La notificazione del decreto di rinvio a giudizio va eseguita presso l’ufficio del difensore effettivamente nominato

Con riferimento alle notificazioni dell’avviso di celebrazione del dibattimento, l’atto va inviato all’indirizzo del reale difensore nominato, ancorché il nome dello stesso avvocato sia stato indicato nel verbale di nomina e di elezione di domicilio in maniera erronea, così da far ritenere che il soggetto interessato sia altri.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29728 dell’11 luglio 2013. Il caso. Nei fatti è accaduto, ed il caso – si ripete – per chi abbia una qualche esperienza effettiva non è del tutto eccezionale, che la polizia giudiziaria abbia modificato, per errore, il nome del difensore domiciliatario dell’imputato sostituendo l’ultima vocale del cognome con altra vocale. Da ciò è conseguito che gli avvisi inerenti alla instaurazione del processo sono stati inviati ad altro indirizzo rispetto a quello dovuto. La Corte d’appello aveva respinto le lagnanze sul punto avanzate del tutto legittimamente, sostenendo che se era vero che il difensore nominato era diverso da quello apparente”, per l’elezione di domicilio dovesse farsi riferimento esclusivamente a quanto indicato nel verbale, a nulla rilevando eventuali errori commessi dagli agenti. Chi è il destinatario dell’atto? La Cassazione, con una pronuncia sintetica ma di una certa rilevanza per quanto si dirà, ha condiviso i motivi di censura esposti dal difensore, ritenendo che, come per il caso di omonimia, è necessario che l’ufficio giudiziario competente verifichi, al di là dei dati formali, chi debba essere il soggetto effettivamente destinatario dell’atto non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso . Da qui la cassazione senza rinvio della decisione, attesa l’intervenuta prescrizione del reato contestato. Dal punto di vista sistematico la decisione, all’apparenza quasi ovvia, ha invece una importanza notevole, poiché si attesta che ai fini della nomina del difensore, ed ancor di più dell’elezione del domicilio, ciò che vale non è acriticamente quel che risulta dal verbale, ma la volontà in effetti manifestata dall’indagato. Ciò non pare davvero poca cosa, se si considera il valore di atto pubblico del verbale in questione. La verità dell’atto. Sicché ora, senza dover affrontare delicatissime questioni, ivi inclusa quella sempre complessa della verità dell’atto, si è così aperta la possibilità di far valere, in via incidentale, la realtà del contenuto di volontà di cui si tratta, escludendosi che l’errata compilazione di un modello ovvero la fretta ovvero un errore di grafia possano di per sé, in disprezzo di ogni garanzia costituzionale, ledere significativamente i diritti difensivi più elementari. In fondo, l’antica arte dello scrivere bene”, anche sotto dettatura, ha ancora un senso nell’era della tecnologia digitale e della realtà virtuale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 giugno - 11 luglio 2013, n. 29728 Presidente Teresi – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31.5.2012, ha confermato la decisione con la quale, in data 15.10.2008, il Tribunale di Velletri - Sezione Distaccata di Frascati, aveva affermato la responsabilità penale di F F. per violazione della normativa edilizia in zona sottoposta a vincolo ambientale. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando di aver eletto domicilio e nominato difensore di fiducia, in data 31.7.2007, l'Avv. Fabio Orlando, del quale forniva il numero telefonico al personale di polizia operante e che veniva erroneamente indicato con il cognome Orlandi”. Aggiunge che, previo contatto telefonico, gli stessi operanti avevano notificato all'Avv. Orlando il decreto di convalida del sequestro e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonostante negli atti in questione fosse erroneamente indicato l'Avv. Orlandi e che lo stesso Avv. Orlando, effettivo difensore fiduciario, aveva successivamente depositato istanza di dissequestro ed ottenuto copia degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero. Ciò nonostante, anche in occasione della successiva emissione del decreto di citazione a giudizio, veniva erroneamente indicato come difensore fiduciario l'Avv. Fabio Orlandi ed a questi veniva notificato l'atto, con la conseguenza che l'effettivo difensore non avrebbe avuto notizia del giudizio di primo grado senza che il Tribunale se ne avvedesse, stante il mancato inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti ricevuti dall'Avv. Orlando. Osserva, inoltre, che è del tutto illogica la motivazione offerta dalla Corte territoriale per respingere l'eccezione formulata con l'atto di appello, in quanto i giudici del gravame, pur dando atto della effettiva notifica all'Avv. Orlandi, ne hanno riconosciuto la validità perché il destinatario era comunque quello indicato nell'elezione di domicilio al quale, peraltro, la citazione in appello non era stata comunque notificata. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, la cui consultazione non è preclusa a questa Corte, stante la natura processuale della questione sollevata, emerge che effettivamente, dal verbale di elezione di domicilio in data 31.7.2007, redatto dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa, risulta indicato quale difensore di fiducia Avv. Fabio Orlandi del Foro di Roma senza ulteriori indicazioni e che tale difensore è indicato nella copertina del fascicolo e negli atti seguenti, ivi compreso il decreto di citazione a giudizio, che risulta notificato al suddetto difensore il 3.10.2007 presso lo studio in Viale Bruno Buozzi, 47 Roma. Al successivo giudizio partecipava tuttavia un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen Risulta tuttavia dagli atti prodotti dall'Avv. Fabio Orlando, che a questi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini in data 23.8.2007 previa identificazione a mezzo tessera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, i cui estremi sono riportati nella relata e che lo stesso aveva presentato, qualificandosi come difensore fiduciario del F. , istanza di dissequestro del terreno interessato dagli interventi edilizi, ricevendo successivamente la notifica del provvedimento del G.I.P Risulta pertanto evidente che alla Procura della Repubblica, all'atto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, era nota condizione di difensore di fiducia dell'Avv. Orlando e detto Ufficio era astrattamente in grado di avvedersi dell'equivoco determinato dall'erronea indicazione nell'atto di nomina, sebbene sia plausibile ritenere che l'indicazione del diverso nome sulla copertina e sul verbale di domicilio atto verosimilmente consultato dal personale di segreteria e dal P.M. prima della notifica del decreto di citazione possa aver determinato l'errore. 4. Ciò considerato, occorre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già avuto modo di precisare, con riferimento notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, che, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso Sez. III n. 5982, 14 febbraio 2002 . Tale principio può ritenersi a maggior ragione valido anche nel caso in esame, dove non si versava in ipotesi di vera e propria omonimia, ma soltanto di quasi identità dei cognomi disponendo anche, come si è detto, di elementi concreti che avrebbero consentito di avvedersi dell'errore, determinato dall'erronea trascrizione del nominativo del difensore, in cui era incorsa la polizia giudiziaria nel redigere il verbale di identificazione. 5. L'accoglimento del motivo di ricorso imporrebbe l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione. Rileva tuttavia questa Corte che, avuto riguardo alla data di commissione del reato 31.7.2007 e non risultando sospensioni dei termini, risulta ormai spirato, dal 31.7.2012. il termine massimo di prescrizione, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento senza rinvio per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.