I medici devono essere discreti: vietato divulgare notizie sulla salute e religione dei pazienti

Ricoverare coattivamente, in assenza di un ordine giudiziario, una persona, già affetta da disturbi mentali ed appartenente ad una setta, per correggere” le sue convinzioni religiose costituisce una violazione della libertà religiosa ex art. 9 Cedu. Le leggi interne ed internazionali impongono ai medici ed all’ospedale la massima riservatezza non possono divulgare a terzi familiari, datore di lavoro, media etc. informazioni sulla salute dei pazienti, ivi comprese quelle attinenti alla loro vita sessuale ed integrità morale. Violato l’art. 8 Cedu.

È quanto sancito dalla CEDU, sez. IV, nel caso Mockutè c. Lituania ric.66490/09 del 27 febbraio 2018. Il caso. Su volere della famiglia, la ricorrente fu ricoverata diverse volte coattivamente perché appartenente a varie sette ed affetta da paranoia, malgrado l’elevato livello culturale. Nel 2003 ebbe un crollo per una serie di concomitanze aderì al movimento religioso di Osho, fondato, tra l’altro, sulla meditazione dinamica, ebbe un sinistro, subì la perdita del padre e poco dopo anche del lavoro a causa della sua salute precaria. Fu infine ricoverata coattivamente dopo aver dato in escandescenze nuda sul balcone. Durante il ricovero fu trasmesso sulla televisione di Stato un documentario in cui si screditava il movimento religioso ed il suo centro di meditazione di Vilnius, accusandolo di vari comportamento contrari alla morale, mostrando immagini della ricorrente ed interviste a sua madre ed ai suoi medici che suffragavano le tesi del cronista. In prime cure le fu riconosciuto un indennizzo per le violazioni della libertà religiosa, della privacy e per aver subito un trattamento inumano ex art. 3 Cedu per l’illiceità del ricovero e la conseguente limitazione di libertà. Nei successivi gradi fu ravvisata solo quest’ultima deroga e dovette restituire l’indennizzo. Quadro normativo internazionale. Dalle norme internazionali in materia sostanzialmente in linea con quelle interne , si desume che i disabili ed i pazienti psichiatrici, trovandosi in uno stato di particolare debolezza, inferiorità ed impotenza sono degni di più serie tutele e che i medici hanno un dovere, anche etico, di riservatezza non potendo rilevare dati attinenti alla salute del paziente senza il suo consenso o l’ordine di un giudice Convenzione Onu sui diritti dei disabili, Raccomandazioni del Parlamento del COE numero 1235/94 e del Consiglio dei ministri del COE numero 10/04 sulla tutela ed i diritti delle persone affette da disturbi mentali e dei pazienti psichiatrici . Inoltre dal report del Comitato permanente sulla tortura CPT del 2014 sono emerse molte criticità sull’assistenza, cura, sicurezza e sul monitoraggio del trattamento e della conservazione dei dati dei pazienti dell’ospedale psichiatrico di Vilnius ove era ricoverata illegalmente la ricorrente. Oneri di riservatezza e tutela del paziente. Questi stretti oneri di riservatezza sono volti a preservare lo Stato da azioni di responsabilità dovute alle azioni ed/od omissioni in primis a deroghe alla Cedu delle strutture e dei dipendenti pubblici e ad inspirare la fiducia della collettività nella professione e nel SSN. La fiducia è essenziale per ottenere dal paziente il maggior numero d’informazioni utili per la sua corretta anamnesi e questi deve fornire il consenso informato alle cure, salvo che non sia stato dichiarato incapace ed/od in pericolo imminente in questo caso provvederanno le autorità sanitarie a scegliere il piano terapeutico . Rientra nei doveri di vigilanza e di monitoraggio dell’ospedale impedire che vengano fornite tali notizie senza un’autorizzazione del paziente e/o l’espresso ordine dell’autorità giudiziaria. Tali doveri si estendono anche ad informazioni sulla vita sessuale del paziente e sulla sua integrità morale specialmente se, come nella fattispecie, sono strettamente connesse alla sua salute. La CEDU ricorda che la sua prassi costante ha sanzionato come violazione della privacy la divulgazione di questi dati sensibilissimi ai familiari, ai media, all’Ufficio delle assicurazioni sociali o di un Ministero e quindi ad un’ampia platea di funzionari pubblici anche sotto l’aspetto del mancato monitoraggio sul trattamento e la conservazione degli stessi Surikov c. Ucraina del 26/1/17, L.H. c. Lettonia del 29/4/14 e Z. c. Finlandia del 25/2/97 . Nella fattispecie sono stati palesemente violati tutti questi doveri e norme come sopra ricordato e non è stato rispettato nemmeno il dovere di tutelare maggiormente l’onore, la dignità e la reputazione dei pazienti disabili o malati di mente. Si è liberi anche di appartenere ad una setta. L’art. 9 tutela le libertà di pensiero, coscienza e di religione anche in senso negativo , diritti fondamentali che giocano un ruolo chiave in una società democratica. Nella fattispecie, come anche denunciato dal report del CPT, la ricorrente era stata ricoverata coattivamente in assenza di un ordine giudiziario, non aveva alcuna libertà, come anche i degenti volontari” e non poteva professare le sue credenze religiose come era suo diritto Chiesa di Scientology di San Pietroburgo ed altri c. Russia del 2/10/14 . Il ricovero era volto ad una vera e propria riprogrammazione” per farle abbandonare la psico-setta per la Lituania il movimento di Osho è tale, non riconoscendolo come religione cui aveva aderito, asseritamente considerata fonte della sua psicosi. È, perciò, palese come il ricovero coatto fosse illegale per quanto sopra detto ed in netta violazione delle norme interne ed internazionali. C’è stata un’arbitraria, illegittima e sproporzionata interferenza nella sua libertà religiosa e nella sua privacy.

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