Il mutuo fondiario utilizzato per il ripianamento del passivo pregresso può essere oggetto di azione revocatoria

Laddove il mutuo ipotecario risulti stipulato dalle parti a copertura di un’esposizione debitoria pregressa del mutuatario, poi fallito, il curatore può impugnare l’intera operazione per sentirne dichiarare l’inefficacia.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 4513/18, depositata il 26 febbraio. La vicenda. Un istituto bancario impugna in Cassazione il decreto con cui il Tribunale di Pordenone aveva respinto il reclamo avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento di una s.p.a. che aveva ammesso in via chirografaria il credito vantato dalla banca per un mutuo fondiario. Il Tribunale considerava revocabile la sola ipoteca iscritta nel periodo sospetto, negando dunque l’ammissione del credito in via privilegiata ed escludendo che l’intera operazione di trasformazione del credito fosse revocabile, nulla o simulata. Veniva inoltre esclusa la nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, circostanza di cui mancava la dimostrazione. Per quanto d’interesse, il ricorso lamenta vizio di motivazione sul superamento dei limiti di frazionabilità del mutuo fondiario, nonché sulla natura simulata del contratto di mutuo e dell’atto di costituzione di ipoteca. Azione revocatoria fallimentare. Il Collegio richiama il consolidato principio secondo cui è revocabile ex articolo 67, comma 1, numero 2, l. fall. «la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somme siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione». In altre parole, laddove il mutuo ipotecario risulti stipulato dalle parti a copertura di un’esposizione debitoria pregressa del mutuatario, poi fallito, il curatore può impugnare l’intera operazione per sentirne dichiarare l’inefficacia proprio perché diretta ad estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul mutuatario medesimo, oltre che a costituire una garanzia per i debiti preesistenti del medesimo. Tornando al caso di specie, la banca ricorrente afferma l’inesistenza di debiti pregressi nascenti da un conto corrente scoperto ma tale circostanza non trova alcun riscontro probatorio. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e dichiara la compensazione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 novembre 2017 – 26 febbraio 2018, numero 4513 Presidente Didone – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. impugna il decreto del Trib. Pordenone 31.7.2012, in R.G. 4267/2011, con cui veniva respinto il suo reclamo, unitamente a quello della curatela, avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento s.p.a. che aveva ammesso in via chirografaria il credito bancario e per Euro 362.898,83, considerando tuttavia la revocabilità della sola ipoteca iscritta nel periodo sospetto, dunque per un verso negando alla pretesa l’ammissione quale assistita da ipoteca, per altro escludendo che l’intera operazione di trasformazione di credito chirografario fosse revocabile o nulla o simulata 2. ha ritenuto il tribunale di escludere la nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, posto che tale conseguenza varrebbe in thesi solo per l’eccedenza e che comunque mancava la prova di tale soglia, semmai dimostrata all’opposto in ragione del valore dei beni mobili ed immobili ampiamente capienti al contempo, la volontà delle parti era ricostruibile realmente come volta a trasformare un debito a breve in debito a lungo termine, ciò impedendo di ravvisare nell’operazione la bancarotta preferenziale era invece provato il pagamento con mezzo anomalo delle passività pregresse, ripianate proprio con il mutuo fondiario e dunque revocabili ex articolo 67 co.1 numero 2 l.f. e 2901 c.c., difettando a contrasto della domanda la dimostrazione di fonte bancaria della inscientia decoctionis 3.il ricorso principale è su tre motivi, con i quali si contesta la pronuncia per 1 violazione e falsa applicazione dell’articolo 67 co.3 l.f. laddove essa prevede una specifica causa di esenzione da revocatoria per le operazioni fondiarie costitutive di ipoteca e il mutuo che le sorregge, non potendo invece il giudice revocare tali atti solo perché intrinsecamente revocabili alla stregua delle disposizioni più generali di cui alla prima parte dello stesso articolo 2 violazione ancora degli articolo 67, co.1 l.f. e poi 2901 c.c., in relazione agli articolo 1176 e s. c.c., in quanto la revocabilità del pagamento del credito della banca, posta la estinzione solo parziale di passività pregresse, presupponeva un’operazione interna al semestre, mentre invece ne era estranea in quanto anteriore e, a volere intendere come revoca dell’operazione, essa non potrebbe agilmente refluire in un atto solutorio, essendosi manifestata come somma di elementi negoziali ristrutturativi del debito ma non estintivi dello stesso in modo satisfattivo, trattandosi piuttosto di novazione e concessione di garanzia in ogni caso il ripianamento aveva avuto per oggetto uno scoperto transitorio per 250.000 Euro 3 vizio di motivazione, non avendo il tribunale spiegato perché si dovesse considerare l’intera operazione quale diretta a trasformare il debito da breve a lungo termine, né perché gli elementi istruttori indicati da essa banca non fossero sufficienti a dimostrare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza 4. Il ricorso incidentale è su sei motivi 1 vizio di motivazione sul superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario, avendo erroneamente il tribunale ritenuto che non fosse stato determinato il valore del bene oggetto dell’ipoteca iscritta e omesso ordine di accertamenti tecnici ufficiosi 2 ulteriore vizio di motivazione, in ordine alla natura simulata del contratto di mutuo e dell’accessorio atto di costituzione dell’ipoteca 3 violazione degli articolo 1414, 1415 e 1417 c.c., avendo i giudici del merito escluso l’eccepita simulazione del mutuo garantito da ipoteca, nonostante la prova che le parti volevano un negozio diverso da quello apparentemente sottoscritto, cioè novazione o riscadenziamento delle obbligazioni 4 violazione dell’articolo 216, co.3 l.f. e dell’articolo 1418 c.c., nonché vizio di motivazione, avendo erroneamente escluso i giudici che le parti avessero inteso simulare la costituzione della garanzia reale, dunque una bancarotta preferenziale, con deducibilità sul piano civilistico di nullità virtuale del contratto e dell’ipoteca 5 violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo il tribunale d’ufficio disposto l’ammissione al concorso delle somme oggetto di revocatoria, nonostante l’assenza di una domanda da parte della banca e tenuto conto che questa nulla ha restituito 6 violazione dell’articolo 70 l.f., non potendo trovare applicazione detta norma, in difetto della previa restituzione da parte della banca delle somme oggetto di revocatoria, presupponendo la norma che chi si insinua abbia materialmente retrocesso quanto condannato a restituire. Ragioni della decisione Considerato che 5. premette il Collegio che infondatamente è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso principale perché tardivo, in quanto ai procedimenti di opposizione allo stato passivo si applica, in generale e salva le materia laburistica, la sospensione feriale dei termini processuali Cass. s. u. 10944/2017 6. sui primi due motivi del ricorso principale, costituisce principio oramai pacifico, nella giurisprudenza della Corte, che è revocabile, ai sensi dell’articolo 67, co.1, numero 2 , l.f., e in ogni caso ex articolo 67, co.2 l.f., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione Cass. 3955/2016 cosicché quando il mutuo ipotecario - come nella specie accertato dal tribunale - risulti stipulato dalle parti a copertura di un’esposizione debitoria pregressa del mutuatario poi fallito, il curatore fallimentare, sussistendone i presupposti, ha la possibilità di impugnare l’intera operazione per farne dichiarare l’inefficacia, in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate e, per altro verso, a costituire una garanzia per i debiti preesistenti del medesimo 7. in ciò, svanisce la distinzione tra efficacia satisfattiva ovvero estintiva dell’operazione, allorché, come nel caso, il riconoscimento della sua diretta utilità per la banca sia riconducibile non alla contrazione del mutuo fondiario in sé, bensì al suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso, senza che l’operazione di rischio sia nuova e solo nel finanziamento ad essa correlato rinvenga la misura dell’impegno bancario si può ripetere, con il precedente citato, che la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia da acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto . 8. a fronte dell’accertamento della corrispondente situazione di fatto, la prospettazione della ricorrente, in ordine all’inesistenza di debiti preesistenti nascenti da un conto corrente scoperto, non trova d’altronde riscontro nel provvedimento impugnato, essendosi la banca limitata a trascrivere un’espressione interna denominativa dell’operazione e ad ipotizzarne la non implausibilità, elementi del tutto insufficienti al suo esame, al pari della carente correlata deduzione in ricorso di come la questione sia stata introdotta avanti ai giudici di merito 9. il terzo motivo è inammissibile perché rivolto a ottenere una revisione del giudizio di merito attinente all’elemento soggettivo della revocatoria spettava invero alla banca, alla luce dell’articolo 67, co.1 l.f., l’onere della prova relativa alla condizione di inscientia decoctionis, e il tribunale ha implicitamente ritenuto non assolto detto onere laddove ha ricollegato la funzione pratica del mutuo fondiario ad un’operazione più complessa, volta ad intervenire a rimedio sulle condizioni di rischio deteriorate di una pregressa esposizione della medesima società, dunque in tale procedimento di negozi ravvisando, accanto all’intenzionalità ristrutturativa già descritta, e piuttosto, la assenza di una diversa consapevolezza di ignoranza del dissesto dal ricorso non risulta in qual modo e in base a quali specifiche decisive emergenze, puntualmente dedotte dinanzi al tribunale e da questi non considerate, la prova della inscientia si sarebbe peraltro dovuta, invece, apprezzare 10. i primi quattro motivi del ricorso incidentale, tesi ad ottenere l’esclusione dell’invocato rango ipotecario del credito ammesso, rimangono assorbiti dal rigetto del ricorso principale, e comunque apparendo formulati in senso solo condizionato e perciò da ritenersi inammissibili, anche per difetto di interesse 11. il quinto e il sesto motivo, da trattare in via congiunta perché connessi, sono infondati dagli atti risulta che a seguito dell’impugnazione da parte del curatore fallimentare la banca resistente - sia pure in via subordinata - aveva formulato un’apposita istanza tesa a ottenere che l’ammissione al passivo del credito, con il rango chirografario, fosse comunque mantenuta ferma esattamente per le somme in precedenza mutuate in favore della società poi fallita né allora può sostenersi che il tribunale abbia pronunciato l’ammissione al concorso senza una espressa domanda, questione oggetto di discussione in giudizio 12. va così richiamato l’orientamento di questa Corte per il quale, qualora venga dichiarata la revoca ex articolo 67 l.f. dell’ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la pronuncia non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l’ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma realmente erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all’inefficacia del contratto conseguirebbe la necessità della restituzione delle somme effettivamente erogate al mutuante, sia pure in moneta fallimentare Cass. 3955/2016, 26504/2013, 1807/2013 13. sotto questo profilo, allora, la censura del ricorrente incidentale appare anche inammissibile, perché non coerente rispetto alla ratio decidendi espressa sul punto dal tribunale, ove invece la censura - al di là della formula lessicale adottata in decreto, di tipo organizzativo rispetto allo stato passivo più che riflettente la corrispondenza ad un istituto concorsuale - mostra di non cogliere la totale improprietà e piuttosto del richiamo all’articolo 70 l.f., posto che la pronuncia ha invece fatto esatta applicazione della giurisprudenza sopra richiamata di questa Corte. I ricorsi vanno dunque complessivamente respinti e, avuto riguardo alla reciproca soccombenza tra le parti, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate integralmente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale dichiara la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.