Il chirurgo deve operare con il solo scopo di tutelare la salute del paziente e non per sbarcare il lunario .
Il chirurgo deve operare con il solo scopo di tutelare la salute del paziente e non per sbarcare il lunario . La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 33136/2011 depositata il 6 settembre, ha rinviato la causa alla Corte d'assise d'appello per ulteriori valutazioni sulla configurabilità della responsabilità del chirurgo.Il caso. Operazioni chirurgiche non necessarie finalizzate a un guadagno extra e non alla salvaguardia della salute dei pazienti. Questa è l'accusa mossa da un sacerdote paziente dell'imputato a un cardiochirurgo di una clinica privata.8 i casi di pazienti operati senza necessità o in assenza di un valido consenso in alcuni casi vi era stata una carente informazione sulla reale situazione pre-intervento e delle conseguenze permanenti che lo stesso avrebbe comportato, in altri, non ricorrevano neanche i presupposti universalmente riconosciuti per eseguire l'intervento chirurgico. Probabilmente esiste un accordo verbale tra le parti. Tutto ciò al fine di far lievitare il proprio stipendio, grazie a un accordo verbale intercorso tra il chirurgo e la casa di cura.Le accuse in primo grado si trasformano in condanna per gli interventi a cottimo , mentre in sede di appello veniva dichiarata la prescrizione dei reati di lesioni gravi e gravissime e derubricato il reato di omicidio preterintenzionale in omicidio colposo.500 euro per ogni intervento extra. L'esistenza dell'accordo tra imputato e clinica veniva confermata dalla testimonianza del responsabile delle risorse umane dell'istituto. La difesa del medico si fonda sulla buona fede dello stesso, infatti, secondo i legali, un chirurgo che guadagna 325mila euro annui non ha interesse a giocarsi carriera e credibilità per 4mila euro, cifra pari all'ammontare del compenso per gli 8 casi incriminati.Contrariamente, il pm critica la decisione della Corte d'appello perché ritiene impossibile configurare come colposa la condotta di chi abbia operato mosso dalla precisa e preminente volontà di realizzare una particolare utilità economica .Bisogna accertarsi dell'esistenza del cottimo della cardiochirurgia . La Corte di Cassazione, in sostanza, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano. Lo scopo del rinvio è di valutare la configurabilità della responsabilità, con correlativa individuazione del titolo di reato.La salute è il vero bene da preservare. La S.C. invita i giudici del rinvio a considerare penalmente responsabile il chirurgo sia quando opera contro la volontà del paziente, sia quando persegue un fine diverso dalla tutela della salute invece, non sono da considerarsi frutto di condotte delittuose le lesioni che l'operazione comporta naturalisticamente .