La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dal fatto può trovare applicazione anche in riferimento ai reati tributari per i quali sia prevista una soglia di punibilità, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 51597/17, depositata il 13 novembre. La vicenda. Un imprenditore, indagato per omesso versamento di ricevute certificate, veniva attinto da sequestro preventivo, su provvedimento del GIP, in relazione alla somma di circa 145mila euro, ritenuta profitto illecito conseguito dal reato contestato per un importo di 150.369 euro . Il Tribunale del riesame, escludendo l’applicabilità dell’articolo 131-bis c.p., rigettava l’istanza dell’imputato che impugna la decisione in Cassazione. Tenuità del fatto. La causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis c.p. invocato dal ricorrente trova applicazione anche in relazione a reati tributari per i quali sia prevista una soglia di punibilità in relazione ad una valore che per la fattispecie rilevante nel caso in oggetto è di euro 150mila . Sul tema la giurisprudenza ha infatti affermato che, in materia di omesso versamento IVA, la norma citata è applicabile ma solo per le omissioni di ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità e ciò in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato predeterminato dal legislatore con la fissazione di una specifica soglia di rilevanza penale. Il ricorso trova dunque accoglimento in quanto il Giudice del riesame ha negato l’applicazione della causa di non punibilità solo in relazione alla rilevanza dei beni giuridici tutelati e senza esaminare la concreta lesione posta in essere dalla condotta del ricorrente. Il provvedimento impugnato viene dunque annullato con rinvio al Tribunale che dovrà valutare l’applicabilità dell’articolo 131-bis c.p. «mediante una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dall’entità del danno o del pericolo Cass. numero 13681/16 ».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 giugno – 13 novembre 2017, numero 51597 Presidente Cavallo – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 settembre 2016 il Tribunale di Perugia, in sede di riesame ha rigettato l’istanza proposta da I.A. , avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale avente ad oggetto la somma di Euro 144.568,00 Euro, ritenuta profitto illecito conseguito dal predetto indagato del reato di cui all’articolo 10 bis d.lgs numero 74 del 2000, profitto dell’importo di Euro 150.369, delle quali versate Euro 440,51, ritenendo, tra le altre argomentazioni, che il fatto non potesse essere ricondotto alla causa di non punibilità per lieve entità ex articolo 131 bis c.p. 2. Avverso l’ordinanza l’indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi 1 Violazione di legge ex articolo 606 lett. b ed e c.p.p., in relazione all’articolo 10 bis d.lgs numero 74 del 2000, ed all’articolo 131 bis c.p., mancanza e contraddittorietà della motivazione il Tribunale pur avendo dato atto che il superamento della soglia di punibilità, indicato dalla norma in 150.000 Euro, è minimo ha poi affermato contraddittoriamente che il danno all’erario non è esiguo. Ma recentemente le Sezioni Unite con la sentenza numero 13681 del 2016 hanno affermato la possibilità di applicare l’articolo 131 bis c.p. anche alle fattispecie che prevedono soglie di punibilità 2 Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla legge extrapenale di cui all’articolo 25 D.P.R. 600/73, quanto alla natura della prestazione lavorativa svolta dalla sig. C. , che invece può essere qualificata come una collaboratrice occasionale. Considerato in diritto 1. Va rilevato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice così, Sez. 6, numero 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893, SSUU., numero 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692 in precedenza, con la sentenza Sez. U, numero 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in procomma Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta . Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento in tal senso, Sez. 6, numero 7472 del 21/1/2009, P.M. in procomma Vespoli e altri, Rv. 242916 Sez. 6, numero 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565 Sez. 4, numero 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104 . 2. Pertanto, nel caso di specie, il motivo che può essere preso in considerazione afferisce unicamente ai profili segnalati di erronea applicazione del disposto di cui all’articolo 131 bis c.p., rispetto alla fattispecie per la quale è stato adottato il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente. A tale proposito è ben vero che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis c.p., può essere applicata anche ai reati tributari, per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un valore. Questa Corte ha affermato il principio, in materia di omesso versamento IVA, che essa causa è applicabile, ma soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nel determinare la soglia di rilevanza penale cfr. Sez. 3, numero 13218/2016 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570 3. Il Tribunale delle cautela ha negato l’applicazione della invocata causa di non punibilità ex articolo 131 bis c.p., unicamente sulla rilevanza dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, senza avere svolto alcun esame sulla concreta lesione posta in essere con il reato e senza aver tenuto conto che la soglia nella fattispecie di cui trattasi costituisce il confine della insussistenza, rectius irrilevanza a fini penali del danno provocato all’Erario con il mancato versamento di quanto dovuto. 4. Pertanto il motivo deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Perugia, dovendo il Collegio della cautela reale effettuare nuovamente una valutazione sulla invocata tenuità del fatto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’articolo 131 bis c.p., mediante una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo vedi S.U. numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 , considerando altresì le linee tracciate dalla giurisprudenza sopra menzionata in tema di reati tributari. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.