Illegittima la dichiarazione di estinzione del giudizio se l’avvocato è deceduto

Il decesso del difensore determina l’automatica interruzione del processo e tale evento comporta la preclusione di ogni ulteriore attività, pena la nullità degli atti successivi, con la conseguenza che la nullità della sentenza d’appello può essere dedotta, anche per la prima volta, nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 790/18, depositata il 15 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli, in seguito alla mancata comparizione del difensore dell’appellante sia alla prima udienza che a quella calendarizzata per il rinvio ex artt. 309 e 181 c.p.c., dichiarava con decreto estinto il giudizio e cancellava la causa dal ruolo. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’appellante propone ricorso per cassazione, denunciando l’illegittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio, in considerazione dell’avvenuto decesso del proprio difensore di fiducia precedentemente alla data fissata per la prima udienza. Il decesso del difensore. Il Supremo Collegio ribadisce un principio consolidato all’interno della giurisprudenza di legittimità, per cui la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale una parte si costituisce nel giudizio di merito comporta, automaticamente, l’interruzione del processo, a nulla rilevando la conoscenza di tali circostanze da parte del giudice o delle parti. Ciò comporta, la preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità, a norma dell’art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’art. 383 c.p.c., dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo . La Corte dunque accoglie il ricorso e cassa con rinvio il decreto impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2017 – 15 gennaio 2018, n. 790 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1283 del 2016 pubblicata il 30 marzo 2016 , sulla base della mancata comparizione del difensore, dell’appellante Siderurgica Innovativa Meridionale srl, all’udienza del 27 gennaio 2016, ed a quella successivamente calendarizzata per il rinvio ex artt. 309 e 181 cod. proc. civ., ha dichiarato estinto il giudizio ed ha cancellato la causa dal ruolo. Avverso tale provvedimento ricorre, per cassazione la predetta società Siderurgica, con un unico mezzo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 301, 309, 181 e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello disposto nei sensi anzidetti benché il difensore della parte era deceduto fin dal omissis . La Banca MPS SpA ha resistito con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione essendo scaduto il termine il 29 ottobre 2016 e la sua infondatezza. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive da parte della ricorrente. Il ricorso è manifestamente fondato. La doglianza - esclusa la fondatezza dell’eccezione di tardità dell’impugnazione, perché computabile a mesi e perciò essendo tempestiva la notificazione del ricorso eseguita il 31 ottobre 2016 essendo il trenta domenica - è manifestamente fondata, alla luce del principio di diritto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 2007 , a cui vien data continuità anche in questa sede, secondo cui la morte, come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito , determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento , con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi è della sentenza con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità, a norma dell’art. 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo. . Infatti, il difensore della parte come si rileva dal certificato di morte in atti è deceduto prima dell’udienza del 27 gennaio 2016 e di quella successivamente tenutasi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. , sicché ricorre esattamente il caso di cui al principio richiamato. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato, in applicazione di tale principio di diritto, con rinvio della causa anche per le spese di questa fase del giudizio - alla stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Catania, in diversa composizione.