Il ricorso dell'erede non comporta la revoca implicita della rinuncia all'eredità

di Antonio Terlizzi

di Antonio Terlizzi *Inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso alla CT proposto dagli eredi del contribuente che hanno rinunciato all'eredità. La presentazione del ricorso da parte dell'erede non comporta la revoca implicita della rinuncia all'eredità ma configura la carenza di legittimazione sostanziale e processuale, nonostante il ricorso contenga eccezioni nel merito contro l'atto fiscale. L'atto di rinuncia all'eredità è irrevocabile, poiché ai sensi dell'articolo 525 c.c. una volta che l'eredità sia stata accettata dal chiamato in sostituzione non è più revocabile. Inoltre, la rinuncia all'eredità deve presentare le stesse forme e pubblicità dell'atto da revocare, deve cioè risultare da un atto solenne che implichi una nuova accettazione,non essendo ammissibile una revoca tacita della rinuncia. La legittimazione, condizione dell'azione, va intesa come diritto potestativo di ottenere una decisione di merito, risolvendosi nella titolarità del potere di promuovere un giudizio sul rapporto sostanziale dedotto in controversia. Il difetto di legittimazione al processo e la conseguente nullità del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto attiene alla valida instaurazione e anzi alla stessa esistenza del rapporto giuridico processuale. Tale interessante assunto è stato precisato dalla sentenza numero 34 del 1° febbraio 2011 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. 10. Difetto di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale. Per effetto della dichiarazione di rinuncia alla eredità del contribuente da parte di una figlia ed erede, la quale era estranea all'attività paterna, ne discende l'immediata perdita della qualità di erede di costei e quindi il suo difetto di legittimazione, sia attiva che passiva, per tutto ciò che attiene sul piano giuridico, agli interessi economici del de cuius Comm. trib. centr., Sez. XVIII, Dec. numero 3412 del 24 ottobre 1995 . Colui che dichiara di aver rinunciato all'eredità difetta dell'interesse a impugnare la sentenza relativa all'Ilor dovuta da una società di persone, in cui il defunto rivestiva la qualifica di socio accomandante. L'interesse in questione potrebbe astrattamente configurarsi solo se il ricorrente avesse affermato la propria qualità di erede, proponendo eccezioni concernenti il quantum della pretesa tributaria nei confronti della società, nell'eventualità che la rettifica del reddito societario potesse, in via sussidiaria, incidere sul conferimento del proprio dante causa Cass., sent. numero 23884 del 19 novembre 2007 .Nel processo tributario il problema della legittimazione ad agire consiste nell'individuare la persona fisica o giuridica cui spetta l'interesse ad agire. Affinché la CT provveda nel merito non basta che il ricorso sia stato proposto, ma occorre che sia stato proposto proprio da qual soggetto che la legge considera come particolarmente idonea a stimolare, in quel caso concreto, la funzione giurisdizionale. Nel processo tributario difficilmente sono ipotizzabili ipotesi di sostituzione processuale, cioè ipotesi di attribuzione del potere di ricorrere o del diritto di azione a soggetti diversi da quelli titolari dell'interesse sostanziale, che è dedotto nel processo. In definitiva, anche nell'ambito del processo tributario la legittimazione ad agire compete a colui che è soggetto del rapporto dal quale dipende il diritto che si vuol far valere, essendo difficilmente ipotizzabili casi espressi per i quali è consentito far valere in nome proprio un diritto che sia in relazione ad un rapporto fra il sostituito e l'altra parte.Legitimatio ad causam e legitimatio ad processum quali differenze? Il difetto di legittimazione ad agire cd. legitimatio ad causam , che è rilevabile in ogni stato e grado del processo tributario, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato interno Cassazione sez. V sentenza numero 6787 del 5/05/2003 , va distinto dal difetto di legittimazione processuale cd. legitimatio ad processum , che è l'incapacità di agire nel processo ossia di esercitare il diritto di azione. La legitimatio ad processum è l'attitudine a proporre la domanda ed a compiere validamente gli atti processuali.La legitimatio ad processum, quale presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, sulla base delle risultanze processuali, non essendo, il giudice, tenuto a disporre di propria iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza di essa, mentre l'onere probatorio della parte in ordine alla propria situazione di legittimazione sussiste se ed in quanto i requisiti della legittimazione stessa siano contestati Cass., sez. I civ, Sent. numero 2099 del 20 febbraio 1992 .Rinunzia all'eredità e giurisprudenza tributaria. In tema di rinuncia all'eredità è utile rammentare che secondo la giurisprudenza tributaria 1. l'atto di rinunzia all'eredità è immediatamente efficace ed opponibile all'agenzia delle entrate e non è necessario che, per renderla inefficace, debba spirare il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale i chiamati possono sempre accettare l'eredità potendo sempre l'agenzia attivare, nel rispetto dei termini decadenziali, l'azione accertatrice qualora constatasse atti di accettazione dell'eredità da parte dei chiamati Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, Sez. I, Sent. numero 226 del 21 dicembre 2009 2. la costituzione in giudizio degli eredi del de cuius non comporta un'accettazione tacita dell'eredità, tale da rendere ininfluente la rinuncia all'eredità dagli stessi compiuta, avendo il solo scopo di ribadire la totale estraneità degli eredi rinunzianti alla pretesa fiscale dell'ufficio impositore Comm. trib. reg. di Roma, Sez. VIII, Sent. numero 14 del 3 marzo 1997 3. la rinuncia pura e semplice del contribuente all'eredità del de cuius ha - ai sensi dell'articolo 521 c.c. - efficacia retroattiva. Pertanto l'erede non risponde per le obbligazioni tributarie ricadenti sul dante causa in ragione dell'accertamento dell'Ufficio nei confronti della S.numero c. di cui questi era socio, accertamento che si sarebbe definito per mancanza di impugnazione Commissione tributaria provinciale di Roma sentenza numero 50/33/11 del 1/02/2001 4. la rinuncia all'eredità salva gli eredi anche quando la dichiarazione di rinuncia interviene successivamente all'iscrizione a ruolo e alla ricezione della cartella Commissione tributaria provinciale di Treviso sentenza numero 72/2/10 del 25 agosto 2010 5. se il contribuente rinuncia espressamente all'eredità, viene meno il potere di accertamento dell'Ufficio sulla plusvalenza conseguita dal de cuius. L'erede, rinunciando all'eredità, inibisce l'Ufficio dalla possibilità di accertamento nei suoi confronti con riferimento ad obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa non risultando applicabile la responsabilità in solido per le di cui all'articolo 65 del D.P.R. 600/1973 Comm. tributaria provinciale Torino, sez. XVIII, sentenza 5 novembre 2008, numero 121 6. la rinuncia all'eredità del marito, avvenuta nelle more del giudizio priva di legittimazione passiva l'erede costituita in appello per l'originario de cuis Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. 29, sentenza del 27 gennaio 2011 .* Esperto tributario

Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. X, sentenza 13 gennaio - 1° febbraio 2011, numero 34Presidente Mazzillo - Relatore TozziFatto e dirittoLa presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento, ai fini Iva, Irpef e Irap, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Rieti a seguito della successione del sig. G. G., che aveva svolto l'attività di consulente finanziario.Nei confronti del sig. G. G., la citata Agenzia, aveva eseguito un'ispezione, nel 2001, accertando alcune irregolarità. In particolare, risultava che il contribuente, per l'anno d'imposta 1999, non aveva dichiarato di lavoro autonomo, essendosi limitato a dichiarare solo i redditi da fabbricati inoltre, aveva omesso la registrazione e la dichiarazione, ai fini dell'IVA, di una fattura di £. 25.000.000, nei confronti della srl EDILGEN.L'ufficio riteneva, altresì, non inerenti i costi alla registrazione di due contratti uno per la compravendita di un immobile e un altro per un compromesso di vendita, trattandosi di spese non rapportabili all'attività di consulente finanziario.L'avviso in questione veniva impugnato dai sig. G. M. che aveva accettato l'eredità , e Allegretti Umbra che non ha impugnato la sentenza della Commissione Provinciale , e delle sig. re G. O. e G. C. appellanti nel presente giudizio.Nel ricorso introduttivo, le sig. re G. O. e C. disconoscevano, in via preliminare, la propria qualità di eredi, avendo rinunciato all'eredità e, nel merito contestavano 1 la validità dell'accertamento per incompetenza dell'Agenzia delle Entrate di Rieti sostenendo la competenza dell'A. E. di Roma 3, in quanto la residenza del de cuius era in Monterotondo 2 la validità dell'accertamento per mancata notifica del PVC, nei loro confronti il PVC era stato notificato solo al sig. G. G. 3 il mancato riconoscimento di costi relativi a fatture d'acquisto.La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, con sentenze numero 92/02/08, respingeva i ricorsi, ritenendoli del tutto infondati.In particolare, in relazione alla contestata qualità di eredi e, conseguente estromissione dal processo, il primo Giudice osservava che comunque la presentazione del ricorso ha implicitamente determinato la revoca della rinuncia . Il chiamato all'eredità ha compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non fosse nella qualità di erede .Avverso detta sentenza propongono appello le contribuenti, insistendo per la validità della rinuncia all'eredità e quindi la carenza di legittimazione sostanziale e processuale.Sostengono l'inerenza dei costi non riconosciuti dall'Ufficio e chiedono, anche, la condanna dell'Ufficio al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc.Propongono, infine, istanza di sospensione dell'esecuzione della prima sentenza.Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Rieti, per chiedere, con motivate argomentazioni, il rigetto del gravame.All'udienza odierna sono presenti entrambi le parti.La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.Questa Commissione, tenute presenti le varie questioni ed eccezioni, proposte dalle parti, deve, preliminarmente, accertate la regolarità della costituzione del contraddittorio, verificando, in particolare la sussistenza della qualità di erede nelle appellanti.Al riguardo, il Collegio ritiene che l'atto di rinuncia all'eredità, posto in essere dalla sig. re G. O. e C., è pienamente valido, efficace e irrevocabile, in quanto era già intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte dell'altro chiamato all'eredità, sig. G. M Ciò in base al disposto dell'articolo 525 c.c., secondo cui, una volta che l'eredità sia stata accettata dal chiamato in sostituzione, non è revocabile. Inoltre, la rinuncia all'eredità deve presentare le stesse forme e pubblicità dell'atto da revocare deve cioè risultare da un atto solenne , che implichi una nuova accettazione , non essendo ammissibile una revoca tacita della rinuncia Cass. sent. numero 4846 del 29/03/2003 .Una volta stabilito che le sig. G. O. e C. non sono più eredi del loro genitore Gennaro, stante la validità della loro rinuncia all'eredità, deve valutarsi se le stesse abbiano legittimazione a stare nel presente giudizio.Orbene, già nel ricorso introduttivo, le sig. re G. hanno proposto eccezioni nel merito, contro l'atto fiscale, oggetto nel presente giudizio.Ma, sul punto, deve osservarsi che i vizi denunciati potevano essere fatti valere solo dagli eredi effettivi qualità non più sussistente nelle sig. re G., per valida rinuncia come le stesse avevano e hanno sempre dedotto e provato .Consegue il ricorso introduttivo della sig. re G. C. e C. risulta proposto da persone pive di ogni potere o titolo, cioè da soggetti del tutto carenti di capacità processuale.In conclusione, non essendo contribuenti le sig. re G. neppure potevano ricorrere avverso l'avviso di accertamento, alla Commissione Tributaria, per evidente difetto di legittimazione, condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo di ottenere una decisione di merito, risolvendosi nella titolarità, che non avevano, e non hanno, del potere di promuovere un giudizio sul rapporto sostanziale dedotto in controversia.Il difetto di legittimatio al processum e la conseguente nullità del ricorso introduttivo dalle nominate proposto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attiene alla validità instaurazione, e anzi, alla stessa esistenza del rapporto giuridico processuale.Nel caso di specie, come affermato dalla Suprema Corte, con sentenza numero 3366 del 05/06/1984, l'avvenuta rinuncia all'eredità del contribuente, e quindi l'estraneità al rapporto tributario in contestazione, possono essere fatte valere solo al momento della riscossione dell'imposta, per mezzo dell'opposizione all'esecuzione e non trovare ingresso nel processori cognizione .Il rigetto dell'appello sotto questo pregiudiziale aspetto, rende inutile l'esame di ogni altra questione sollevata dalle parti, che rimangono, pertanto, assorbite e superate, perché irrilevanti alla luce dell'esito del giudizio.Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico delle parti appellanti e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.La Commissione Tributario Regionale del Lazio - sezione 10 definitivamente pronunciato sull'appello in epigrafe, così dispone Rigetta l'appello dei contribuenti, come in motivazione e li condanna al pagamento di Euro 650,00 per spese di giudizio .