Credito d'imposta ridotto per retribuzioni convenzionali all'estero

Con la risoluzione n. 48/E dell’8 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le imposte versate fuori confine a titolo definitivo devono essere ridotte proporzionalmente al rapporto tra la retribuzione e il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia.

La norma di riferimento. Il dubbio emerso e sollevato alla Direzione centrale normativa riguarda le modalità di calcolo della riduzione dell’imposta estera ai sensi del comma 10 dell’art. 165 TUIR nel caso di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’art. 51, comma 8-bis, TUIR. Quando il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente. La disposizione è applicabile anche nel caso di redditi derivanti da attività di lavoro subordinato prestata all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro . L’interpretazione autentica fornita. L’art. 36, comma 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo la quale, in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta, il prestatore di lavoro residente fruisce, per le imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta non pieno ma proporzionale al reddito estero che concorre alla formazione del proprio reddito complessivo. Confronto tra reddito prodotto all’estero e quello complessivo. L'interpretazione proposta riscontra conferma, oltre che nella ratio della norma, nel dato letterale dell’art. 165, comma 10, TUIR trova applicazione nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo . La disposizione, dunque, prevede espressamente un confronto tra reddito prodotto all’estero e reddito complessivo , da svolgere tra valori omogenei. Pertanto, il termine reddito deve essere inteso in senso tecnico, ossia come risultato dell’operazione che dal compenso percepito giunge, sulla base delle regole di determinazione previste dall’ordinamento italiano, a definire la base imponibile. In caso contrario, prendendo come riferimento il reddito tassato all'estero con il parametro della normativa fiscale straniera , si verificherebbe una contraddizione con effetti distorsivo, perché quest'ultimo reddito, afferendo a un ordinamento tributario diverso, non concorre alla formazione del reddito complessivo. Valutazione basata prettamente sul sistema fiscale nazionale. Ai fini del credito di imposta, quindi, non rileva che un dato reddito sia considerato prodotto nello Stato estero dalla legislazione locale, ma è necessario valutare se, alla luce dei criteri interni fissati dall’art. 23 TUIR, quel reddito si possa considerare prodotto in Italia. Ciò significa che il concetto di reddito estero prende sempre le mosse dall’ordinamento italiano e gli strumenti utilizzati per la sua determinazione non possono non essere quelli propri del sistema fiscale nazionale. fonte www.fiscopiu.it

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