Commercialisti: diffide per mancata comunicazione della PEC

Il CNDCEC scrive agli Ordini per sollecitare l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Semplificazioni Informativa CNDCEC 31 agosto 2020 numero 98 .

In forza delle nuove disposizioni del Decreto Semplificazioni, in vigore dallo scorso 16 luglio, il professionista che non comunica il proprio indirizzo PEC “domicilio digitale”3 all'Ordine di appartenenza è soggetto a diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e, in caso di mancata ottemperanza, viene sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale articolo 37 d.l. numero 76/2020 . Il CN ha scritto a tutti gli Ordini per sollecitare l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio Informativa CNDCEC del 31 agosto 2020, numero 98 . I Consigli territoriali vengono dunque invitati a formulare apposita diffida ad adempiere all'obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC, informandoli altresì che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla segnalazione dell'inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell'apertura del procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale. La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell'elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante articolo 16 comma 7-bis DL 185/2008 . Fonte mementopiu.it

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