La particolare tenuità del fatto riconosciuta all’imputato non esclude la responsabilità della società

L’applicazione della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto nei confronti dell’imputato persona fisica, non esclude automaticamente la responsabilità della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il reato fu commesso.

E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 9072/18, depositata il 28 febbraio. La vicenda. Il Tribunale di Grosseto dichiarava la non punibilità ex articolo 131-bis c.p. degli imputati e dichiarava l’assenza di responsabilità della società alla quale era contestato l’illecito di cui all’articolo 5 d.lgs. numero 231/2001. La Procura generale presso la Corte d’Appello di Firenze propone ricorso per cassazione sollevando la questione giuridica relativa alla configurabilità della responsabilità dell’ente ex d.lgs. numero 231/2001 nell’ipotesi di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato. Accertamento della responsabilità dell’ente. Sottolineando la mancanza di una disciplina esplicita nell’ambito del d.lgs. numero 231/2001, essendo l’articolo 131-bis c.p. intervenuto successivamente ed in assenza di un aggiornamento dell’articolo 8 d.lgs. numero 231/2001, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità degli enti, «in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso». Tale accertamento deve essere condotto sulla base di un’opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, posto che l’applicazione dalla causa di esclusione della punibilità in capo all’imputato non esclude la potenziale responsabilità dell’ente in via astratta. Il giudice non può, in conclusione, utilizzare condurre tale accertamento automaticamente in base alla sola decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica. In conclusione, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 novembre 2017 – 28 febbraio 2018, numero 9072 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017 dichiarava non punibile, ex articolo 131 bis cod. penumero , P.D. , M.G. , L.A. e S.B. dal reato loro ascritto articolo 110, cod. penumero e 256, comma 1, lettera A, d. lgs 152/2006 commesso il omissis e dichiarava l’assenza di responsabilità della società Ficulle Lucas C. s.a.s. per l’illecito amministrativo contestato articolo 5, comma 1, lettera A e lettera B, e 25 undecies, lettera B, numero 1, d. lgs. 231/2001, in dipendenza dal reato suddetto perché lo stesso non sussiste. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero 2. 1. Violazione di legge, articolo 8 e 66, d. lgs. 231/2001. L’applicazione dell’articolo 131 bis, cod. penumero è irrilevante per l’applicazione delle sanzioni all’ente invero, la particolare tenuità del fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. Il problema posto dal ricorso della Procura Generale, presso la Corte di appello di Firenze, riguarda una questione di puro diritto, ovvero la responsabilità dell’ente, per il d. lgs. numero 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato. La materia non trova un’esplicita regolamentazione normativa. Per l’articolo 8, d. lgs. 231/2001 1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando a l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile b il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è previstala sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia . La norma non prevede l’applicazione dell’articolo 131 bis, cod. penumero poiché la relativa disciplina è intervenuta dopo d. lgs. 16 marzo 2015, numero 28 senza nessun intervento di aggiornamento all’articolo 8, d. lgs. 231/2001. Le soluzioni al problema sono due. 3. 1. Una prima ricostruzione normativa, basata sulla lettera del citato articolo 8, d. lgs. 231/2001, consiste nel ritenere l’esclusione della responsabilità dell’ente, a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, poiché l’articolo 8, d. lgs. 231/2001 non ricomprende espressamente le cause di non punibilità come quella dell’articolo 131 bis, cod. penumero tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dell’ente È questa la soluzione offerta dalla decisione impugnata . 3. 2. Altra soluzione, invece, consiste nel ritenere irragionevole una responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato espressamente lettera b, articolo 8, comma 1, d. lgs. 231/2001 e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile. Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche nelle ipotesi di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilità dell’ente deve effettuarsi, sia pure con accertamento della sussistenza del reato In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’articolo 8, comma primo, lett. b d. lgs. numero 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato Sez. 6, numero 21192 del 25/01/2013 - dep. 17/05/2013, Barla e altri, Rv. 25536901 . La sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex articolo 131 bis, cod. penumero pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio non punibilità non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un’affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica in dottrina si è utilizzata l’espressione cripto condanna . Del resto la sentenza che applica la particolare tenuità deve iscriversi nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo di danno - articolo 651 bis, cod. penumero 4. Quello che, invece, non è possibile affermare, è una diretta incidenza giudicato della sentenza di applicazione dell’articolo 131 bis, cod. penumero nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica. Infatti l’articolo 651 bis, cod. proc. penumero limita l’effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. L’interprete non può estendere l’effetto di giudicato se non previsto espressamente dalla legge. Si violerebbe il diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile. 5. Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’articolo 131 bis, cod. penumero non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica . P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Grosseto.