972 che assoggetta all'imposta, fin dall'origine, le fatture e le quietanze emesse dai Comuni per entrate di importo superiore a 77,47 euro. A parere dell'Agenzie delle Entrate tutte le quietanze di pagamento, emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione dei proventi contravvenzionali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della tabella allegata al d.p.r. numero 642/1972. Pertanto, specifica il Viminale, «non dovrà procedersi alla riscossione dell'imposta di bollo in occasione dei pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli articolo 202 co 2-bis e 207 cds effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie contemplate dal cds, se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l'ufficio di appartenenza dell'agente accertatore, in contante o con strumenti elettronici».
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