di Paolo Rosa
di Paolo Rosa *La sostenibilità macroeconomica e gli effetti redistributivi infra e intergenerazionali rappresentano le variabili più difficili da valutare nella analisi delle politiche di riforma del settore pensionistico. Non è semplice conciliare equità e sostenibilità del sistema previdenziale alla luce di trend, demografici ed occupazionali, non in grado di assicurare il necessario equilibrio fra contribuzioni e prestazioni.Il nomadismo occupazionale è un'aggravante. Calo demografico ed invecchiamento della popolazione costituiscono una combinazione esplosiva che potrebbe compromettere il modello di solidarietà intergenerazionale, a causa di impegni pensionistici insostenibili in termini sia di costi che di durata il cosiddetto debito contratto del quale abbiamo già parlato .Un'aggravante di tale problema è rappresentata dalle rapide trasformazioni del mercato del lavoro e dal cosiddetto nomadismo occupazionale di una porzione sempre più consistente di lavoratori, obbligati a cambiare in continuazione settore produttivo e attività nel corso della vita professionale. Ciò renderà sempre più difficile la realizzazione di carriere lavorative regolari e continue dal punto di vista della contribuzione previdenziale. In tal senso, è evidente la necessità di ripensare i tradizionali meccanismi ed istituti previdenziali se si vuole assicurare un'adeguata copertura anche a favore delle generazioni più giovani, evitando che l'aumento della flessibilità nel mercato del lavoro si traduca in una precarizzazione dei diritti o addirittura in una loro negazione. Le riforme attuate in molte casse private di previdenza dei liberi professionisti hanno stabilizzato il sistema previdenziale, consentendo un adeguato equilibrio finanziario che tende al ripristino di condizioni di equità e alla riduzione del rischio di un conflitto fra le generazioni, restituendo un minimo di certezze a quelle future. Peraltro, il compromesso ottenuto è ancora sbilanciato a favore delle generazioni adulte e non tiene conto dei profondi e radicali mutamenti sociali che rimetteranno in discussione anche gli attuali assetti.Il pro rata temporis verso un diritto acquisito? E' opinione di chi scrive che il principio del pro rata temporis,che si sta sempre più trasformando nella giurisprudenza di legittimità in un vero e proprio diritto acquisito a diversi spezzoni di pensione secondo i regolamenti succedutisi nel tempo, dovrebbe dal legislatore essere meglio precisato nei suoi contenuti al fine di assicurare l'equità infra e intergenerazionale.Ha ragione Luigi Carunchio, Presidente di UNGDCEC - Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili - quando a pag. 31 di Italia Oggi del 28 aprile 2011 scrive in riferimento poi a quanti sostengono che ogni modifica in campo previdenziale, senza blindarla con il pro rata, sarebbe incostituzionale, ricordiamo che il principio di uguaglianza previsto nella nostra Costituzione non può valere solo per alcune generazioni, ma è un diritto inviolabile che deve essere garantito a tutti i cittadini,presenti o futuri, e che è impensabile che la nostra Costituzione, quando all'articolo 38 fa riferimento alla adeguatezza delle prestazioni,possa tutelare solo alcune generazioni in danno di altre. I giovani vogliono cambiare,la rivoluzione delle responsabilità è cominciata,gli errori del passato dovranno essere corretti e, nessuna si illuda ,tutto questo non potrà essere fermato, perché il bene del Paese ce lo impone. L'Italia chiamò .Infatti l'articolo 3, comma 12, legge numero 335/95, prevede che Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo numero 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge .Come è noto la legge non dispone che per l'avvenire articolo 11 disp. prel. da cui deriva il principio della irretroattività, siccome ispirato ad esigenze di certezza del diritto.Ugualmente per i regolamenti nell'ambito dell'autonomia privata.Pur tuttavia non è facile individuare l'ambito del rispetto che deve essere osservato per la situazione creatasi sotto l'impero della legge precedente.Soccorre la teoria dei cd. diritti acquisiti secondo cui la norma successiva non può privare il soggetto dei diritti già acquisiti in base alla norma precedente.Ma quali sono i diritti acquisiti in materia previdenziale? Diritti acquisiti sono i diritti già entrati nel patrimonio del soggetto. È lo stesso dire che l'avvocato pensionato è protetto dal diritto acquisito nessuno potrà ricalcolargli il trattamento pensionistico salva l'imposizione di possibili contributi di solidarietà giustificati dal passaggio da un sistema all'altro.Può dirsi ugualmente per l'avvocato in prossimità del pensionamento? La risposta è negativa. Dottrina e giurisprudenza concordano nel qualificare il diritto dell'avvocato alla permanenza nel medesimo regime previdenziale, in costanza di attività, solo come una mera aspettativa di diritto che non assurge a diritto acquisito. Questo perché la prestazione previdenziale, oltre all'interesse del singolo, tutela l'interesse della collettività, il che giustifica la discrezionalità nella regolamentazione della gestione del trattamento pensionistico.Quando è possibile incidere in peius su percorsi pensionistici in itinere? La Consulta, ripetutamente investita del problema, ha affermato che nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata sempre che tali interventi non trasmodino in un regolamento irrazionale Corte Cost. 26.07.1995 numero 390 .La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto legittima la possibilità di incidere in peius su percorsi pensionistici in itinere a condizione che l'intervento sia sorretto da esigenze ragionevoli ed inderogabili, fermo il rispetto della solidarietà sociale di cui all'articolo 38, comma 2, Costituzione.Nel nostro caso vi è l'inderogabile esigenza di assicurare l'equilibrio economico - finanziario di lungo periodo delle Casse private di previdenza e chi non lo ha già fatto dovrà provvedervi secondo le ultime indicazioni ministeriali.Siffatta instabilità, che è ormai nota a tutti, impone di intervenire al più presto riformando l'attuale assetto previdenziale.La riforma, infatti, qualunque essa sarà, parametrica o strutturale, non inciderà sull'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e sul dovere di solidarietà ma sul modo di essere dell'aspettativa previdenziale.Così come un contratto collettivo successivo, espressione tipica dell'autonomia privata, può incidere sia sull'entità della prestazione previdenziale, sia sulla misura del contributo dovuto e modificarli in senso più sfavorevole al lavoratore diminuendo l'entità della prestazione o aumentando la misura del contributo dovuto, per essere l'unico limite costituito dalla salvezza dei diritti già acquisiti ex plurimis Cass. 23.04.1999 numero 4069 28.11.1992 numero 12751 24.08.1990 numero 8654 02.05.1990 numero 3607 .Il principio del pro rata trasforma così, ope legis, l'aspettativa di diritto in diritto acquisito e addolcisce la fase transitoria. Ma il professionista sorpreso dalla riforma lungo il percorso previdenziale non deve allarmarsi perché il Legislatore, nel riconoscere alle Casse private il potere di modificare l'attuale assetto normativo, ha pensato a Lui prevedendo espressamente che le modifiche avvengano tenendo conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti sopra ricordati.Il criterio del pro rata è stato introdotto per scelta di opportunità politica dal Legislatore con la legge numero 335/1995 con l'obiettivo di governare consensualmente il passaggio al nuovo sistema pensionistico pubblico e cioè dal sistema retributivo a quello contributivo.Orbene il Legislatore, pur assicurando l'autonomia normativa degli enti previdenziali privati, ha imposto, d'imperio, il rispetto del criterio del pro rata così facendo, egli ha voluto dare al diritto acquisito un contenuto più ampio sino a comprendere l'aspettativa acquisita ratione temporis.Spetterà poi alle Casse private disciplinare concretamente il principio del pro rata temporis.Si dovranno evitare gli errori della previdenza pubblica che ha introdotto una fase transitoria molto lunga.Una rapida semplificazione della legge numero 335/95. Chi aveva un'anzianità contributiva superiore a 18 anni all'entrata in vigore della riforma Dini 31.12.1995 conserva il diritto sia alla pensione di vecchiaia 60 anni se femmina, 65 se maschio sia alla pensione di anzianità 35 anni di anzianità e 57 di vecchiaia .La pensione si calcola con il metodo retributivo.I nuovi iscritti dopo il 01.01.1996 hanno diritto a pensione, calcolata con il metodo contributivo, a partire dall'età 57 o dall'anzianità 40.Per le anzianità contributive al 31.12.1995 inferiori a 18 anni, la pensione si determina combinando le due normative pro rata temporis.Le anomalie di questo sistema ben evidenziate dai prof. Elsa Fornero e Onorato Castellino www.cerp.it si possono così sintetizzare lo squilibrio finanziario perdurerà elevato sino alla completa entrata in vigore della riforma Dini soltanto dopo il 2030 per quanto riguarda i flussi delle nuove pensioni e soltanto dopo il 2050 per quanto riguarda lo stock delle pensioni in essere .Non vi è chi non veda come il Legislatore nella 335/95 abbia adottato un pro rata molto lungo oltre ad escludere dal nuovo sistema contributivo tutti i lavoratori provvisti di un'anzianità contributiva superiore a 18 anni.Tutti in campo per difendere i vecchi avvocati part time . Cassazione, Corte costituzionale, Corte dei Conti e lo stesso CNF hanno molte volte adottato decisioni a salvaguardia dei diritti questi, con argomenti che sono stati utilizzati, ad esempio, per la difesa dei c.d. vecchi avvocati part time . Tra le tante decisioni improntate a tale giusta salvaguardia ne segnalo, di seguito, alcune.La Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza 24202 del 16 novembre 2009 ha fatto il punto sui limiti di tutela dei diritti quesiti, legittime aspettative e affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. Ha scritto Non ne risulta, invero, la lesione di diritti quesiti -in quanto presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo vedi, per tutte, Corte Cost. numero 446/2002 e giurisprudenza ivi citata - né di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione oltre la sentenza testé citata, vedi, per tutte Corte Cost. numero 822/88, 573/90, 39/93, 6 e 16/94, 50 e 432/97, 525/2000 vedi, altresì, Corte Giust. 10 settembre 2009, C-201/08, e giurisprudenza ivi citata .Ebbene, a prova della maturazione in capo ai c.d. vecchi avvocati part time del diritto quesito a svolgere sia l'attività d'avvocato sia quella di impiegato pubblico a part time, si consideri che essi hanno pienamente esercitato il diritto al doppio lavoro per molti anni non certo nutrivano l'aspettativa di iniziare a fare l'avvocato.I precedenti della Consulta. La Corte Costituzionale, nella sentenza numero 390/95 scrive Questa Corte ha già avuto occasione di affermare v. sentt. numero 573/1990, numero 822/1988 e numero 349/1985 che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione . Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto . Ed aggiunge Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo, sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale trattamento pensionistico .Ancora. La Corte Costituzionale, nella sentenza numero 525/2000, al punto 2 del considerato in diritto scrive Peraltro, l'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva. In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali v., ex plurimis le citate sentenze numero 311/1995 e numero 397/1994 , tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti v. le sentenze numero 416 del 1999 e numero 211 del 1997 . E aggiunge al punto 3 In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti v. sentt. numero 416/1999 e numero 211/1997 .Nel 2009, con la sentenza numero 24, la Consulta ha riaffermato che nei rapporti tra privato e Stato nella fattispecie si trattava di accordo sull'indennità d'espropriazione , neppure la legge può violare l'affidamento legittimo del privato che sia derivato dalla precedente legislazione. In particolare, scrive la Corte L'irragionevolezza dell'intervento legislativo è palese, ove si pensi che, nella specie, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare l'indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura. Nella valutazione dei motivi per la stipulazione dell'accordo non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi compresa l'eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento.Il decreto di esproprio non venne emanato tempestivamente. La disposizione censurata, ad oltre venti anni da quella vicenda, è intervenuta a salvaguardare l'efficacia dell'accordo con l'intento di incidere sulle liti in corso , quando sono venute meno le condizioni che avevano contribuito, allora, a determinare la volontà negoziale della parte.L'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche sentt. numero 74/2008 e numero 376/1995 , anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario sentt. numero 234/2007 e numero 224/2006 . La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali sentt. numero 156/2007 e numero 416/1999 , pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica sent. numero 374/2002 o per far fronte ad evenienze eccezionali sent. numero 419/2000 . La norma censurata non è interpretativa ma innovativa. La sua portata precettiva non è compatibile, come possibile opzione interpretativa, con la disciplina previgente, che, anzi, deponeva, al contrario, nel senso dell'inefficacia dell'accordo, se non fosse tempestivamente emanato il decreto di esproprio. Essa interviene su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con esso contrastante, e sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte quella pubblica, o del privato assuntore dell'opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell'espropriazione , e a svantaggio dell'altra il proprietario . Ebbene, i c.d. vecchi avvocati part time furono indotti proprio dalla legge l. 662/96, articolo 1, commi 56 e ss. , a trasformare il loro rapporto di lavoro pubblico da full time a una forma di part time particolarmente ridotta prima il 50% e poi, dopo la favorevole sentenza della Corte costituzionale 189/01, il 30% dell'orario ordinario e furono indotti alla conseguente preclusione della carriera nel pubblico impiego non hanno partecipato a concorsi da dirigente pubblico poiché i dirigenti pubblici non possono essere in part time, mentre essi intendevano continuare a svolgere in part time l'attività di avvocato . E' evidentemente incostituzionale la violazione dei loro diritti quesiti per le ragioni di cui alla sentenza della Corte Cost. 24/2009.Con la sentenza numero 399/2008, la Corte Costituzionale riafferma la forza del principio di sicurezza giuridica e salvaguardia dei diritti quesiti Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata ad aumentare [ ] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro articolo 1, comma 1, d.lgs. numero 276/2003 non può ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario perdita del lavoro a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile.Quest'ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l'intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica .Invece, la sentenza della Corte costituzionale numero 168/2004 affermò un principio che si attaglia al caso dei vecchi avvocati part time di ben diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione l'acquisizione di un posto di ruolo caratterizzata nella attualità dal diritto alla sua permanenza - jus in officio - rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale collocamento in una graduatoria .Il parere negativo del CNF. Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso parere contrario 9 maggio 2007, numero 12-bis - relatore Orsoni in relazione ad un quesito rivoltogli dall'Ordine di Siena e riguardante il dipendente di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, che ex l. 218/1990 aveva potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e che si dubitava potesse continuare ad esservi iscritto anche nel caso in cui fosse distaccato presso società controllate dalla banca capogruppo e svolgenti specifiche attività non strategiche . Il parere è interessante in quanto conferma la rilevanza, anche per il C.N.F., dei c.d. diritti quesiti. Secondo il C.N.F., infatti, la norma di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, numero 218, nella parte in cui fa salvi i diritti rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici. Costoro -afferma il C.N.F.- hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza e non si tratta con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente. L'intervento della Corte dei Conti. Le Sezioni Unite 7/2007 hanno statuito 12. L'affidamento nella sicurezza giuridica costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento cfr. Corte costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985, numero 349 14 luglio 1988, numero 822 4 aprile 1990, numero 155 10 febbraio 1993 numero 39 , ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l'attività amministrativa sia retta anche dai principi dell'ordinamento comunitario articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 numero 241 quale modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2005 numero 15 , nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un'ottica di accentuata tutela dell'interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee Corte di giustizia delle Comunità europee, 15 luglio 2004, causa C-459/02 14 febbraio 1990, causa C-350/88 3 maggio 1978, causa C-112/77 .Segnalo anche per la difesa dei diritti quesiti la sentenza della Gran Sezione della Corte di Giustizia UE numero 0 del 18 luglio 2006.Sospensione dei regolamenti la proposta di MGA. Oggi, la Mobilitazione generale degli avvocati italiani propone, tra il resto, la sospensione dei regolamenti attuali con contestuale passaggio al sistema di calcolo contributivo della pensione di vecchiaia erogabile solo a chi, come per la pensione di anzianità, si cancelli dall'albo degli avvocati.L'esercizio della opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione riproporrebbe il problema della applicazione e in che misura del pro rata temporis.La proposta di subordinare il pensionamento di vecchiaia alla cancellazione dagli albi risponde alla necessità di aprire il prodotto interno della avvocatura alle giovani generazioni ed è una proposta meritevole della massima attenzione laddove i pensionati si impegnassero a far da maestri alle giovani generazioni per traslare il bagaglio di esperienza e professionalità come avveniva nelle botteghe artigiane che hanno reso famoso il nostro paese in un sussulto di lungimirante amore per la nostra professione.Del resto, dovendo scegliere tra vari criteri, il pensionamento è stato considerato meritevole di scelta, ad esempio, nel licenziamenti collettivi. Si veda questa rivista nel numero di martedì 3 maggio 2011 con la giurisprudenza ivi richiamata.La rivoluzione delle ginestre è appena gli inizi.* Avvocato