Polizia locale in cerca d'autore per il trattamento dei dati

Anche la polizia municipale può agire in deroga al codice privacy limitatamente allo svolgimento di particolari attività di indagine. Ma non c'è traccia di queste prerogative nel provvedimento adottato a norma del codice sul trattamento dei dati personali.

Lo ha evidenziato il d.P.R. gennaio 2018, n. 15/2018, Regolamento a norma dell'art. 57 d.lgs. n. 196/2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia, da organi, uffici o comandi di polizia”, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2018. L'art. 57 del codice privacy richiede l'adozione di un decreto ad hoc recante l'individuazione delle modalità di trattamento dei dati personali per finalità di polizia che ai sensi dell'art. 53 del codice risultano affrancati da numerose formalità. Il regolamento innanzitutto non riguarda i trattamenti effettuati per finalità amministrative. Ovvero per la maggior parte delle attività di polizia locale. Varchi lettura targhe. L'art. 9 disciplina la possibilità per gli organi di polizia di acquisire dati collegandosi alle banche dati pubbliche e private estranee alle forze dell'ordine. È il caso dei varchi lettura targhe in dotazione alla polizia locale ad ai Comuni. Sui tempi per la conservazione dei dati per finalità di polizia il dispositivo risulta molto flessibile, in conformità alle diverse esigenze investigative in atto. L'art. 12 dedicato alla comunicazione dei dati tra le forze di polizia esclude a priori dal collegamento la polizia locale, nonostante le diverse indicazioni contenute nella legge n. 48/2017, di conversione del d.l. n. 14/2017. E questo aspetto riverbera pesantemente per esempio nelle modalità di collegamento dei varchi lettura targhe di proprietà comunale con il CED nazionale dei veicoli rubati. Attenzione alla diffusione delle immagini personali. Il regolamento lo consente solo se la persona ha espresso il proprio consenso o se è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica ovvero se è giustificata da necessità di giustizia o di polizia. L'art. 22 tratta specificamente della videosorveglianza. L'utilizzo di questa tecnologia per finalità di polizia è scontato a condizione che non comporti una ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali. Ma la maggior parte degli impianti di videosorveglianza sono di proprietà comunale e questa norma non trova dunque applicazione diretta, eccetto il caso in cui l'amministrazione abbia sottoscritto un patto per la sicurezza urbana integrata. A tal proposito sarà molto interessante osservare l'imminente recepimento della direttiva Ue 2016/680 che riguarda i dati trattati dalle pubbliche amministrazioni ai fini di prevenzione, accertamento e perseguimento dei reati. Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed attende il via libera formale in queste settimane.

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