Sempre più vicine le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati

Oggi Giovedì 11 luglio 2013 ad ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense. La Commissione elettorale presso ogni Collegio, entro tre giorni dall’11 luglio 2013, dovrà numerare le liste secondo l’ordine in cui le sono pervenute indi controllare la tempestività delle presentazione e la loro regolarità deliberando sulla loro ammissione od esclusione comunicando, entro il giorno successivo, il relativo provvedimento provvedendo, quindi, alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari con il loro numero d’ordine.

Ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento elettorale il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti. Vediamo che cosa significa. Liste rigide concorrenti. Prima di tutto che debbono esserci più liste concorrenti. Le liste sono rigide il che significa che l’elettore non può apportare alcuna modifica alla lista e questo distingue la lista rigida da quella semirigida, che consente invece all’elettore di mutare l’ordine di presentazione dei candidati, da quella libera dove, come accade in Svizzera, oltre alla lista modificabile a piacimento, l’elettore ha la facoltà di optare per singoli candidati presenti in raggruppamenti anche diversi tra quelli per cui egli ha votato. Per Cassa Forense come detto più sopra, il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti. Ho ragione di ritenere che in qualche Collegio elettorale sarà presentata una sola lista frutto di accordi intervenuti tra i COA del Distretto. La presentazione di un’unica lista sovverte il sistema elettorale vigente perché trattandosi di lista rigida l’elettore non potrà apportarvi alcuna modifica e sarà così sufficiente anche il solo voto del candidato proposto per confermare l’indicazione unilaterale degli Ordini rispetto al voto dell’intero corpo elettorale. Come ho già scritto si passa dal porcellum al super porcellum che ricorda tanto il disegno di legge sulla riforma della rappresentanza politica presentato alla Camera il 27.02.1928 dal Ministro della Giustizia Alfredo Rocco, ben noto agli avvocati, che introdusse un nuovo sistema elettorale che, negando la sovranità popolare, riduceva le elezioni all’approvazione di una lista unica. Che succederà nei Collegi elettorali dove sarà rappresentata una sola lista? La risposta non è per nulla facile. Il principio di conservazione potrà essere utilizzato anche in presenza di irregolarità che incidano sul diritto di elettorato attivo? Quel che mi pare assodato in giurisprudenza è la affermazione secondo la quale la fase della presentazione delle liste e della loro ammissione è del tutto distinta da quella successiva delle operazioni di voto ex plurimis C. Stato, 29 ottobre 2012, numero 5504 con la conseguenza che gli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni , come appunto la formazione delle liste ,possono essere impugnati immediatamente al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale, ivi inclusa quella cautelare, garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. C. Costi., 7 luglio 2010, numero 236 . Io parto dall’affermazione fatta dal Consiglio di Stato nella sentenza 19.05.1998, numero 636 per il quale il diritto di elettorato attivo non si riduce alla possibilità di esprimere un voto, ma postula, perché il suo esercizio sia pieno ed effettivo, anche la possibilità di scelta fra candidati e liste . Ora è evidente che laddove in un determinato collegio elettorale sia stata presentata una sola lista non ci sarà alcuna possibilità di scelta tra candidati e liste. Dare una risposta esaustiva non è facile anche perché in passato è stato ammesso il sistema della lista unica, avendone io stesso beneficiato e quindi posso dirlo per scienza diretta. Una possibile soluzione, mutatis mutandis , può essere rinvenuta nel diverso sistema maggioritario utilizzato per le elezioni comunali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, numero 267. Ivi all’art. 71, numero 10 si legge testualmente che ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla . Sarà quindi necessario che nei Collegi caratterizzati dalla presenza di un’unica lista vada a votare almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio stesso, diversamente l’elezione potrebbe rivelarsi nulla e la nullità, com’è noto, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e anche questo sarà un problema perché la presenza di una sola lista non stimola né la campagna elettorale né tantomeno la presenza al voto sopratutto in settembre! Un’ultima annotazione sul metodo di calcolo dei voti. L’art. 3 del vigente regolamento elettorale utilizza il metodo d’Hont o metodo del divisore in base al quale il numero di voti totali di ogni lista viene diviso per unità successive 1, 2, 3, 4, ecc. sino al numero di seggi da assegnare. I seggi sono assegnati alle cifre più elevate che risultano dalle operazioni di divisione. Questo metodo favorisce la formazioni più votate e in particolare la prima penalizzando quelle minori. È quindi necessario che gli avvocati elettori abbiano chiari questi passaggi recandosi al voto in massa se intendono privilegiare una lista rispetto alle altre. L’indifferenza elettorale potrebbe avere spiacevoli conseguenze. Un discorso a parte merita il problema dei 56 mila avvocati iscritti all’Ordine ed iscritti a cassa forense ex lege 247/2012 che non saranno ammessi al voto in questa tornata di settembre , ma lo affronterò nel proseguo.