Il COA di Milano sull’efficacia del parere di congruità delle parcelle

In riferimento al rigetto da parte del Tribunale di Roma della domanda di emissione di un decreto ingiuntivo per compensi professionali avanzata da un avvocato e corredata dal parere dell’Ordine, il COA di Milano ha approvato una delibera in tema di validità ed efficacia del parere di congruità rilasciato dall’Ordine degli Avvocati sulle parcelle professionali.

La delibera è stata approvata dal COA di Milano nella seduta del 24 maggio a seguito del rigetto, da parte del Tribunale di Roma decreto n. 15707/18 , della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo avanzata da un avvocato per l’ottenimento del proprio compenso, istanza corredata dal parere dell’Ordine professionale. Il Tribunale capitolino motiva la decisione sul rilievo che la normativa di legge art. 636 c.p.c. non sarebbe ulteriormente applicabile in quanto strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato dall’art. 9 della legge 27 del 2012” . Abrogazione delle tariffe. La delibera sottolinea che l’abrogazione delle tariffe determina effetti solo sui criteri di determinazione dei compensi, ma non sulla funzione attribuita all’Ordine di esprimere pareri sulla loro liquidazione, e ciò ora sulla base dei parametri che hanno sostituito le tariffe e che la potestà dei Consigli dell’Ordine di dare pareri formali e vincolanti è riconosciuta più volte dalla nuova legge professionale entrata in vigore successivamente al d.l. n. 1/12 che all’art. 29, comma 1, lett. l e all’art. 13, commi 6 e 9 ha inteso mantenere tale prerogativa in capo agli Ordini . Posto che, in tema di ammissibilità della domanda di decreto ingiuntivo e relativa emissione, sia l’art. 633, comma 1, n. 2 che l’art. 636, comma 1, primo periodo, non fanno alcun riferimento alle tariffe – la cui abrogazione risulta dunque indifferente a tal fine -, il COA di Milano afferma che non può essere contestata la validità e l’efficacia del parere espressamente dato dai Consigli dell’Ordine nel rapporto tra avvocato e cliente a norma di legge art. 13, comma 9 lpf. e ciò anche in conformità con quanto già espresso al riguardo dal Consiglio nazionale forense . In conclusione, la delibera firmata dal Presidente Danovi afferma all’unanimità il potere-dovere degli Ordini forensi di rilasciare i pareri di congruità , chiedendo la corretta applicazione da parte dell’autorità giudiziaria della legge in riferimento all’emissione di decreti ingiuntivi.

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