L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 35/E pubblicata il 7 maggio, ha risposto ad un interpello relativo alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi della l. numero 247/2012. Le Entrate hanno chiarito che, costituendo attività d’impresa, anche le società tra avvocati sono soggette al pagamento di IRES ed IRAP.
«Una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione». Questa la precisazione contenuta nella risoluzione 35/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, con la quale viene fornita risposta ad un quesito in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati. Il quesito. L’istante riteneva che una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato dovesse adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali, con il conseguente assoggettamento ad IRES e IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha risposto in maniera concorde con il parere dell’istante l’esercizio della professione svolta in forma societaria costituisce, dunque, attività d’impresa. Società tra avvocati. La professione di avvocato, in virtù dell’articolo 4-bis l. numero 247/2012, può essere esercitata in forma societaria. In particolare, la forma adottabile è quella della società di persone, di capitali o cooperativa iscritta in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società medesima. I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati ed infine i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Pur restando fermo il principio della personalità della prestazione professionale, le Entrate precisano che «l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale». Sul piano fiscale dunque «alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articolo 6, ultimo comma, e 81 TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a e b del comma 1 dell’articolo 73, comma 1, lettere a e b , da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa». Tratto da fiscopiu.it
PP_FISCO_18EntrateRis35_s