Dagli emendamenti nasce la mediazione a tempo determinato

4 anni di sperimentazione per la mediazione civile obbligatoria, con un monitoraggio degli esiti della sperimentazione che verrà attivato dal Ministero della Giustizia a partire dalla fine del secondo anno. Questo è quanto emerge dagli emendamenti al d.l. n. 69/2013, ma non solo. È infatti prevista la gratuità della mediazione che fallisce in occasione del primo incontro e l’obbligo di assistenza tecnica dell’avvocato nel caso in cui la mediazione sia una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Le modifiche al decreto del fare, però, non riguardano solo la durata sperimentale della mediazione, fissata a 4 anni, la gratuità della stessa che fallisce in occasione del primo incontro e l’obbligo di assistenza tecnica dell’avvocato. Il giudice può prescrivere la mediazione nel corso del processo. È infatti consentito al giudice – secondo quanto emerge dall’emendamento – di prescrivere la mediazione alle parti in corso di giudizio. In questo caso, tuttavia, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di giudizio di appello. Mediazione obbligatoria fallita al primo incontro? Nessun compenso all’organismo. Tale condizione di procedibilità, comunque sia, si considera avverata anche se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. In questo caso, è bene ricordarlo, la mediazione è gratuita e, quindi, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione . Avvocato iscritto all’albo? Allora anche mediatore. Come già detto, poi, è previsto l’obbligo di assistenza da parte dell’avvocato per tutta la procedura. Per quanto riguarda invece il ruolo di mediatore, l’avvocato iscritto all’albo è mediatore di diritto, anche se, come tutti i mediatori, dovrà mantenere la propria preparazione sempre aggiornata. Non è finita qui. Nei prossimi giorni tutte le modifiche approderanno in Aula e non è detto che non ci saranno altre modifiche.

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