L’avvocato non si dilunghi: in G.U. il decreto del Segretariato generale della giustizia amministrativa

Il decreto 22 dicembre 2016 del Segretariato generale della giustizia amministrativa, dal titolo “Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo”, è stato pubblicato in G.U. numero 2 del 3 gennaio 2017. Con esso il Presidente Pajno impone la sinteticità e semplicità nella stesura degli atti processuali.

Il decreto 22 dicembre 2016 del Segretariato generale della giustizia amministrativa, pubblicato in G.U. numero 2 del 3 gennaio 2017, è finalizzato a sveltire i procedimenti amministrativi e, di conseguenza, alleggerire la macchina processuale. Chiarezza, semplicità e sinteticità. Per tutte le controversie future si applicherà la nuova disciplina contenuta in questo decreto, che prescrive le dimensioni massime consentite negli atti processuali, al fine di facilitare la consultazione e quindi rendere più scorrevoli i procedimenti. Il decreto contiene addirittura il numero di caratteri spazi esclusi entro cui l’avvocato dovrà tenersi, nonché la dimensione del font e l’interlinea consigliato. I caratteri massimi utilizzabili sono elencati, con limiti diversi per i diversi atti, all’articolo 3, comma 1 si va da un minimo di 10000 ad un massimo di 70000 come nel caso degli atti del rito ordinario e negli appalti . Sono da evitare anche le operazioni di copia-incolla, che portano alla riproduzione di parti degli atti impugnati, riducendone ulteriormente la lunghezza. Superamento dei limiti. In alcuni casi è consentito infrangere i succitati limiti, ma la valutazione è rimessa al Presidente del Consiglio di Stato, o dei tribunali amministrativi regionali come nel caso della Sicilia, Trento e Bolzano , oppure “dal magistrato a ciò delegato”, ex articolo 5 e 6. del decreto.

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