La stazione appaltante dovrebbe (deve!) emanare il ""provvedimento"" di ammissione ed esclusione dalle gare

La stazione appaltante ha omesso di adottare il provvedimento, che determina ammissioni ed esclusioni, previsto dall’articolo 29, comma 1, secondo periodo, d.lgs. numero 50/2016 ed ha, invece, riunito ammissioni ed aggiudicazione in un unico verbale, tra l’altro concluso non con la “proposta di aggiudicazione” ma con l’aggiudicazione provvisoria. Essendo mancata tale fase procedurale, inevitabilmente l’impugnazione proposta ha dovuto essere rivolta simultaneamente contro l’ammissione della controinteressata e l’aggiudicazione disposta a suo favore.

E’ quanto statuito dal TAR Toscana, sez. II, nella sentenza 23 marzo 2017, numero 454. L'importante intervento giurisdizionale. Si tratta di una pronuncia che si occupa di due tematiche indubbiamente al centro dell'attenzione degli analisti e degli operatori del nuovo Codice dei contratti. La prima, largamente più nota e fortemente controversa, attiene ai rapporti fra gestore uscente e principio di rotazione nei contratti sotto soglia. La seconda riguarda, invece, un “provvedimento”, che è stato scarsamente considerato ed analizzato, se non in chiave processuale. Si intende alludere al non opportunamente indagato «provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali», di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice. Come noto, la seconda parte della richiamata disposizione codicistica stabilisce che «al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 c.p.a., sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali». Tale provvedimento non risulta essere stato valorizzato sotto il versante sostanziale e costituisce merito della pronuncia in esame aver sviluppato tale percorso di indagine. Il Convitto nazionale Cicognini di Prato indiceva una procedura di gara per l’affidamento, per un triennio, della concessione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici. Alla procedura negoziata previa consultazione erano invitati a partecipare sette operatori economici, ma solo tre presentavano l’offerta. In conclusione delle operazioni di gara e dopo una valutazione della non anomalia dell’offerta, la concessione veniva definitivamente aggiudicata al precedente gestore Supermatic s.p.a., mentre la Cda Vending s.r.l si classificava al secondo posto. Quest'ultima impugna l'aggiudicazione, contestando primariamente l'aver consentito la partecipazione alla gara al gestore uscente in violazione del principio di rotazione, consacrato nell'articolo 36, comma 1, del Codice ed interpretato dall'ANAC nella Linea Guida numero 4/2016. Il TAR, prima di analizzare la questione della contestata violazione del principio di rotazione, esamina una problematica di non secondaria importanza, che può essere così sintetizzata la stazione appaltante non ha adottato il “provvedimento” contenente le ammissioni e le esclusioni, ma ha deciso le medesime “trattandole” nel verbale di proposta di aggiudicazione ex aggiudicazione provvisoria . In tal modo, non emanando il suddetto “provvedimento”, non può trovare applicazione il rito speciale e super accelerato, previsto dall'articolo 120, comma 2-bIis, c.p.a Il rito speciale appalti che stenta a decollare. Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce, all’articolo 204, talune significative novità sul rito processuale amministrativo in tema di contratti pubblici. Il citato articolo inserisce, all'interno del c.p.a., il richiamato comma 2- bis dell'articolo 120, il quale stabilisce che «Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di 30 giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della l. 28 gennaio 2016, numero 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività». Ora, il richiamato articolo 29, comma 1 del nuovo Codice appalti, prevede, come già illustrato, l'emanazione di uno specifico provvedimento di decisione delle ammissioni e delle esclusioni, da pubblicare sul profilo del committente nei successivi due giorni dalla sua adozione. Inoltre, il successivo articolo 76, comma 3, stabilisce che, contestualmente alla pubblicazione, prevista dal richiamato articolo 29, comma 1, «è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, []». Quindi, secondo il combinato disposto dei richiamati articoli del nuovo Codice, si ha quanto segue a la stazione appaltante deve adottare un provvedimento, contenente le decisioni di ammissione ed esclusione dalla procedura di gara b tale provvedimento deve essere pubblicato entro 2 giorni dall'adozione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” c la stazione appaltante deve, comunque e contestualmente alla pubblicazione sul sito, dare avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento tale comunicazione, a norma del comma 5 del citato articolo 76, deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento medesimo d chi intenda impugnare il provvedimento di ammissione di un altro concorrente, ovvero quello della propria esclusione deve proporre ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione di detto provvedimento sul sito della stazione appaltante e non dalla data di ricevuta comunicazione mediante PEC . Il profilo eminentemente sostanziale del provvedimento . Questo è lo scenario normativo, su cui interviene il TAR Toscana nella pronuncia in esame. I Giudici amministrativi evidenziano che il rito processuale applicabile nella concreta fattispecie è quello “ordinario”, come disciplinato dall’articolo 120 c.p.a. e non il rito “speciale”, previsto dal comma 2- bis della stessa disposizione introdotto dall’articolo 204, comma 1, d.lgs. numero 50/2016 . Ciò, per una ragione invero molto semplice non è stato emanato il “provvedimento” di ammissione e di esclusione ! . Infatti, le decisioni in materia di ammissione ed esclusione dalla procedura di gara, concretamente posta in essere, sono state assunte e consacrate nel verbale di aggiudicazione provvisoria e non nel provvedimento “autonomo”, di cui all’articolo 29, comma 1, del nuovo Codice. Il TAR, al riguardo, è estremamente chiaro «Pur essendo la gara in esame soggetta alle norme di cui al d.lgs. numero 50/2016 [], la stazione appaltante ha omesso di adottare il provvedimento che determina ammissioni ed esclusioni previsto dall’articolo 29, comma 1, secondo periodo del medesimo d.lgs. numero 50/2016 ed ha invece riunito ammissioni ed aggiudicazione in un unico verbale, tra l’altro concluso non con la “proposta di aggiudicazione” ma con l’aggiudicazione provvisoria». Fra l’altro, i giudici amministrativi con ironica severità evidenziano che la stazione appaltante non ha correttamente utilizzato la novella denominazione di “proposta di aggiudicazione”, prevista dall’articolo 32, comma 5, del nuovo Codice, ma il vetusto nomen di “aggiudicazione provvisoria”, previsto dal vecchio Codice. Al di là di tale precisazione, indubbiamente corretta, deve essere osservato che il rito processuale speciale non poteva conoscere applicazione, in quanto, non essendo stato emesso il “provvedimento”, «inevitabilmente l’impugnazione proposta ha dovuto essere rivolta simultaneamente contro l’ammissione della controinteressata e l’aggiudicazione disposta a suo favore». Considerazione indubbiamente più che fondata, in quanto il novello rito speciale, in materia di impugnazione contro esclusioni ed ammissioni, costituisce eccezione al regime “ordinario” del processo appalti e trova applicazione solo in presenza del più volte richiamato provvedimento. Conseguentemente, l’azione impugnatoria, posta in essere con il rito ordinario, viene ritenuta legittima e viene accolta, in quanto «è del tutto mancata l’emanazione e la pubblicazione del provvedimento recante l’individuazione degli ammessi e degli esclusi dalla procedura [] e, pertanto, alla parte ricorrente non è stata consentita altra scelta che proporre, con il ricorso relativo all’aggiudicazione della procedura, anche le questioni relative all’illegittima ammissione della controinteressata». Riflessioni. Orbene, dal discorso sinora condotto, di indubbio interesse dal punto di vista processuale, possono essere desunte anche inevitabili ed importanti argomentazioni di natura eminentemente sostanziale. Argomentazioni e riflessioni che hanno un notevole impatto anche sotto un profilo “pratico”, dal momento che delineano un approccio di lavoro, che dovrà necessariamente cambiare alla luce del nuovo Codice. Il “provvedimento”, previsto dall’articolo 29, comma 1, non può costituire una mera facoltà della stazione appaltante. Senza dubbio, anche in caso di omissione, l’ordinamento processuale contempla una tutela giurisdizionale in favore dei soggetti interessati. Infatti, non trovando luogo il rito speciale, trova applicazione il rito ordinario. Invero, se non si riconosce, almeno a livello teorico, un carattere di doverosità al “provvedimento”, potremmo assistere alla singolare e paradossale situazione in cui il rito speciale non verrà mai applicato. Mancando il provvedimento, non può aver spazio il rito speciale. Ma, è corretto non emanare il “provvedimento”? Sembrerebbe di no! Ed, infatti, l’articolo 29, comma 1, non sembra contemplare una mera facoltà. Quindi, il corretto modus agendi della stazione appaltante dovrebbe essere il seguente iniziata la celebrazione della gara, ultimata la fase di verifica dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, assunte le decisioni in merito alle ammissioni ed esclusioni, si dovrebbe si deve! consacrare siffatte decisioni in un autonomo “provvedimento”. Autonomo, in quanto, avente un contenuto decisionale, che viene anticipato e pubblicato prima della conclusione della gara medesima, cioè prima di pervenire alla formulazione della proposta di aggiudicazione. Certo, tale proposta non potrà che contemplare le decisioni di ammissione e di esclusione contenute nel “provvedimento”, nel senso che, in buona sostanza, saranno le medesime, anche sotto il profilo motivazionale. Ciò che, invero, appare evidente è che le decisioni in merito alle ammissioni ed esclusioni, una volta assunte, devono essere anticipate e “riversate” in uno specifico provvedimento il provvedimento previsto dall’articolo 29, comma 1. Provvedimento, che dovrà poi essere pubblicato, proprio per consentire l’attivazione del rito speciale.

TAR Toscana, sez. II, sentenza 15 – 23 marzo 2017, numero 454 Presidente Romano – Estensore Viola Fatto e diritto La società ricorrente partecipava alla procedura di gara per l’affidamento per un triennio della concessione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici indetta dal Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato, con determina a contrarre 30 giugno 2016 alla procedura erano invitati a partecipare sette concorrenti, ma solo tre presentavano effettivamente l’offerta. All’esito delle operazioni di gara e dopo una valutazione della non anomalia dell’offerta, la procedura era definitivamente aggiudicata dal provvedimento 25 novembre 2016 prot. 6673 del Dirigente scolastico-Rettore del Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato al precedente gestore Supermatic s.p.a., mentre la ricorrente si classificava al secondo posto. Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per 1 violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento ed imparzialità di cui agli articolo 97 e 98 della Cost., violazione e falsa applicazione articolo 36 d.lgs. 50/2016 e delle linee guida numero 4 dell’ANAC in relazione alla violazione del principio di rotazione, carenza assoluta di motivazione circa l’invito del gestore uscente, violazione della par condicio dei partecipanti 2 violazione e falsa applicazione articolo 97 e 164 del d.lgs. 19 aprile 2016, numero 50, eccesso di potere per macroscopiche illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione 3 violazione e falsa applicazione sotto ulteriore profilo articolo 167 d.lgs. 19 aprile 2016, numero 50, violazione e falsa applicazione principi di imparzialità, trasparenza, libera concorrenza 4 violazione dei principi, anche costituzionali, di trasparenza parità di trattamento ed imparzialità, in quanto l’apertura delle buste recanti l’offerta risulta essere avvenuta in seduta riservata 5 violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 e degli articolo 164 e ss. del d.lgs. 19 aprile 2016, numero 50 con il ricorso era altresì presentata istanza di accesso ex articolo 116, 2° comma c.p.a. alla documentazione relativa alla giustificazione della non anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata e domanda di tutela risarcitoria in forma specifica mediante aggiudicazione della procedura alla ricorrente o subentro nel contratto eventualmente stipulato. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e la controinteressata, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando la sola Supermatic s.p.a. eccezioni preliminari di inammissibilità del primo motivo di ricorso e irricevibilità della terza censura. Con ordinanza 24 gennaio 2017, numero 52, la Sezione accoglieva la domanda cautelare presentata con il ricorso, sospendendo l’esecuzione degli atti impugnati. In via preliminare, deve essere dichiarata l’improcedibilità sopravvenuta dell’istanza di accesso ex articolo 116, 2° comma c.p.a. essendo stata depositata in giudizio, ad opera delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata, la documentazione relativa alla giustificazione della non anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata. Sempre in via preliminare, deve poi rilevarsi, per quello che riguarda il rito applicabile alla presente controversia, come debba trovare applicazione il rito ordinario di cui all’articolo 120 c.p.a. e non il rito “speciale” previsto dal comma 2-bis della stessa disposizione introdotto dall’articolo 204, 1° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 Con la sentenza 14 febbraio 2017 numero 239, la Sezione ha, infatti, già rilevato come, “pur essendo la gara in esame soggetta alle norme di cui al d.lgs. numero 50/2016 ., la stazione appaltante ha omesso di adottare il provvedimento che determina ammissioni ed esclusioni previsto dall’articolo 29, comma 1, secondo periodo del medesimo d.lgs. numero 50/2016 ed ha invece riunito ammissioni ed aggiudicazione in un unico verbale, tra l’altro concluso non con la “proposta di aggiudicazione” ma con l’aggiudicazione provvisoria. Essendo mancata tale fase procedurale, inevitabilmente l’impugnazione proposta ha dovuto essere rivolta simultaneamente contro l’ammissione della controinteressata e l’aggiudicazione disposta a suo favore. Il neonato rito speciale in materia di impugnazione contro esclusioni ed ammissioni costituisce eccezione al regime “ordinario” del processo appalti a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex articolo 119 c.p.a. e, perciò, deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto T.A.R. Puglia – Bari I, 7 dicembre 2016 numero 1367 , e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. numero 50/2016 in caso contrario l’impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l’ammissione dell’aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia, come dedotto nel primo motivo, conseguenza del primo” T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2017 numero 239 . Anche nel caso che ci occupa è del tutto mancata l’emanazione e la pubblicazione del provvedimento recante l’individuazione degli ammessi e degli esclusi dalla procedura previsto dall’articolo 29, 1° comma, ult. periodo del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 e, pertanto, a parte ricorrente non è stata consentita altra scelta che proporre, con il ricorso relativo all’aggiudicazione della procedura, anche le questioni relative all’illegittima ammissione della controinteressata. Sempre continuando l’esame delle eccezioni preliminari, la Sezione ritiene di poter concludere per la legittimazione e l’interesse della ricorrente a proporre il primo motivo di ricorso. A questo proposito, non può, infatti, essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale che risulta peraltro sostanzialmente isolato che ammette la legittimazione e l’interesse a sollevare la violazione del principio di rotazione solo in capo ad un soggetto escluso dalla partecipazione alla gara in questo senso, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 16 gennaio 2015, numero 2015, sulla base della considerazione relativa al fatto che “la ratio del predetto principio di rotazione è in realtà a favore della concorrenza, obbligando la stazione appaltante ad invitare almeno cinque concorrenti, ben potendo evidentemente la platea dei partecipanti essere anche più ampia, purché non sistematicamente limitata soltanto ai medesimi, il cui ambito, una volta rispettato il principio di rotazione nella misura ivi indicata, può anche essere costituito da imprese che hanno partecipato alla medesima procedura in occasione di precedenti affidamenti” . Al contrario, appare preferibile l’indirizzo giurisprudenziale si veda, al proposito, T.A.R. Sicilia, Palermo sez. III, 27 luglio 2016, numero 1916 che ha ammesso la legittimazione e l’interesse del concorrente partecipante alla gara risultato non aggiudicatario ad impugnare l’aggiudicazione effettuata in violazione del principio di rotazione con tutta evidenza, si tratta, infatti, di orientamento giurisprudenziale più aderente alla ratio del principio di rotazione che è quella di evitare situazioni di “consolidamento” in capo al precedente gestore, ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche già invitati alla gara. Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un principio di “correzione” che opera anche all’interno della gara e non solo all’esterno come riduttivamente sostenuto da T.A.R. Lombardia, sez. IV, 16 gennaio 2015, numero 2015 i soggetti garantiti dall’applicazione del principio di rotazione sono pertanto anche i soggetti che abbiano preso parte alla gara, apparendo sostanzialmente ultroneo prospettare la necessità che l’ammissione alla gara del gestore precedente abbia imposto l’esclusione di un possibile concorrente non invitato alla procedura. Il primo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto. A questo proposito, appare sufficiente il richiamo del percorso argomentativo già prospettato in sede cautelare T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 24 gennaio 2017, numero 52 , con qualche precisazione originata dalle difese successivamente articolate dalla controinteressata in particolare deve rilevarsi a come la previsione dell’articolo 164, 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 peraltro richiamata dal bando di gara preveda l’applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice e, quindi anche dell’articolo 36 , sulla base di una valutazione di compatibilità “per quanto compatibili” b come, in questa prospettiva, l’omesso richiamo letterale del principio di rotazione nel corpo dei criteri di aggiudicazione delle concessioni previsti dall’articolo 30, 1° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 non escluda l’applicabilità del principio anche al settore delle concessioni, dovendo, al contrario, concludersi per il richiamo implicito dello stesso, attraverso il riferimento più generale al principio di “libera concorrenza” di cui il principio di rotazione costituisce espressione, in considerazione della sua finalizzazione a soddisfare “l’esigenza della maggiore apertura al mercato senza comprimere, oltre i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente” T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 9 giugno 2016, numero 372 c come pertanto la disciplina del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 e degli atti attuativi in materia di applicazione del principio di rotazione debba essere considerata compatibile ed applicabile anche alle concessioni d come le previsioni dei punti 3.3.1. e 3.3.2. della delibera 26 ottobre 2016, numero 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione linee guida numero 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» appaiano riservate alla procedura di affidamento diretto di cui all’articolo 36, 2° comma lett. a del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 e pertanto non possano essere direttamente applicate alla fattispecie e come, al contrario, la fattispecie debba essere riportata alla previsione di cui all’articolo 36, 2° comma lett. b del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 e del punto 4.2.2. della già citata delibera 26 ottobre 2016, numero 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione che ribadisce come la Stazione appaltante sia “tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento” f come la documentazione di gara non rechi alcuna motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell’ammissione alla procedura del precedente gestore e come, pertanto, risulti sostanzialmente violata la disciplina delle linee guida sopra richiamate che, al di là di ogni considerazione in ordine alla natura cogente delle previsioni, appaiono applicabili alla fattispecie in virtù della natura specificativa del principio di rotazione di cui all’articolo 36, 1° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 g come, nel caso di specie, l’invito ad un numero di operatori economici 7 maggiore di quello minimo 5 previsto dall’articolo 36, 2° comma lett. b del d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50 escluda che possa essere ravvisata, nella fattispecie, l’ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato h come anche la documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata successivamente all’intervento dell’ordinanza cautelare evidenzi un contesto partecipativo che investe un numero di operatori economici che risulta abbastanza ampio già la memoria conclusionale della controinteressata ne individua almeno cinque, individuati nei normali “frequentatori” delle aule del T.A.R. e, comunque, tale da non integrare l’ipotesi della ridotta presenza di operatori sul mercato. L’accoglimento del primo motivo di ricorso espressamente ritenuto assorbente delle altre censure proposte dalla stessa ricorrente permette di prescindere dall’esame delle altre censure, che risultano comunque assorbite dalla necessità di rinnovare la procedura a decorrere dalla fase degli inviti alla gara. A differenza di quanto ritenuto da T.A.R. Sicilia, Palermo sez. III, 27 luglio 2016, numero 1916 che ha disposto l’aggiudicazione della procedura alla seconda classificata , la Sezione ritiene poi che la previsione del punto 4.2.2. della già citata delibera 26 ottobre 2016, numero 1097 che prevede una valutazione della Stazione appaltante, ovviamente assistita da congrua motivazione, in ordine all’eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura il precedente gestore e non l’automatica esclusione dello stesso dalla procedura imponga la sostanziale necessità di rinnovare la gara a partire dalla fase degli inviti, da ripensare integralmente alla luce di quanto sopra rilevato. L’accoglimento della domanda di tutela in forma specifica mediante aggiudicazione della procedura di gara proposta dalla ricorrente trova pertanto ostacolo nella necessità di rinnovare integralmente la procedura e non può pertanto trovare accoglimento. La sostanziale novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto a dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di accesso ex articolo 116, 2° comma c.p.a. b accoglie l’azione impugnatoria e, per l’effetto, dispone l’annullamento di tutti gli atti di gara, a partire dalla fase degli inviti alla gara c respinge le altre domande proposte dalla ricorrente. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.