La targa di prova serve a poco per meccanici e rivenditori

Prima di utilizzare un veicolo usato semplicemente munito con targa di prova meglio verificare bene la regolare copertura assicurativa del mezzo, nonché la conformità del veicolo anche alla prescritta revisione periodica.

Queste carenze non sono infatti ammesse per circolare in regola semplicemente esponendo una targa di prova. Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con l'inedito parere numero 300/a/2698/18/105/20/3 del 30 marzo 2018. La fattispecie. Alcune associazioni di categoria hanno richiesto chiarimenti alla Prefettura di Arezzo a seguito di spiacevoli episodi occorsi ai loro associati con l'utilizzo stradale di mezzi non assicurati muniti di targa di prova. L'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha quindi diramato indicazioni puntuali che confermano l'operato severo della polizia. L'autorizzazione alla circolazione in prova dei veicoli, specifica innanzitutto la nota, ha il solo scopo di evitare di munire di una carta di circolazione un mezzo non immatricolato che deve circolare per strada per determinate esigenze. Il d.P.R. numero 474/2001, che ha modificato anche l'articolo 98 codice stradale, specifica la nota centrale, prevede infatti che per determinate prove tecniche alcuni veicoli possono circolare muniti di targa di prova anche senza essere stati immatricolati. «Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione o quant'altro». In pratica, quindi, risulta fortemente irregolare la circolazione di un veicolo immatricolato ma non revisionato o non assicurato munito di una semplice targa di prova. Lo conferma anche la Cassazione, in ultimo con la sentenza, sez. VI Civile, numero 26074/2013, che ha ribadito il principio secondo il quale «un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa di prova».